Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne vittime di violenza, disoccupate e che percepiscono il c.d. Reddito di libertà, per favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi all'INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
In sede di prima applicazione dell'esonero, ossia per le assunzioni effettuate nell'anno 2024, quest'ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023 e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in oggetto.
Rapporti di lavoro incentivati
L'esonero contributivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione a tempo determinato.
Domanda preliminare di accesso all'incentivo
L'accesso all'incentivo è subordinato alla presentazione, da parte del datore di lavoro interessato, di un'istanza di ammissione, da inoltrare all'INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "ERLI" disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", sul portale www.inps.it. Nel modulo di istanza online, il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti dati:
- l'indicazione della lavoratrice assunta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
In caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l'INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione. Il datore autorizzato può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, mediante conguaglio nelle denunce contributive, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi di
- variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compresa la trasformazione a tempo pieno: il beneficio fruibile non potrà superare l'importo già autorizzato nella procedura telematica;
- diminuzione dell'orario di lavoro, compresa la trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.