Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

martedì 18 giugno 2024

Ritardo nella contestazione dell'addebito disciplinare

Corte di Cassazione Ordinanza n. 14728 del 27 maggio 2024

 

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 14728 del 27 maggio 2024, ricorda l'indirizzo consolidato in base a cui la tempestività della contestazione è relativa, poiché deve essere considerato il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o della complessità della struttura organizzativa. Tuttavia, a fronte della conoscenza dei fatti da parte dell'azienda, i giudici di legittimità ritengono spropositato, e non conforme a buona fede, far trascorrere quattro mesi da quando il dipendente accoglie un addebito disciplinare a quando l'azienda medesima glielo contesta formalmente, ciò anche se l'impresa è di grandi dimensioni e ha procedure articolate.

 

Retribuzione del lavoratore: l’onere di provare l’avvenuto versamento è in capo al datore di lavoro

Corte di Cassazione Ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024

 

L’obbligo a carico del datore, previsto dall’articolo 1 della Legge n. 4/1953, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non riguarda la prova dell’avvenuto pagamento. Pertanto, se il lavoratore contesta la corrispondenza tra quanto indicato nel prospetto paga e la retribuzione effettivamente erogata, quanto annotato nel prospetto non è sufficiente per la prova dell’avvenuto pagamento.

Violazione procedure aziendali e licenziamento per giusta causa

Corte di Cassazione Ordinanza n. 6827 del 14 marzo 2024

 

La Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità di provvedimenti disciplinari adottati dal datore a seguito di violazione di procedure aziendali e direttive, tali da giustificare il ricorso al licenziamento per giusta causa del lavoratore. Con il dispositivo la Suprema Corte ribadisce da un lato, l'importanza di una comunicazione efficace e trasparente a livello aziendale, atta ad individuare un quadro normativo e procedurale chiaro e di immediata comprensione per i dipendenti, al fine di minimizzare i rischi derivanti da comportamenti e prassi non conformi. D'altro canto viene posto l'accento sul profilo di responsabilità e consapevolezza riconosciuto al lavoratore, esponendolo a gravi conseguenze, finanche la perdita dell'impiego, in caso di violazione di direttive e processi aziendali.

 

È corretto collocare in aspettativa il lavoratore che rifiuta la formazione nell’orario stabilito dal datore

Corte di Cassazione Ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024

 

È legittimo, quale misura di sicurezza, collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore che si rifiuta di frequentare il corso in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell’orario stabilito dal datore di lavoro. L’articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008 invita il datore di lavoro ad organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro (eventualmente straordinario).