In Italia, le cooperative sociali e le Onlus sono spesso beneficiarie di contributi erogati da enti pubblici e privati, finalizzati a sostenere attività di rilevanza sociale. Secondo l’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973, gli enti che erogano questi contributi sono tenuti ad applicare una ritenuta d’acconto del 4%, a meno che il contributo non sia destinato all’acquisto di beni strumentali.
Questa ritenuta si configura come un acconto sulle imposte, che le cooperative possono detrarre nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, esiste una deroga per le Onlus: l’articolo 16 del D.Lgs. 460/1997 esenta tali organizzazioni dalla ritenuta, purché i contributi provengano da enti pubblici. Anche le cooperative sociali, essendo considerate Onlus di diritto, godono attualmente di questa esenzione.
Questa disposizione sarà soggetta a futura abrogazione. L’abrogazione avrà efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea. Allo stato, la disposizione dettata dall’art. 16 del D. Lgs. 460/1997, in ordine alla non applica zione della ritenuta relativamente ai contributi corrisposti da enti pubblici alle cooperative sociali Onlus è ancora pienamente operativa.
Una particolarità emerge quando la cooperativa funge da mandataria per un progetto, operando per conto proprio e dei partner coinvolti. In tali casi, la ritenuta si applica non solo al momento dell’erogazione iniziale, ma anche durante la successiva distribuzione pro-quota ai partner. Questo obbligo deriva dalla natura del mandato, che impone alla cooperativa di agire senza rappresentanza diretta degli altri partecipanti. Pertanto nell’ipotesi di un contributo ottenuto da una cooperativa che agisce come mandataria in nome proprio e per conto anche di altri partner, la ritenuta d’acconto deve essere applicata anche nella successiva fase di ripartizione del contributo ottenuto, a vantaggio dei partner del progetto (risposta Agenzia delle Entrate 586 del 15.09.2021)