In sede di conversione del Dl n. 63/2024 è stato introdotto l’articolo 2quinquies (Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura). Esso prevede che, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, viene stabilita l'istituzione, presso l'INPS, di una Banca dati degli appalti in agricoltura, in cui si iscrivono, in forma singola o associata, le imprese
- non agricole, singole ed associate che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta,
- che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde,
che intendano partecipare ad appalti (esclusi quelli rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici) in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola.
A tale Banca dati avranno accesso il personale ispettivo dell'INL, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.
Le imprese devono stipulare, prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo, una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto.