Oltre alle ben note misure di contenimento, il Decreto in esame disciplina, con l’articolo 2, i congedi per genitori e bonus baby-sitting.
⇒I lavoratori dipendenti, genitori di figli conviventi e minori di 16 anni possono svolgere, alternativamente all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile
- per tutta la durata di chiusura delle scuole, nonché
- per la durata della malattia da SARS Covid-19 contratta dal figlio o
- della quarantena del figlio disposta dalla ASL.
⇒Solo qualora la prestazione di lavoro non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, in presenza di figlio convivente minore di 14 anni, sono previsti congedi parentali con una indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo l’articolo 23 del T.U. 151/2001 “Tutela e sostegno della maternità e paternità”. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
⇒Solo nel caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori in via alternativa ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza retribuzione o indennità. Non sono riconosciuti i contributi figurativi ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
⇒I lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui sopra. Il bonus sarà erogato tramite il libretto famiglia.