Compensazioni crediti Inps e Inail in F24: novità dal 1° luglio

Compensazioni crediti Inps e Inail in F24: novità dal 1° luglio

Agenzia delle entrate. Circolare n. 16 del 28 giugno 2024.

Art. 1, comma 95 della Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024)

 

Con la Legge di Bilancio 2024 è stato previsto che dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ora la circolare 16/2024 fornisce le indicazioni operative.

lunedì 8 luglio 2024

Come illustrato nel n. 01/24 di questa Newsletter, le modifiche, introdotte dall’art. 1, comma 95 della Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e dal DL n. 39/2024, alle procedure di versamento unitario e compensazione tramite Mod. F24 hanno previsto:

  • l’obbligo generalizzato, con decorrenza 1° luglio 2024, di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
  • il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL;
  • l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

 

In questo numero della Newsletter AP si evidenziano le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con riferimento l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti (compresi quelli maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL) per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

 

Obbligo di utilizzo canali telematici per compensare crediti

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 16/E/2024, conferma che, a partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa è esteso per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L’obbligo trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, “a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla predetta data (1° luglio 2024).”

 

A riguardo l’Agenzia puntualizza, inoltre, che l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici:

  • sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”;
  • si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

 

L’Agenzia delle entrate precisa altresì che in caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, eseguita in data

  • uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa, non rilevando l’eventuale:
    • prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
    • invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024;
  • 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo è necessario l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

 

Riepiloghiamo la novità con l’aiuto della sottostante tabella.

 

Presentazione Mod. F24

In presenza di compensazioni di debiti erariali con crediti di qualsiasi natura

Entro il 30.06.2024

  • Servizi telematici Agenzia Entrate(Entratel/Fisconline) (*)
  • Home/Internet banking

Dal 01.07.2024

Solo servizi telematici Agenzia Entrate
(Entratel/Fisconline)

 

(*)  La precedente disposizione normativa (in vigore fino al 30 giugno 2024) prevedeva l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’AE per effettuare la compensazione, con il modello F24, di:

  • credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Obbligo di utilizzo canali telematici per compensare crediti INPS e Inail

L’Agenzia delle Entrate, chiarisce che a partire dal 1° luglio 2024 sussiste un obbligo “generalizzato” di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia per i modelli di pagamento F24 con cui è operata la compensazione (anche parziale) di crediti.

Pertanto tale obbligo sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.