Integrazioni salariali (articolo 8)
Possono usufruire del trattamento i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativamente ai lavoratori in forza il 23-3-2021 (data di entrata in vigore del decreto). L’accesso all’ammortizzatore non è soggetto a contributo addizionale.
L’ammortizzatore ha durata di
- 13 settimane, per il periodo dall’01.04.2021 al 30.06.2021, (comma 1), per i datori destinatari della Cigo. Le 13 settimane coprono ininterrottamente il periodo.
- 28 settimane, per il periodo dall’01.04.2021 al 31.12.2021, per i datori di lavoro destinatari di Fondo Integrazione Salariale e Cassa integrazione in deroga (comma 2). Le 28 settimane coprono ininterrottamente il periodo fino al 10-10)
- 120 giornate per il periodo 01.04.2021 al 31.12.2021 per ogni lavoratore in deroga ai limiti di legge per quanto riguarda la Cisoa.
Attenzione.
Non risulta chiaro se, per quanto concerne l’assegno ordinario FIS, CIGD e CISOA sia possibile la sommatoria dei periodi riconosciuti dalla L. 178/2020 (che possono essere collocati entro il 30-6-2021) e non ancora utilizzati con i periodi del nuovo decreto. In questo caso il periodo di copertura delle 12 settimane potrebbe andarsi a sommare con le nuove 28 settimane ricomprese nel periodo 01.04.21 – 31.12.21. Ricordiamo che non era stato così con i precedenti provvedimenti che avevano sempre azzerato eventuali residui di settimane non utilizzate (cd. effetto tagliola). Solo una circolare Inps potrà chiarire tale ipotesi.
Invece, per quanto riguarda la CIGO, non vi è sovrapposizione tra periodi richiesti ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (12 settimane collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021) e periodi di CIGO richiesti ai sensi del Decreto Sostegni (13 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021).
Rimangono invariati:
- il termine di decadenza per la presentazione delle domande fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione
- la norma di prima applicazione che fissa il termine di decadenza entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto
- il caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il termine per la trasmissione dei dati è stabilito entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, questi termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.
Novità.
⇒È prevista la possibilità di pagamento di tutti gli ammortizzatori Covid sia con anticipo del datore di lavoro sia direttamente dall’Inps. Si tratta di una innovazione per quanto riguarda da cigd che, fino ad oggi, era solo con pagamento diretto Inps.
⇒L’obbligo di comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale potrà avvenire esclusivamente attraverso il nuovo canale UniEmens-Cig che va a sostituire il Mod. SR41.
Divieto di licenziamento (art. 8 comma 9)
A prescindere dal numero di lavoratori impiegati, sono sospese tutte le procedure relative ai
- licenziamenti collettivi (art. 3 Legge n. 223/1991) e
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966)
Il divieto opera:
⇒fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
⇒dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:
- assegno ordinario (FIS);
- cassa integrazione salariale in deroga (CIGD);
- cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
Dal secondo periodo restano quindi esclusi i datori di lavoro che sono nelle condizioni per ricorrere alla cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Quindi, salvo diverse interpretazioni da parte del Ministero, la lettura del comma 9 porta a ritenere che:
⇒a decorrere dal 1° luglio, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 (FIS, CIGD, CISOA) e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere con - o riprendere – le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
⇒a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.
In ogni caso il divieto non si applica nelle ipotesi di:
- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la possibilità di accedere alla NASpI);
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Contratti a termine: ulteriore possibilità di proroga/rinnovo acausali (art. 17)
Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs n. 81/2015 è stata oggetto di modifiche.
Con l’articolo 17 il Decreto “Sostegni” ha stabilito un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021, della deroga al D.Lgs. 81/2015 in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine.
Quindi, ai datori di lavoro è data la possibilità della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato
- senza indicazione delle causali giustificative, di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo)
- nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine
Nota Bene. Va ricordato che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 713/2020, ha chiarito che la deroga si applica anche
- al numero massimo di proroghe e
- al rispetto dei “periodi cuscinetto” (c.d. “stop and go” di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).
Attenzione: novità
A differenza dei precedenti interventi di proroga, il Legislatore, al comma 2 dell’art. 17 del decreto, precisa altresì che, ai fini di una corretta applicazione della misura, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Conseguentemente, anche ai datori di lavoro che hanno già usufruito in precedenza, della norma in esame, viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.
Ricordiamo che le disposizioni in esame hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, quindi a partire dal 23 marzo 2021.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10)
La norma prevede indennizzi a favore dei lavoratori stagionali che non possono essere protetti con gli altri ammortizzatori sociali. Un’indennità una tantum pari a 2.400 euro spetta:
a) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1-1-2019 e il 23-3-2021 (data di entrata in vigore del dl)
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl in esame
b) ai lavoratori in somministrazione
- impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
- che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1-1-2019 e la data di entrata in vigore del Dl in esame che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo
- non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Dl in esame.
c) alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1-1-2020 e la data di entrata in vigore del Dl in esame che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1-1-2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.03.2021alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29-10-2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Queste categorie di lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione.
d) ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1-1-2020 e il 23-3-2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, al 23-3-2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
e) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1-1-2019 al 29-10-2020 al medesimo Fondo,
- cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e
- non titolari di pensione né di contratto a tempo indeterminato diverso da quello intermittente senza corresponsione di indennità di disponibilità.
f) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1-1-2019 al 29-10-2020
- da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Nota bene
⇒Le indennità riepilogate sopra non sono tra loro cumulabili, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984) e non concorrono alla formazione del reddito
⇒La domanda per ottenere queste indennità è presentata all'Inps entro il 30-4-2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto.
Lavoratori sportivi (art. 10)
È prevista una indennità, che erogherà la società Sport e saluta spa, rivolta a persone impiegate presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Gli importi sono i seguenti.
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del dl 18/2020 e successive proroghe e integrazioni
Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità
- i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir,
- i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir
- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.
Il decreto non prevede una data di scadenza per la presentazione delle domande. Si prevede però che la società Sport e Salute spa utilizzi i dati contenuti nella piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto Mef 5-4-2020. Si può pensare a una qualche forma di automatismo.
Lavoratori fragili (art. 15)
Viene modificato l’articolo 26 comma 2 del Dl 18/2021 portando dal 28-2-2021 al 30-6-2021 il periodo entro il quale per i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori certificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
La previsione è ora subordinata al fatto che il lavoratore non possa essere impiegato in modalità di lavoro agile.
I periodi di assenza in esame non rilevano ai fini del conteggio del periodo di comporto. Per i lavoratori certificati ai sensi della Legge 104 i periodi di assenza non rilevano ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
È stato modificato anche il successivo 2-bis. Anche in questo caso c’è una proroga (dal 28-2-2021 al 30-6-2021) relativa ai lavoratori fragili di cui al comma 2 che svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. In questi casi può essere prevista sia l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, sia lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Viene anche sanato il periodo scoperto dall’1-3-2021 all’entrata in vigore del decreto prevendo l’applicazione, retroattiva, dei 2 commi citati.