Incentivo per assunzione di disabili da parte di ETS, OdV, APS e Onlus. Avvio domande

Incentivo per assunzione di disabili da parte di ETS, OdV, APS e Onlus. Avvio domande

INPS. Messaggio n. 2906 del 29-8-2024 . Decreto Ministeriale 27-6-2024
 

L’INPS con il messaggio n. 2906 del 29-8-2024 ha fornito le prime istruzioni operative in merito all’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità previsto dal Dl 48/2023, modificato dal Dl n. 215/2023, al quale ha dato attuazione il Dm 27-6-2024 (Gu n. 197 del 23-8-2024).           

mercoledì 11 settembre 2024

La norma contenuta nell’art. 28, Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (analizzata nel n. 08/23 di questa Newsletter) ha previsto l’istituzione di un fondo di 7 milioni per incentivare l’assunzione di persone disabili.

I destinatari del beneficio sono:

  • enti del Terzo settore
  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale

 

Il contributo riguarderà le assunzioni ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68:

  • di disabili di età inferiore a 35 anni
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • tra l’1-8-2022 e il 30-4-2024 (il termine in origine fissato al 31-12-2023 è stato posticipato dall’articolo 18 comma 4quater del Dl 215/2023)
  • per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione.

 

Nota bene. Benché il comma 1 del presente articolo 28 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68/99, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto 134 osservano che l’incentivo - fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste - concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 purché le assunzioni siano effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima. Purtroppo non è dato sapere con certezza quali siano tali modalità ma si potrebbe ipotizzare che si riferisca alla richiesta del nulla osta nominativo come stabilito dall’art. 7 della Legge 68.

 

Soggetti ammessi alla fruizione del contributo

Non sono richiamate esplicitamente le cooperative sociali, ma riteniamo che queste siano comprese tra i destinatari in quanto onlus di diritto. Il modello B da compilare obbligatoriamente prevede l’indicazione dei dati di iscrizione all’anagrafe Onlus.

Non vi sono ulteriori indicazioni sui lavoratori destinatari rispetto a quanto scritto sopra.

Come in genere in questi casi, il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che la trasformazione intervenga nel periodo compreso tra l’1-8-2020 e il 30-9-2024.

Non sembra previsto un riproporzionamento del contributo se il contratto è part time. Si può immaginare che comunque l’orario di lavoro debba superare il 50% dell’orario settimanale settoriale come imposto dalla legge 68 ai fini della computabilità. Speriamo che anche questo aspetto sia oggetto dell’annunciato prossimo messaggio.

 

Scadenza delle domande

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.

 

Misura del contributo

Il contributo è particolarmente ricco e consta di due parti:

  • 12.000 euro a titolo di una tantum quale contributo per l’assunzione effettuata
  • 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30-9-2024.

In caso di interruzione del contratto di lavoro prima del 30-9-2024, il contributo sarà erogato solo fino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni effettuate nel corrente mese di settembre 2024 è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro e la quota mensile di 1.000 per il mese di assunzione.

Il decreto, e di conseguenza il messaggio, non contiene norme relative alla durata minima del rapporto di lavoro e a una eventuale riduzione e alla assunzione/cessazione in corso di mese.

Probabilmente il tema sarà contenuto nell’annunciato prossimo messaggio. Forse la procedura è stata messa in cantiere in due fasi per definire in questa l’importo delle richieste per verificare la capienza del fondo.

L’articolo 2 comma 3 del Dm precisa che il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità.

La questione non è ripresa dal messaggio, ma riteniamo che faccia testo il decreto. D’altra parte tra le dichiarazioni richieste al datore di lavoro non si accenna alla questione.

 

 

Modalità di presentazione della domanda di contributo

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) - attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegare quanto riportato di seguito i seguenti modelli debitamente compilati e sottoscritti:

  1. domanda di ammissione al contributo
  2. dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
  3. dichiarazione circa l’assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973.

 

Deve essere inoltre compilato il file excel contenete i dati dei lavoratori assunti e l’eventuale cessazione.