Il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, già in vigore, risulta piuttosto articolato e complesso affronta molteplici questioni, non tutte di nostro specifico interesse: dall’ingresso in Italia di soggetti extra-comunitari per motivi di lavoro fino alla tutela e assistenza di vittime di caporalato, passando per la gestione dei flussi migratori e temi di protezione internazionale. Ricordiamo che il Decreto potrà subire modifiche durante il suo iter di conversione parlamentare.
In questa sede commentiamo in particolare:
- le novità introdotte per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia (Capo I, artt. 1-4) da cui emergono importanti modifiche apportate al T.U. Immigrazione n. 286/1998
- l’incremento relativamente all’anno 2025, rispetto a quanto già previsto dal DPCM del 27 settembre 2023, delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025.
Modifiche strutturali alla disciplina prevista dal T.U. Immigrazione
Considerate alcune criticità emerse soprattutto negli ultimi anni nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, il provvedimento, in aggiunta a un parziale potenziamento del personale addetto dei Ministeri di Interno ed Esteri, si propone di semplificare e accelerare alcune operazioni, rendendo al contempo più difficile il diffondersi di prassi irregolari se non in alcuni casi fraudolente.
Tra gli interventi maggiormente significativi, in vigore a decorrere dall’annualità 2025, tranne se non diversamente indicato:
- informatizzazione del contratto di soggiorno che d’ora in poi non dovrà essere più sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma essere firmato digitalmente da entrambe le parti (sebbene per il lavoratore sia ammessa anche la firma autografa) e poi trasmesso telematicamente al SUI entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, procedura che implica necessariamente un obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro;
- unitamente al contratto di soggiorno dovrà essere trasmessa al SUI la documentazione probante fornita dal datore di lavoro con riferimento alla sistemazione alloggiativa (sempre sottoscritta in forma digitale);
- introduzione di un silenzio-assenso di 8 giorni rispetto alla previa verifica che un datore di lavoro richiedente deve effettuare presso il Centro per l’impiego circa l’indisponibilità di lavoratori già presenti nel territorio italiano (procedura, come noto, non applicabile all’ingresso di lavoratori stagionali);
- inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o per i quali è riconducibile il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- per le domande di visto presentate a partire dal 9 gennaio 2025, obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro richiedente, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero (entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto presentata);
- iscrizione del lavoratore stagionale entrante in Italia nella piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SISL) che dovrà essere necessariamente utilizzata per l’intermediazione del rapporto qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso o da altro datore di lavoro per attività stagionali, non oltre 60 giorni dalla fine del precedente contratto e purché nell’ambito di vigenza del nulla osta rilasciato (la riassunzione era già praticabile ma non per il tramite del SISL e senza il termine dei 60 giorni);
- per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali, esclusione dalle quote fissate per decreto delle richieste di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- esclusione dal sistema delle quote di ingresso anche dei soggiornanti di lungo periodo con permesso rilasciato da altro Stato Membro dell’Unione Europea;
- in un’ottica di controlli sempre più puntuali, attribuzione anche ad AGEA relativamente al settore agricolo del compito di verificare a campione, insieme a INL e Agenzia dell’Entrate, la congruità delle richieste presentate.
Novità solo per l’annualità 2025
Per il solo anno 2025 si prevede:
- l’ aumento, rispetto a quanto già previsto dal DPCM del 27 settembre 2023,delle quote valide per l’ingresso di stagionali che passano complessivamente da 93.550 a 110.00 che dovranno essere ripartite in maniera uguale (55 mila ciascuno) tra settore agricolo e settore turistico-alberghiero, con un contestuale aumento della dotazione riservata alle domande presentate dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative (da 42 a 47 mila) e a quelle presentate dalle organizzazioni datori più rappresentative nel comparto turistico-alberghiero (da 31 a 37 mila);
- la presentazione di un numero massimo di 3 richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro, limite NON applicabile per le domande presentate tramite intermediari autorizzati o associazioni datoriali. Questi ultimi dovranno comunque garantire la presenza di un numero di richieste proporzionale al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa, con aspetti applicativi (individuazione numerica e accreditamento operatori organizzazioni datoriali) che saranno definiti con una prossima circolare congiunta dei ministeri competenti;
- l’estensione temporale del periodo di precompilazione delle domande con differenziazione temporale del click-day per intercettare meglio i bisogni specifici di alcuni settori, novità che danno vita per il 2025 al seguente calendario:
Anno 2025
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Precompilazione domande
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Avvio procedura invio domande
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Non stagionali provenienti da paesi cooperanti
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 5 febbraio 2025
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Altri non stagionali
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 7 febbraio 2025
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Stagionali agricoli
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025
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Stagionali turistico-alberghiero (primo 70% quote)
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025
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Stagionali turistico-alberghiero (secondo 30% quote)
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Dal 1° al 31 luglio 2025
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Dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2025
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- il sistema di precompilazione obbligatoria, con i termini di cui sopra,funzionale all’esclusione delle domande non procedibili grazie allo svolgimento di verifiche preliminari da parte dell’INL, in collaborazione con Agenzia Entrate e AGEA, circa l’osservanza delle disposizioni del CCNL e la congruità del numero di richieste secondo quanto già previsto dal T.U. Immigrazione (art. 24-bis);
- l’ introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025, fuori dalle quote e per un massimo di 10 mila unità, per lavoratori subordinati da impiegare nell’assistenza familiare o sociosanitaria di grandi anziani e disabili, a fronte di domande presentabili dalle famiglie dal 7 febbraio p.v., esclusivamente attraverso le Agenzie per il lavoro o le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e verificate dal punto di vista della loro regolarità e congruenza direttamente ed esclusivamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, senza peraltro che si applichi per loro la regola del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla osta;
- fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione di uno apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che individui gli Stati e i territori a elevato rischio di presentazione di domande caratterizzate da documentazione contraffatta o prive dei requisiti, le richieste di nulla osta al lavoro per lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka non saranno accolte con la regola del silenzio-assenso e saranno soggette a procedure di verifica esclusiva da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non delegabile a terzi (intermediari e organizzazioni datoriali), con contestuale sospensione del rilascio dei visti (anche in relazione a domande già presentate a valere sul 2024, tranne per quelli già rilasciati) fino a che tali verifiche non siano state positivamente portate a termine.
Permessi per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Esaminati i principali contenuti del Capo I del decreto-legge preme richiamare sinteticamente quanto previsto dal Capo II (artt. 5-10), in particolare una riformulazione in maniera più organica del possibile riconoscimento di un permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come previsto dal nuovo articolo 18-ter del T.U. Immigrazione, strumento al quale viene associato un apposito programma di emersione, assistenza e integrazione sociale.
Circolare ministeriale FLUSSI 2025 congiunta Lavoro Interno, Agricoltura, Turismo
Pochi giorni dopo la pubblicazione del Decreto 145/2024 è stata emanata congiuntamente dai Ministeri Lavoro Interno, Agricoltura, Turismo la circolare n. 9032 del 24 ottobre 2024 con le indicazioni procedurali per l’anno 2025.
La circolare (consultabile qui) ricapitola puntualmente le novità introdotte dal legislatore sia rispetto al T.U. Immigrazione n. 286/1998 sia rispetto DPCM del 27 settembre 2023 recante la programmazione delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025, richiamando soprattutto, oltre a numero e articolazione delle quote che sono disponibili (vedi tabella precedente), le tempistiche per la PRECOMPILAZIONE – praticabile già dal 1° NOVEMBRE 2024 (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) - e l’invio delle richieste.
Detto ciò, evidenziamo i principali profili contenuti nella circolare di valore aggiunto rispetto al dettato normativo.
- Prima dell’avvio della precompilazione sarà portata a termine la procedura di profilazione degli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali.
- Per l’operazione di precompilazione obbligatoria, con i termini di cui sopra, si prevede il rilascio di un codice di attivazione domanda che sarà però fornito esclusivamente al datore di lavoro e non invece, diversamente da tutte le altre successive comunicazioni previste dalla procedura, alle organizzazioni datoriali che possono presentare le domande per conto delle loro imprese (sportelli SUI).
- Il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro, non si applica per le domande presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali.
Le organizzazioni dei datori di lavoro hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro il Protocollo – consultabile qui - previsto dall’art. 24-bis del T.U. Immigrazione che comporta oltre a una serie di ulteriori semplificazioni procedurali, l’esonero dall’acquisizione dell’asseverazione delle istanze in termini di osservanza delle disposizioni dei CCNL e di congruità del numero di domande presentate.
- Come allegati alla circolare sono disponibili i format (all.1 e all.2) che un datore di lavoro richiedente lavoratori non stagionali deve utilizzare per verificare preventivamente presso il Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio italiano. Si ricorda che a tal proposito il nuovo decreto ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso di 8 giorni.
Ingressi per lavoro non stagionale
Oltre a ripercorrere gli ambiti settoriali in cui sono ammessi ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale (autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, assistenza familiare e socio-sanitaria), nella circolare rileviamo:
- alcune puntualizzazioni circa l’ingresso di lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e per il trasporto passeggeri con autobus, soprattutto in merito alla loro qualificazione e al possesso da parte loro di apposite patenti di guida;
- per il settore dell’assistenza familiare il necessario riferimento da indicare in sede di domanda al CCNL del lavoro domestico, fatto salvo che la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (534,41 € mensili);
- per il settore dell’assistenza socio-sanitaria la necessità di fare riferimento in sede di domanda ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti in quest’ambito
Ingressi per lavoro stagionale
Rispetto all’utilizzo di queste quote nei settori agricolo e turistico-alberghiero, nella circolare riscontriamo:
- una conferma circa la piena ammissibilità di domande per l’ingresso di operai florovivaisti e personale addetto all’allevamento di animali tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva a cui si riconduce in generale l’espressa previsione di attività di natura stagionale;
- la conferma di una riserva di quote (47 mila), con priorità in termini di istruttoria, dedicata alle domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative, associazioni per le quali vige l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino all’effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro;
- la conferma di un canale privilegiato (per un totale di 37 mila quote) dedicato parallelamente anche alle domande presentate nel settore turistico dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo.