Durata e scadenza
L’accordo ha una vigenza di quattro anni e decorre dal 1.1.2024 con scadenza al 31.12.2027.
Aumenti retributivi
L’accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo a regime di 170,00 euro al parametro 111,00 corrispondente ad un aumento del 11,22%. L’aumento sarà erogato in quattro trance:
- Euro 95,00 al 1° aprile 2024;
- Euro 25,00 al 1° maggio 2025;
- Euro 25,00 al 1° maggio 2026;
- Euro 25,00 al 1° febbraio 2027.
Di seguito la tabella con gli aumenti per livello e i relativi minimi retributivi distinti per scadenza
Livello
|
|
31/12/23
|
01/04/2024
|
01/05/2025
|
01/05/2026
|
01/02/2027
|
|
par
|
Totale
|
aumenti
|
totale
|
aumenti
|
totale
|
aumenti
|
totale
|
aumenti
|
totale
|
totale
|
1
|
151,70
|
2071,08
|
129,84
|
2200,92
|
34,16
|
2235,08
|
34,16
|
2269,24
|
34,16
|
2303,40
|
232,32
|
2
|
136,38
|
1861,91
|
116,73
|
1978,64
|
30,71
|
2009,35
|
30,71
|
2040,06
|
30,71
|
2070,77
|
208,86
|
3
|
125,53
|
1713,81
|
107,44
|
1821,25
|
28,27
|
1849,52
|
28,27
|
1877,79
|
28,27
|
1906,06
|
192,25
|
4
|
116,72
|
1593,54
|
99,90
|
1693,44
|
26,29
|
1719,73
|
26,29
|
1746,02
|
26,29
|
1772,31
|
178,77
|
5
|
111,00
|
1515,38
|
95,00
|
1610,38
|
25,00
|
1635,38
|
25,00
|
1660,38
|
25,00
|
1685,38
|
170,00
|
6
|
107,78
|
1471,50
|
92,24
|
1563,74
|
24,27
|
1588,01
|
24,27
|
1612,28
|
24,27
|
1636,55
|
165,05
|
7
|
100,00
|
1365,26
|
85,58
|
1450,84
|
22,52
|
1473,36
|
22,52
|
1495,88
|
22,52
|
1518,40
|
153,14
|
area np
|
84,35
|
1151,63
|
72,19
|
1223,82
|
19,00
|
1242,82
|
19,00
|
1261,82
|
19,00
|
1280,82
|
129,19
|
Arretrati
Gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Si ritiene possibile farlo con la busta paga relativa al mese di luglio, ma anche di agosto (ipotesi più probabile) e, se proprio non fosse possibile prima, di settembre.
Mancando un’indicazione esplicita nel testo si ritiene che gli arretrati dovranno essere pagati al personale in forza nel mese di luglio anche se non più in forza.
Dette somme sono da intendersi comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per 13esima, 14esima e TFR. È quindi escluso il ricalcolo delle voci variabili mensili (straordinario, notturno, supplementare, festività, ecc.).
Riteniamo che per impiegati e operai a tempo indeterminato l’importo dell’aumento sia da corrispondere per i mesi da aprile a giugno anche in caso di assenze retribuite (ad esempio per ferie, malattia, infortunio, maternità).
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi dovranno essere riproporzionati in base all’orario contrattuale pattuito.
Per quanto riguarda gli otd è il calcolo dell’arretrato, secondo chi scrive, deve avvenire come segue
- individuare l’importo orario dell’aumento e
- maggiorarlo della quota relativa a 13ma, 14ma e feriepari al 24,99%
Di seguito la tabella con gli importi relativi (gli otd non sono presenti al 1° e al 2° livello).
Livello
|
Valore orario aumento (aumento/169)
|
Terzo elemento senza festività (aumento orario x 24,99%)
|
Valore orario totale
|
3
|
0,64
|
0,16
|
0,80
|
4
|
0,59
|
0,15
|
0,74
|
5
|
0,56
|
0,14
|
0,70
|
6
|
0,55
|
0,14
|
0,69
|
7
|
0,51
|
0,13
|
0,64
|
area np
|
0,43
|
0,11
|
0,54
|
Gli importi dovranno essere pagati per le sole ore ordinarie e sono utili ai fini dell’accantonamento per il trattamento di fine rapporto.
Indennità funzione quadri
A decorrere dal 1° agosto 2024, le indennità di quadro sono aumentate di 50 euro su primo livello e di 35 euro su secondo livello. Riepiloghiamo i valori vecchi e nuovi importi nella seguente tabella.
Livello
|
Indennità funzione quadri
|
Importi fino al 31.07.2024
|
Importi dal 01.08.2024
|
1Q
|
180,00 €
|
230,00 €
|
2Q
|
125,00 €
|
160,00 €
|
Indennità di cassa
A decorrere dal 1° agosto 2024 sono aumentate di 10 euro le indennità di cassa. Il nuovo importo da riconoscere per 12 mensilità ai cassieri, con rischio contabile amministrativo sarà quindi pari a 35 euro.
Indennità per turni
È stata istituita, all’interno dell’art. 58 una nuova indennità per il lavoratore che esegue la propria prestazione di lavoro in turni periodici. A decorrere dal 1° aprile 2024, sarà corrisposto un importo di 1 euro a turno che matura solo dopo che il lavoratore ha eseguito la propria prestazione in turni secondo lo schema di due turni giornalieri per 6 giorni settimanali (2x6 e/o 2x7 e/o 3x6 e/o 3x7) per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile (1-1-/31-12).
Considerata la natura molto particolare della nuova indennità, la stessa è introdotta in via sperimentale per la durata del CCNL 2024-2027.
Per questo motivo è stata posta una specifica condizione: l’indennità spetta se il singolo lavoratore ha eseguito la propria prestazione in turni per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile (1-1/31-12).
Per dare un minimo di flessibilità all’istituto è stato previsto che ai fini della determinazione del periodo di 6 mesi continuativi non si terrà conto delle assenze per motivi personali fino al massimo di 30 giorni nell’anno civile. Riteniamo che tra questi possono essere ricomprese le assenze per ferie e permessi, mentre riteniamo che le assenze indennizzate, anche di durata superiore ai 30 giorni, debbano essere sterilizzate.
Non si deve quindi valutare se la cooperativa o il sito produttivo effettuano attività a turni per almeno 6 mesi consecutivi: si tratta infatti di una indennità ad accesso individuale.
L’altro requisito è costituito dai sei mesi continuativi nei quali il lavoratore deve aver operato in lavoro a turni, salvi i 30 giorni di assenza per motivi personali e/o altre assenze.
Vediamo alcuni esempi.
- Il lavoratore svolge lavoro a turno dall’1-1 al 30-6: ha diritto all’indennità per tutti i turni svolti nell’anno anche non con continuità in altri periodi.
- Il lavoratore svolge lavoro a turno dall’1-1 al 31-7 ma con una interruzione per motivi personali di 30 giorni: ha diritto all’indennità per tutti i turni svolti nell’anno anche non con continuità in altri periodi.
- Il lavoratore svolge lavoro a turno dall’1-1 al 31-7 ma con una interruzione per motivi personali di 40 giorni: non ha diritto all’indennità non avendo raggiunto i 6 mesi continuativi.
- Il lavoratore svolge lavoro a turno dall’1-1 al 31-12 ma con una interruzione per malattia di 4 mesi dall’1-5 al 31-8: ha diritto all’indennità per tutti i turni svolti nell’anno anche non con continuità in altri periodi.
- Il lavoratore svolge lavoro a turno dall’1-1 al 31-5: non ha diritto all’indennità in quando non ha raggiunto i 6 mesi continuativi.
Ai fini del raggiungimento dei sei mesi sono da computare i turni giornalieri secondo lo schema di almeno due giornalieri per 6 giorni settimanali (2x6). Si computano anche i turni di maggiore intensità: 2x7, 3x6 3x7.
L’indennità (pari ad 1 euro per ogni turno) sarà pagata con la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione. Nulla vieta, però, di anticipare il pagamento al mese di dicembre dell’anno in corso.
Non essendo previste norme specifiche per l’anno in corso, la valutazione dei sei mesi consecutivi dovrà essere fatta su un periodo di 9 mesi e non di 12.
Maggiorazione per lavoro festivo
A decorrere dal 1° agosto 2024, è stabilito (art. 58) l’aumento della maggiorazione per il lavoro svolto dagli operai agricoli nei giorni festivi (dal 35% al 40%).
Limite annuo per lavoro straordinario
Viene aumentato (art. 58) il monte ore di lavoro straordinario che passa da 230 ore annue a 250 ore annue.
Permesso per nascita del figlio e di inserimento all’asilo nido
All’art. 30 (Congedi e permessi) è stato introdotto, dall’1-8-2024, un nuovo tipo di permesso retribuito di 8 ore annue, anche frazionabili, per l’inserimento all’asilo nido pubblico o privato autorizzato del figlio con età non superiore ai 3 anni.
A nostro avviso, dalla lettura del testo contrattuale, sembra evidente che il permesso spetti per tutti gli inserimenti di bambini entro i 3 anni di età anche se nati prima dell’1-8-2024.
Segnaliamo, che il permesso di un giorno per nascita del figlio (primo comma dello stesso paragrafo) è riassorbito, come stabilito dalla nota a verbale all’articolo 30, dai 10 giorni di congedo obbligatorio per il padre previsti dall’attuale legislazione.
Permesso retribuito annue per l’assistenza di parenti e affini (art. 30)
Sempre all’art. 30 sono state previste, a partire dal 2025, 8 ore di permesso retribuito annue per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture sociosanitarie e/o di day hospital.
Garanzia di stabilità occupazionale
È stato previsto, all’art. 6, l’aumento delle giornate minime delle convenzioni che, di norma, dovranno prevedere 120 giornate lavorative (prima 104 giornate).
Anticipazioni del trattamento di fine rapporto: nuove causali
All’art. 36 sono state previste anche delle nuove causali per la richiesta di anticipo del TFR motivate da danni subiti a causa di eventi calamitosi.
Periodo di prova per gli OTD
Cambia leggermente (art. 55) la disciplina dei giorni di prova per gli OTD prevedendo che i giorni siano lavorati e non lavorativi. Di conseguenza la regola è quella prevista nella tabella sottostante
Tipologia
|
Durata del rapporto a termine
|
Durata max periodo di prova
|
OTD di qualsiasi livello
|
Oltre i 30 giorni
|
2 giorni lavorati
|
OTD di qualsiasi livello
|
Oltre i 50 giorni
|
8 giorni lavorati
|
Causali contratti a termine per gli impiegati
All’art. 43 sono state inserite delle specifiche causali per la assunzione dell’impiegato a tempo determinato
- esecuzione di un progetto, un’opera o di un’attività non rientranti tra quelle ordinariamente svolte in azienda, comprese quelle che richiedano competenze specifiche in ambito digitale;
- realizzazione di un’attività o di un progetto innovativo per la modernizzazione degli impianti produttivi o per l’attivazione di nuovi processi produttivi, o per la realizzazione di prodotti innovativi;
- avvio di una o più nuova attività produttiva o di una nuova attività agricola principale o connessa.
Comporto per operai con malattia oncologica
Sempre in tema di malattia si è innalzato il periodo di comporto per l’operaio affetto da malattia oncologica (dodici mesi nell’arco di diciotto mesi) equiparandolo a quello già previsto per gli impiegati.
Assistenza sanitaria integrativa operai
Modifiche sono state introdotte anche all’art. 12. Al fine di aumentare le prestazioni di sanità integrativa, è previsto un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2025, della contribuzione annua al Filcoop Sanitario per gli OTI (aumento di 48 euro annui) e per gli OTD (aumento di 34 euro anno) che era ferma da diversi rinnovi contrattuali.
Sebbene tale aumento sia previsto a carico dell’azienda, rimane comunque sancito il principio della compartecipazione economica del lavoratore e la volontà dello stesso di usufruire dello strumento di welfare.
Per quanto riguarda poi l’iscrizione al Filcoop sanitario degli OTD si è provveduto a ridefinire la platea dei lavoratori iscrivibili: possono essere iscritti i lavoratori che nel triennio precedente abbiano lavorato almeno 360 giornate effettive.