Le cooperative devono destinare il 3% dei propri utili netti annuali ai fondi mutualistici, come stabilito dall’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal 2004 anche dall’articolo 2545-quater del Codice civile, per supportare la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La modalità di versamento e la destinazione variano a seconda che la cooperativa sia affiliata o meno a una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Le cooperative aderenti ad associazioni nazionali effettuano il versamento direttamente al fondo istituito dall’associazione di appartenenza, che può essere un conto corrente postale o bancario. Le cooperative non aderenti, invece, o quelle legate ad associazioni prive di un fondo, devono versare l’importo direttamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) utilizzando il modello F24 (Sezione Erario con codice tributo 3012 per il tributo e 3014 per eventuali sanzioni), con l’opportunità, solo per queste ultime, di compensare con altri crediti.
L’adesione influisce anche sui tempi di versamento: le cooperative non aderenti devono completare il pagamento entro 300 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pertanto, per chi segue l’anno solare, il termine scade il 26 ottobre, prorogato quest’anno al 28 ottobre poiché il 26 cade di sabato. Per le cooperative aderenti, invece, il termine è fissato a 60 giorni dall’approvazione del bilancio.
Se durante l’anno ci sono stati cambi di adesione o revoche dall’associazione, il versamento deve essere ripartito tra i diversi enti in proporzione ai giorni di competenza. Restano comuni a tutte le cooperative l’importo minimo di versamento (10,33 euro) al di sotto del quale il pagamento non è dovuto, il metodo di calcolo, e il regime sanzionatorio per versamenti ritardati, insufficienti o omessi, oltre all’esenzione ai fini IRES.
Nel 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) ha precisato che l’omissione del versamento può comportare, oltre alle sanzioni pecuniarie, la perdita di agevolazioni fiscali e di altro tipo (come contributi pubblici), e può indurre l’autorità di vigilanza, secondo l’articolo 12 del D.Lgs. 220/2002, ad adottare misure come la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo o la liquidazione coatta amministrativa.
L’importo del 3% è calcolato sull’utile netto di esercizio (voce 23 del Conto Economico) inclusivo delle riserve obbligatorie ex art. 2545-quater c.c. Va inoltre considerato:
- in aumento, eventuali importi destinati alle riserve indivisibili prima del calcolo dell’utile (anche se si tratta di una prassi contabile impropria);
- in diminuzione, la quota destinata al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti; e
- in diminuzione, la parte di utile destinata ai ristorni per i soci.