BREVI

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Scadenza Denuncia Lavori Usuranti – Proroga Bando Isi Agricoltura – Lavoro a termine stagionale

venerdì 26 marzo 2021

Comunicazione annuale lavori usuranti

D. Lgs n. 67/2011,

Tutti i datori di lavoro che hanno impiegato lavoratori in attività particolarmente faticose e pesanti, devono inviare in via telematica una comunicazione al Ministero del Lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, andando ad indicare i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti, in relazione all’anno precedente.

Segnaliamo che, salvo disposizioni che intervengano, il decreto milleproroghe non ha contemplato slittamenti della suddetta scadenza, pertanto quest’anno il termine è fissato al 31 marzo 2021 (come noto, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza del modello LAV_US dello scorso anno, era stata prorogata al 30 maggio 2020).

I lavoratori per i quali tale comunicazione si rende necessaria, sono:

  • gli addetti ai lavori usuranti (cfr. art. 2 del Decreto 19 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale);
  • I lavoratori usuranti notturni (cfr. art. 1 de D. Lgs. N. 66/2003);
  • I lavoratori addetti alla cosiddetta “linea a catena”;
  • I conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per effettuare la comunicazione del modello è necessario procedere ad una registrazione preliminare al seguente link: https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/.

L’adempimento oltre i termini stabiliti determina, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 euro.

 

INAIL: Bando Isi Agricoltura 2019/2020 – proroga termini

L’Inail comunica che sono prorogati al 24 marzo 2021, ore 18.00, i termini di scadenza per l’upload della documentazione per il Bando Isi Agricoltura 2019/2020.  E’ prorogato, altresì, al 22 aprile 2021, il termine per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

 

Disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal Ccnl

Ispettorato Nazionale Lavoro Nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021

 

Con la recente nota l’INL ripercorre puntualmente e correttamente gli ambiti di deroga stabiliti dal decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine stagionali rispetto alle regole generali del contratto a tempo determinato e così riassumibili:

  • no requisito della causale;
  • no durata massima fino a 24 mesi;
  • no stop and go tra due contratti consecutivi;
  • esclusione dal limite quantitativo complessivo di contratti stipulabili.

 

Queste deroghe, in base al parere dell’INL, valgono nelle ipotesi di stagionalità previste

- dal CCNL ma anche

- dalla contrattazione di secondo livello

alle quali sono da aggiungersi quelle già indicate dal D.P.R. n. 1525/1963 elenco che, seppur ormai piuttosto risalente nel tempo, resta tuttora in vigore nelle more dell’emanazione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, tuttavia non ancora emanato a distanza di diversi anni.