In base all’articolo 46 del Decreto legislativo n. 198/2006 come modificato dalla legge 108/2021,sono obbligate all’invio del rapporto le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti nel complesso delle unità produttive.
Il rapporto è trasmesso in modalità telematica attraverso un applicativo attraverso il portale istituzionale del Ministero del lavoro.
Va però ricordato che, a seguito dell’emanazione della legge 108/2021, per la partecipazione alle gare e bandi di appalti pubblici finanziati con fondi PNRR, le imprese con più di 50 dipendenti devono, a pena di esclusione, presentare il rapporto biennale sulle pari opportunità.
Il decreto in esame introduce alcune modifiche al modello approvato nel 2022 e fissa il termine di trasmissione del rapporto, per il biennio 2022-2023, al 15 luglio 2024.
Oggetto e ambito di applicazione
Il rapporto deve essere presentato dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Per la determinazione della soglia si deve verificare il numero complessivo dei dipendenti occupati nelle proprie sedi, dipendenze e unità produttive dell’azienda. Va ricordato che con una Faq del 20211 sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha precisato che il numero dei 50 dipendenti deve essere rilevato il 31/12 del secondo anno del biennio (quindi nel nostro caso il 31-12-2023).
Resta invece irrisolta la questione della modalità di conteggio dei lavoratori ovvero se si debba considerare il numero di “teste” oppure effettuare un calcolo riproporzionando i lavoratori part time.. Sul tema i pareri degli esperti sono discordanti. Prudenzialmente è consigliabile un computo per teste.
Presentazione volontaria del rapporto
Con la modifica normativa del 2021, le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, utilizzando le modalità telematiche valide per le imprese in obbligo.
È questa un’opzione che si consiglia di utilizzare quando, a seguito della partecipazione ad un bando di appalto finanziato in tutto o in parte con risorse del PNRR, l’azienda aggiudicataria, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 108/2021 (conversione del Dl 77/2021 – decreto “semplificazioni”), deve presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi, la cosiddetta “una relazione sulla situazione maschile e femminile” basata sulle stesse informazioni del rapporto biennale.
Modalità di presentazione del rapporto
Il decreto contiene in allegato il fac simile del rapporto che, comunque lo ricordiamo, deve essere compilato on-line.
All’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it è disponibile l’applicativo informatico per la compilazione. L’accesso potrà avvenire soltanto utilizzano il SPID o la CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel rapporto non deve essere indicata l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
L’applicativo, una volta terminata la compilazione dei moduli senza errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Invio ai consiglieri di parità e alle RSA
L’accesso ai dati dei rapporti da parte delle consiglieri di parità avverrà attraverso il rilascio di un identificativo univoco.
Viene precisato, opportunamente, che la redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.
Spetta invece al datore di lavoro la trasmissione di una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, alle rappresentanze sindacali aziendali sempre entro il termine del 15-7-2024.
Le consigliere di parità regionali possono richiedere al datore di lavoro e agli enti competenti, anche per il tramite degli Itl, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.
Restano ferme le facoltà riconosciute alle consigliere regionali e nazionali di parità dall’articolo 37, comma 1, del Dlgs 198/2006 per la rimozione delle discriminazioni accertate.
Termine per la presentazione del rapporto biennale e disposizioni transitorie
Come anticipato in premessa, per il biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024.
Per le annualità successive rimane il termine ordinario del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.