Nuovo valore della sanzione base
Nello specifico, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione base, precedentemente fissata nella misura del 30% dell’importo non versato, scende al 25% mentre rimane confermata la riduzione al 50% della misura della sanzione se i versamenti vengono effettuati entro 90 giorni (la sanzione è dunque pari al 12,5%), oltre a quella di maggior favore per i ritardi non superiori a 14 giorni in relazione ai quali la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Nella seguente tabella il riepilogo delle percentuali da applicare all’omesso o carente versamento.
Violazioni omessi e ritardati versamenti
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Sanzioni per violazioni commesse
fino al 31 agosto
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Sanzioni per violazioni commesse
dal 1° settembre
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Sanzione base
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30%
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25%
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Versamento effettuato entro 90 giorni dalla scadenza
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15%
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12,50%
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Versamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza
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1% per ogni giorno di ritardo
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0,833% per ogni giorno di ritardo
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Effetti sul ravvedimento operoso
Questa novità ha effetti sulle norme dell’art. 13 D.lgs. 472/97, che definisce le disposizioni in materia di ravvedimento operoso in caso di omesso e ritardato versamento delle ritenute.
Come è noto, si tratta di un istituto che, al fine di incentivare l’adempimento spontaneo dei doveri fiscali, consente al contribuente che sia incorso in irregolarità tributarie di sanare la sua posizione.
Al pagamento spontaneo di quanto dovuto e degli interessi legali, l’ordinamento tributario collega un effetto premiale, cioè la riduzione delle sanzioni in base al tempo intercorso tra la violazione fiscale e la sua successiva regolarizzazione.
Quindi per gli omessi o insufficienti versamenti avvenuti a partire dal 1° settembre 2024 sarà necessario versare:
- l’imposta o la maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d’imposta);
- gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno (ricordiamo che dall’01.01.2024 il tasso è pari al 2,50%);
- la sanzione ridotta variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione calcolata secondo i valori indicati nella terza colonna della tabella sottostante.
Violazione: Omesso/insufficiente versamento
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Art. 13 D.lgs. 427/97
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Ravvedimento per violazioni dal 01.09.2024
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Ravvedimento per violazioni entro il 31.08.2024
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entro 30 giorni dalla data scadenza del termine di versamento
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Lett. a)
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1/10 del minimo (12,5% dell'importo non versato) pari all'1,25% così quantificato:
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1/10 del minimo (15% dell'importo non versato) pari all'1,5% così quantificato:
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· 0,0833% al giorno fino al 14° giorno
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· 0,1% al giorno fino al 14° giorno
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· 1,25% dal 15° al 30° giorno
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· 1,5% dal 15° al 30° giorno
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entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento
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Lett. a-bis)
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1/9 del minimo (12,5% dell'importo non versato) pari al 1,3889%
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1/9 del minimo (15% dell'importo non versato) pari al 1,6667%
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entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
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Lett. b)
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1/8 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 3,125%
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1/8 del minimo (30% dell'importo non versato) pari al 3,75%
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oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
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Lett. b-bis)
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1/7 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 3,5714%
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1/7 del minimo (30% dell'importo non versato) pari al 4,2857%
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dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000, non preceduto da un PVC (verbale di constatazione) e senza che sia stata inviata istanza di accertamento con adesione
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Lett. b-ter)
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1/6 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 4,1667%
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1/6 del minimo (30% dell'importo non versato) pari al 5%
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dopo un PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997) e prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000)
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Lett. b-quater)
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1/5 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 5%
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1/5 del minimo (30% dell'importo non versato) pari al 6%
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dopo la comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione
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Lett. b-quinquies)
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1/4 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 6,25%
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Poiché le modifiche si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la precedente normativa resterà in vigore per le irregolarità realizzate fino al 31 agosto 2024.
Nota bene. Il contribuente che abbia commesso una violazione (omesso versamento di ritenute o versamento in misura inferiore al dovuto) entro il 31 agosto 2024, qualora opti per regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso, è soggetto alle sanzioni sopra indicate anche se la regolarizzazione dovesse avvenire successivamente alla predetta data (dunque, a partire dal 1° settembre 2024).
Forniamo di seguito un esempio di ravvedimento operoso effettuato entro 14 giorni dalla violazione (cd. ravvedimento sprint) per una ritenuta pari a euro 1.000 di cui si omesso il versamento alla regolare scadenza.
ritenuta omesso versamento
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€ 1.000
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€ 1.000
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scadenza
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20-ago-24
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16-set-24
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versamento
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30-ago-24
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26-set-24
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ritardo giorni
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10
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10
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sanzione base
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30%
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25%
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sanzione ridotta al 50%
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15%
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12,5%
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sanzione ulteriormente ridotta (1/15 per giorno)
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1%
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0,833%
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sanzione per ravvedimento operoso (1/10 della sanzione ulteriormente ridotta)
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0,1%
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0,0833%
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sanzione da versare per ravvedimento
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€ 10,00
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€ 8,33
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interessi legali (giorni di ritardo /365 X 2,5%)
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0,068%
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0,068%
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interessi legali da versare euro
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€ 0,68
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€ 0,68
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Codici per le sanzioni in caso di ravvedimento operoso
Per il versamento delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso, riferite alle ritenute che trovano esposizione nel Mod. 770, vanno utilizzati (dal 3 luglio 2023) i codici tributo istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2023. Tali codici sono riepilogati nella tabella sottostante (insieme all'indicazione delle modalità di compilazione degli altri campi del Mod. F24).
Ricordiamo che i codici tributo per le sanzioni in caso di ravvedimento operoso vanno esposti esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" nelle rispettive sezioni del Mod. F24. Inoltre, in sede di versamento, gli interessi dovuti devono essere cumulati al tributo che si intende ravvedere.
Sezione
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Cod. tributo
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Descrizione cod. tributo
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Cod. Regione/
Comune
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Periodo riferimento
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Erario
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8947
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Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
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non presente
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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8948
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Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi
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non presente
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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8949
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Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale
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non presente
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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Regioni
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8950
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Sanzione per ravvedimento addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
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Codice Regione (Tab. T0 - Codici Regioni e Province Autonome)
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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8951
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Sanzione per ravvedimento addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi
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Codice Regione (Tab. T0 - Codici Regioni e Province Autonome)
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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Imu e altri tributi locali
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8952
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Sanzione per ravvedimento addizionale comunale IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
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Codice catastale Comune (Tab. T4 - Codici catastali Comuni)
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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8953
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Sanzione per ravvedimento addizionale comunale IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi diversi
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Codice catastale Comune (Tab. T4 - Codici catastali Comuni)
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mese rif. (MM)
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anno rif. (AAAA)
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I codici tributo indicati in tabella (utilizzati) devono essere utilizzati indipendentemente dal momento in cui è stata commessa la violazione (fino al 31 agosto 2024 ovvero dal 1° settembre 2024).