Ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo. Rinnovo e aumenti retributivi

Ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo. Rinnovo e aumenti retributivi

Ipotesi di accordo del 5 giugno 2024

 

Il 5 giugno 2024, Confcommercio, Legacoop, Confcooperative, Agci, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno stipulato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, scaduto il 31 dicembre 2021

mercoledì 19 giugno 2024

Campo di applicazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si estende all'interno della categoria dei pubblici esercizi, includendo le aziende che si occupano della preparazione, del confezionamento e della somministrazione di pasti e bevande (banqueting).

 

Decorrenza e durata

Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa.

 

Sfera applicativa

L’accordo precisa che nell’ambito delle aziende

  • dei pubblici esercizi, rientrano anche le aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting), e
  • della ristorazione collettiva, sono ricomprese le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering).

 

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime della paga base nazionale pari a 200,00 euro per il 4° livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 5 tranches:

  • 50,00 euro a partire dal 1° giugno 2024;
  • 40,00 euro a partire dal 1° giugno 2025 (1° settembre 2025 per le aziende della ristorazione collettiva);
  • 40,00 euro a partire dal 1° giugno 2026 (1° settembre 2026 per le aziende della ristorazione collettiva);
  • 30,00 euro a partire dal 1° giugno 2027;
  • 40,00 euro a partire dal 1° dicembre 2027.

 

Minimi retributivi da giugno 2024

Livelli

Minimo

Contingenza

Altri elementi

Totale

Q A

1.788,70

542,70

75,00 (*)

2.406,40

Q B

1.615,23

537,59

70,00 (*)

2.222,82

1

1.463,33

536,71

 

2.000,04

2

1.289,87

531,59

 

1.821,46

3

1.185,30

528,26

 

1.713,56

4

1.087,75

524,94

 

1.612,69

5

   985,25

522,37

 

1.507,62

6 S

   926,08

520,64

 

1.446,72

6

   904,55

520,51

 

1.425,06

7

   812,03

518,45

 

1.330,48

 

(*) Livelli Q A e Q B: Ind. di funzione.

 

Ristorazione collettiva. Decorrenze

Per le aziende della ristorazione collettiva, le tranche di aumento dei suddetti minimi, avranno le seguenti decorrenze: 1.6.2024; 1.9.2025; 1.9.2026; 1.6.2027 e 1.12.2027.

 

Computabilità dei congedi genitoriali sulle mensilità supplementari

 

Tredicesima

I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

 

Quattordicesima

A far data dalla sottoscrizione del presente contratto (5 giugno 2024), i periodi di congedo di maternità e di paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) vanno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

A partire dal 1° dicembre 2027 saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima i periodi di congedo parentale.

 

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST è incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 il contributo dovuto al Fondo EST sarà pari a 15,00 euro mensili (per 12 mensilità).

 

Cassa Quas

Il contributo obbligatorio dovuto dal datore di lavoro per cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri aumenta:

  • dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui (contributo datore di lavoro 360,00 euro)
  • dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui (contributo datore di lavoro 380,00 euro)

 

Permessi ROL

Fermo restando che i permessi ROL non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, viene precisato che, tuttavia, i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della loro maturazione.

 

Ferie

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per congedo di maternità e paternità (“alternativo” ed “obbligatorio”), per congedo parentale, nonché per malattia od infortunio.

 

Tutela donne vittime di violenza di genere

I congedi per le donne vittime di violenza di genere vengono disciplinati secondo le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015. Alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati) è concessa (con preavviso al datore non inferiore a 7 giorni, indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e produzione di idonea certificazione) l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In presenza delle condizioni di legge è ammessa la proroga del congedo per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione di fatto.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13ma, della 14ma e del TFR. Infine, la lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa);
  • al trasferimento presso altri appalti e/o sede lavorativa, anche ubicati in diverso comune e/o regione. L’azienda si impegna a trasferire la lavoratrice entro 7 giorni dalla richiesta.
  • al termine del percorso di protezione e per un periodo di un anno, previa richiesta, ad essere assegnata ad un orario di lavoro che consideri le esigenze della lavoratrice, salvo comprovate esigenze organizzative.

 

 

Tutela della genitorialità

Il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni.

Il “congedo di paternità obbligatorio” consiste nell’astensione dal lavoro del padre lavoratore per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Durante il congedo, al padre lavoratore è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, poste a carico dell’INPS ed anticipata dal datore di lavoro.

Si ricorda che il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e spetta anche al padre adottivo/affidatario.

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

  • alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al 12° anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi;
  • nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un periodo indennizzabile massimo di 9 mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.