Pillole per la gestione del personale

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Domande e risposte

lunedì 3 giugno 2024

Buoni carburante e spesa. La soglia di esenzione per il 2024

Domanda. Fino a quale limite il datore di lavoro può erogare a uno o più dipendenti buoni carburante o buoni spesa beneficiando dell’esenzione fiscale e previdenziale?

Risposta. La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) al comma 16 dell’unico articolo ha rimodulato il regime di esclusione dall’imposizione del reddito di lavoro dipendente di alcuni beni, in deroga all’articolo 51, comma 3 del Tuir e limitatamente all’anno d’imposta 2024. Più in particolare il nuovo regime prevede: un nuovo limite di esenzione (per ciascun periodo d’imposta) pari a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico; un limite di 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Si chiede se l’intero importo, in entrambi i casi, possa essere costituito da card precaricata che il lavoratore può utilizzare per il rifornimento di carburante della propria automobile.

La risposta al quesito è affermativa, in quanto il buono per l’acquisto di carburante è pacificamente ricondotto alla nozione di fringe benefit prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, ovvero rientra nei beni e servizi in natura prestati dal datore di lavoro ai dipendenti. Pertanto, sarà possibile per il datore di lavoro concedere a titolo di fringe benefit esclusivamente tali buoni, i quali saranno esenti da imposizione contributiva e fiscale nel limite di € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e di € 1.000 per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Si ricordi che in caso di superamento di tali limiti nel corso dell’anno, l’intero importo dovrà essere assoggettato a contribuzione e tassazione.

 

Guarigione anticipata dalla malattia e rientro al lavoro

Domanda. In caso di guarigione anticipata dalla malattia, il lavoratore può rientrare a lavoro?

Risposta. Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intende riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante può rientrare a lavoro solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi precedente.

Affinché la rettifica sia considerata tempestiva deve intervenire:

  • prima del termine della prognosi originariamente certificata e
  • prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa.

Il lavoratore deve richiedere la rettifica al medesimo medico che ha redatto il certificato di malattia riportante la prognosi più lunga.

In mancanza di rettifica il datore di lavoro non può far rientrare il lavoratore.