Contratti a tempo determinato
Nel rinnovo si recepiscono le modifiche normative introdotte dal recente decreto Lavoro (Dl 48/2023) in materia di contratti a termine. In particolare, sono state introdotte le tre seguenti causali che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2015 consentono la stipulazione di un contratto di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando il limite massimo di 24 mesi:
- esecuzione di un progetto, un’opera o un’attività non rientranti tra quelle ordinariamente svolte in azienda, comprese quelle che richiedano competenze specifiche in ambito digitale;
- realizzazione di un’attività o un progetto innovativo per la modernizzazione e/o la modifica degli impianti produttivi o per l’attuazione di nuovi processi produttivi o per la realizzazione di prodotti innovativi;
- avvio di una o più nuove unità produttive o di una nuova attività agricola principale o connessa.
Permessi e congedi
Viene introdotto il permesso di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 53/2000 per lutto o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché risultante da apposita certificazione anagrafica. Tale permesso è pari a tre giorni retribuiti e viene riconosciuto per ciascun evento. Il medesimo permesso è riconosciuto anche nel caso di decesso di un affine di primo grado.
In tema di congedo ai lavoratori spetteranno 8 ore complessive annue di congedo retribuito per la malattia del figlio minore di 8 anni e/o per l’assistenza di genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero/dimissioni, day hospital, visite specialistiche. I permessi saranno fruibili anche in modo frazionato, previa richiesta almeno 5 giorni prima salvo casi di urgenza. I permessi per l’assistenza ai genitori saranno concessi solo ai dipendenti che non usufruiscano già dei permessi di cui alla legge 104/1992, concessi per l’assistenza ai genitori stessi.
Aumento degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2023, rinnovati in applicazione del Ccnl del 7 luglio 2021 sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2024 del 5% e dal 1° gennaio 2025 del 1,9 per cento.
Malattia
All’articolo 38 riguardante malattia e infortunio, come ulteriore forma di tutela e di conservazione del posto di lavoro, viene previsto che in caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici, rientranti tra quelli esemplificati nell’allegato al verbale di accordo, al termine del periodo di comporto il lavoratore possa richiedere un periodo di aspettativa non retribuita pari a 6 mesi.
Fondo sanitario e Previdenza complementare
A decorrere dal 1° Gennaio 2025 il contributo del datore di lavoro al Fondo Sanitario Fia sarà pari a 520 euro annui, rimane invece confermata la quota a carico del lavoratore, pari a 100 euro, così come le modalità di versamento semestrale anticipato entro il 10 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno.
Per la previdenza complementare viene confermato fino al 31 dicembre 2027 il versamento del contributo aggiuntivo pari a 10 euro mensili per ciascun quadro e impiegato in forza in azienda da versare al fondo di previdenza complementare Agrifondo.