Assunzioni agevolate di giovani e donne svantaggiate. Come comportarsi dal 1° settembre

Assunzioni agevolate di giovani e donne svantaggiate. Come comportarsi dal 1° settembre

Articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024, convertito dalla  legge n. 95/2024
 

A partire dal 1° settembre cambia lo scenario delle agevolazioni contributive per l’assunzione di giovani e donne. Entrano in vigore infatti le norme del c.d. decreto Coesione. Ma, per l’effettiva fruizione del beneficio, mancano l’autorizzazione da parte della Commissione europea, uno specifico decreto del Ministro del Lavoro, nonché delle istruzioni INPS.

martedì 10 settembre 2024

Come ampiamente analizzato nel n.08 di questa Newsletter, il 1° settembre 2024 entrano in vigore le agevolazioni contributive previste dal decreto Coesione (articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024, convertito dalla  legge n. 95/2024) con la finalità di incentivare l’occupazione di giovani e  donne in condizione di svantaggio lavorativo.

Ma le misure, per l’effettiva fruizione del beneficio, necessitano di alcuni provvedimenti specifici:

  • l’autorizzazione da parte della Commissione europea,
  • uno specifico decreto del Ministro del Lavoro,
  • le istruzioni operative dell’INPS

 

In attesa dell’entrata a regime, quali scelte possono fare i datori di lavoro qualora intendessero assumere giovani e donne? Per capirlo abbiamo messo a confronto le nuove agevolazioni del Decreto Coesione con quelle strutturali sempre in vigore.

 

La nuova agevolazione

 

La misura prevede che, al fine di incrementare l’occupazione giovanile e femminile, sia riconosciuto un esonero contributivo:

  • per la durata massima di 24 mesi 
  • in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato
  • effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

 

Ammontare del beneficio

Giovani

100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con l’esclusione dei premi e dei contributi INAIL

- l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore

Donne

100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e dei contributi INAIL

- il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice

Tipologie contrattuali ammesse al beneficio

Giovani

assunzione a tempo indeterminato

trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato

 

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, ma spetta qualora il lavoratore, precedentemente all’assunzione o trasformazione, sia stato occupato nell’ambito di un contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Donne

Assunzioni a tempo indeterminato

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato

Lavoratori beneficiari

Giovani

I beneficiari devono risultare, alla data dell'assunzione - trasformazione incentivata, che:

  • non abbiano compiuto il 35° anno di età
  • non siano mai stato occupati a tempo indeterminato

Donne

Le beneficiarie devono essere donne:

  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
  • donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Dicastero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Cumulabilità

Giovani

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione costo del lavoro).

Donne

 

 

Le agevolazioni alternative (“strutturali”)

Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l’assunzione stabile di giovani previsto dall’art. 1, c. 100 e seguenti, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).

Incentivo

Sgravio contributivo diretto a favorire l’occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.

Destinatari

Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate dal 01/01/2024.

Requisiti e condizionalità

Giovani che al momento dell’assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione; pertanto, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto - indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione - per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.
Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva.

Scadenza

Incentivo strutturale

Agevolazione

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Soglia massima annuale di esonero

Percentuale di esonero

Durata max

Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, per giovani fino a 30 anni.

       3.000 €

50%

36 mesi

Mantenimento in servizio, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. La decorrenza del beneficio parte alla scadenza del periodo agevolato.

       3.000 €

50%

12 mesi

 

Donne di qualsiasi età

Incentivi per l’assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, ai sensi dell’art. 4, cc. 8-11, L. n.92/2012.

Incentivo

Sgravio contributivo diretto a favorire l’occupazione di donne di qualsiasi età.

Destinatari

Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Scadenza

Incentivo strutturale

Condizionalità

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto

Agevolazione

Tipologia di assunzione

Importo dell'incentivo

TEMPO INDETERMINATO

Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mes

TEMPO DETERMINATO

Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.

In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.

Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi.

 

Qualora il datore di lavoro dovesse assumere senza che la Commissione europea si sia espressa e qualora non sia stato emanato il decreto?

Si possono immaginare due sono le possibili strade:

  • La prima riguarda chi deve assumere un giovane “under 30” (e non un soggetto tra i 30 ed i 35 anni: in questo caso si passa direttamente alla seconda soluzione), e che potrebbe scegliere lo sgravio (più ridotto) previsto, in via strutturale, dall’art. 1, comma 100, e seguenti, della  legge n. 205/2017.

In questo caso, sarebbe opportuno che l’INPS, attraverso un proprio chiarimento, lo consentisse in relazione al beneficio previsto dal  D.L. n. 60/2024, prevedendo un conguaglio allorquando la decisione della Commissione europea e il decreto attuativo dovessero intervenire, autorizzando lo sgravio contributivo previsto dal decreto Coesione.

Stesso criterio potrebbe essere adottato in caso di assunzione di donne, beneficiando delle agevolazioni strutturali previste dalla  legge n. 92/2012.

 

  • In alternativa, la scelta potrebbe essere quella di assumere i beneficiari delle agevolazioni previste dal decreto Coesione versando la contribuzione ordinaria prevista e andando a conguaglio dal momento in cui, dopo il via libera della Commissione europea e con il decreto attuativo emanato, l’INPS lo autorizzi fornendo i relativi codici.