Pillole per la gestione del personale

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Patologie da calore al lavoro. Le raccomandazioni dell’INAIL

Indennità di malattia durante il ricovero

martedì 30 luglio 2024

Patologie da calore al lavoro. Le raccomandazioni dell’INAIL

 

Il Progetto Worklimate 2.0, coordinato dall'INAIL insieme all'Istituto per la bioeconomia del CNR, individua dieci raccomandazioni mirate a un'efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima e da esposizione a radiazione solare, da adottare nell'ambito della specifica organizzazione del sistema di prevenzione aziendale.

 

Il decalogo comprende:

  • la designazione di una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti e l'adeguata risposta allo stress da caldo e alla radiazione solare;
  • l'identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  • la sorveglianza sanitaria, qualora il processo di valutazione del rischio evidenzi un'esposizione abituale o prevedibile del lavoratore/della lavoratrice ai rischi del microclima caldo o esposizione solare;
  • la formazione, per aumentare la consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • le strategie individuali di prevenzione e protezione per i lavoratori e le lavoratrici concernenti idratazione e abbigliamento;
  • la riorganizzazione dei turni di lavoro;
  • la limitazione dell'attività al sole e la disponibilità e l'accessibilità di aree ombreggiate per le pause;
  • l'acclimatazione dei lavoratori e delle lavoratrici;
  • la promozione del reciproco controllo dei lavoratori e delle lavoratrici;
  • lo sviluppo di un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze.

 

Indennità di malattia durante il ricovero

Con la circolare n. 134368/1981, l’INPS precisò che durante il ricovero in luogo di cura l’indennità giornaliera di malattia spetta ai lavoratori dipendenti in misura pari ai 2/5 rispetto alla misura ordinaria. Unica eccezione era costituita dal caso in cui il lavoratore ha familiari a carico, per i quali percepisce gli assegni familiari di cui al Testo Unico approvato con DPR n. 797/1955.

Con Messaggio n. 737/2024, l’INPS specifica che, al fine di non penalizzare i lavoratori, deve ritenersi che l’Istituto, in caso di ricovero in luogo di cura, è tenuto a continuare ad erogare l’indennità di malattia in misura intera anche ai lavoratori assicurati percettori di assegno unico e universale, … ”.