L’articolo 2bis del Dl 63/2024 (cosiddetto decreto agricoltura), introdotto dalla legge di conversione n.101/2024, ha previsto modifiche agli ammortizzatori sociali non soltanto per il settore agricolo.
Cisoa
Il comma 1 affronta il tema delle eccezionali situazioni climatiche che si stanno verificando negli ultimi anni. La modifica riguarda in particolare le modalità per fronteggiare le ondate di calore per le imprese che possono accedere alla Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (Cisoa).
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63) e il 31-12-2024, il trattamento di Cisoa previsto per intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
Questi periodi di trattamento di integrazione salariale
- non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno
- sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della legge 457/1972 (si tratta per requisito per essere riconosciuti operai a tempo indeterminato).
L’integrazione è concessa direttamente dalla sede Inps territorialmente competente (senza passare per la commissione prevista dall’articolo 14 della Legge 457/1972). Quindi l’importo non potrà essere anticipato dal datore di lavoro, ma sarà erogato direttamente dall’Istituto, che provvederà inoltre al monitoraggio della spesa.
Cigo per eventi riconducibili alla emergenza climatica
Il comma 2 è invece rivolto ai datori di lavoro soggetti a Cigo per fronteggiare le situazioni climatiche eccezionali.
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1-7-2024 al 31-12-2024, per eventi (eventi oggettivamente non evitabili) riconducibili all’emergenza climatica non trovano applicazione le disposizioni
- secondo cui qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;
- secondo cui l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
L’ammortizzatore può essere richiesto anche dalle
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Per i predetti trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.