Pillole per la gestione del personale

Pillole per la gestione del personale

mercoledì 18 settembre 2024

D. È possibile per il datore di lavoro revocare il licenziamento? In che modo e con quali conseguenze?

 

R. La revoca del licenziamento irrogato al lavoratore è prevista in modo analogo tanto per i lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti (Decreto legislativo n. 23/2015), quanto per i dipendenti ai quali si applicano, in ragione del numero di dipendenti del datore, rispettivamente, la legge 15 luglio 1966, n. 604, o lo Statuto dei Lavoratori, ossia quella prevista per i cd. "vecchi dipendenti".

La revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, determina il ripristino del rapporto di senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dai regimi suindicati.

In pratica, tutte le norme vigenti consentono al datore - nei tempi previsti (ossia entro i 15 giorni che fanno seguito ai 60 giorni massimi che sono previsti a favore del dipendente per impugnare il licenziamento) - di "cambiare idea", obbligando così il lavoratore a rientrare in servizio, senza che egli possa chiedere altro che la retribuzione persa per i giorni in cui non ha prestato servizio, essendo stato estromesso dall'organizzazione datoriale.

Prima di tale disciplina, se la comunicazione di licenziamento era già pervenuta nelle mani del dipendente, una successiva comunicazione di revoca doveva da lui essere espressamente accettata.

In sostanza, quindi, circa i termini temporali, valgono i seguenti esempi.

 

Data licenziamento

Impugnazione entro

Data impugnazione

Revoca entro

31/07/2024

29/09/2024

01/09/2024

16/09/2024

31/07/2024

29/09/2024

29/09/2024

14/10/2024

 

Per quanto concerne la giurisprudenza va evidenziato quanto segue:

  • la revoca del recesso può essere comunicata, da parte del datore, ancor prima che il dipendente lo abbia impugnato;
  • non occorre la forma scritta (che resta, in ogni caso, assolutamente preferibile, se non altro ai fini della prova), bastando quindi una comunicazione verbale diretta o telefonica;
  • anche l'accettazione del lavoratore può avvenire tacitamente, ossia per fatti concludenti (ossia, mediante la ripresa del servizio);
  • la revoca comunicata oltre il 15° giorno perde la propria forza di legge e richiede, quindi, l'accettazione da parte del dipendente interessato.

 

Come detto, ove la revoca sia tempestiva e il dipendente accetti di riprendere servizio, il rapporto riprende vita e il datore ha l'obbligo di versare l'intera retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

 

Infine, va evidenziato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 16630/2024), il termine ultimo - di 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento - per la revoca del recesso, deve essere individuato nel momento di invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza, perché l'atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario.

In pratica, quindi, la revoca è valida anche se il datore la spedisce proprio il 15° giorno dopo l'impugnazione ma il dipendente la riceve oltre tale termine (per esempio, il 18° giorno).