Nelle valutazioni sull’accesso al concordato preventivo biennale le cooperative dovranno prestare particolare attenzione ai benefici fiscali goduti nell’esercizio di riferimento, verificando se la quota di reddito non soggetta a imposizione supera la soglia del 40% del reddito d’impresa realizzato, prevista come causa di esclusione. Al contrario, le cooperative sociali che hanno goduto dell’esenzione Ires ex art. 11, n. 1 D.P.R. 601/1973 e quelle agricole e della piccola pesca che hanno beneficiato dell’esenzione ex art. 10 D.P.R. 601/1973 non potranno in ogni caso accedere al concordato preventivo biennale.