La circolare n. 29 del 17 febbraio 2021 emanata dall’INPS rappresenta un passaggio centrale e risolutivo in termini di certezza giuridica rispetto alla legittima possibilità per il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana di vedersi iscritto alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Fino ad ora, infatti, l’INPS si era ostinatamente rifiutato a livello nazionale di ammettere esplicitamente l’iscrivibilità di tali soggetti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani generando, come noto a molti, comportamenti difformi nei diversi territori nonché un copioso e rilevante contenzioso dagli esiti alterni.
Va ribadito che si tratta di un chiarimento valido da qui in avanti che non consentirà di ottenere dall’INPS il ristoro delle contribuzioni di diversa tipologia versate nel passato.
È comunque immaginabile che questa formula cooperativa rappresentata dalla decisione di più artigiani di mettersi insieme per avere maggiori e migliori occasioni di lavoro possa trovare ancora più slancio in un difficile momento come quello in corso.
Quadro normativo
La disciplina di riferimento sull’artigianato da un lato (legge n.443/1985), ma soprattutto la disciplina sul socio lavoratore di cooperativa (legge n. 142/2001) dall’altro, portano a sostenere senza alcun dubbio che, come evidenzia INPS:
“tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva (….) l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani”.
Infatti, l’attività di impresa artigiana potendosi - per legge - svolgersi anche in forma collettiva di cooperativa e dovendosi considerare come artigiano il prestatore d’opera socio di una tale cooperativa, è evidente che tale soggetto vada inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS a fronte dell’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo.
Lo stesso Istituto ricorda come la liceità di instaurare un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio sia sancita dall’art. 1, comma 3, della legge 142/2001, rapporto che troverà comunque una sua declinazione pratica nello statuto associativo, nel contratto stipulato tra le parti e, soprattutto, nel Regolamento interno della cooperativa di cui all’art. 6 della medesima legge.
Considerato quindi che l’inquadramento previdenziale non potrà che tener conto della tipologia contrattuale individuata in base alla legge 142/2001, se il rapporto di lavoro scelto risulta quello autonomo è evidente che il socio andrà inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS.
Ciò detto, in applicazione di principi generali circa la rilevanza dell’effettività della prestazione lavorativa, la connotazione e la qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio artigiano andrà tuttavia sempre verificata e rispettata “in fase esecutiva” non essendo sufficiente una semplice previsione negoziale e regolamentare.
Iscrivibilita’ alla gestione speciale autonoma degli artigiani
Laddove ne ricorressero i presupposti in virtù del quadro normativo richiamato, operativamente l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore autonomo socio della cooperativa seguirà il seguente percorso:
- lavorazione tramite procedura automatica delle delibere di iscrizione inviate dall’Albo delle imprese artigiane (nel quale è stata appunto riconosciuta la natura artigiana della cooperativa in questione);
- in attesa di questa nuova funzione procedurale automatica, le Sedi INPS territoriali potranno procedere manualmente ad aprire la posizione in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane.
Nel caso di soggetti già assicurati per il medesimo rapporto di lavoro come dipendenti (FLPD) o in Gestione separata, i provvedimenti di modifica dell’inquadramento previdenziale decorreranno tuttavia soltanto dal mese di marzo 2021 (mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare).
Individuazione della base imponibile
Infine la circolare approfondisce gli aspetti legati all’individuazione della base imponibile sulla quale calcolare il contributo previdenziale.
Da questo punto di vista nulla cambia rispetto a quanto in realtà già previsto dalla Legge di Bilancio 2016, visto che in quella sede – ricorda INPS – ci si riferiva al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono con la stessa un rapporto di lavoro in forma autonoma (da qualificarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR).
Oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, per il computo della contribuzione bisognerà quindi ricondursi a tale valore, avendo peraltro il Ministero del Lavoro evidenziato come “l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva” – orientamento riportato testualmente nella circolare.
Inoltre l’INPS puntualizza come a fronte dell’iscrizione alla Gestione speciale artigiani emerga l’obbligo per gli interessati di compilare il quadro RR in sede di dichiarazione fiscale (“Redditi Persone Fisiche”), fornendo contestualmente specifiche indicazioni ai fini dell’individuazione del reddito per le annualità pregresse.