Conversione in legge del Decreto Pnrr. Norme ancora più restrittive negli appalti e subappalti.

Conversione in legge del Decreto Pnrr. Norme ancora più restrittive negli appalti e subappalti.

Decreto Legge 2 marzo 2024, n.18 convertito con modifiche dalla legge n. 56 del 29-4-2024 (Gu n. 100 del 30-4-2024 So n. 19).

 

Il Dl 19/2024 (si veda la Newsletter n.06/2024) il contenente disposizioni su appalti e sicurezza è stato convertito in legge con alcune significative modifiche che rendono ancora più restrittive le norme lavoristiche da applicare negli appalti e subappalti.

lunedì 3 giugno 2024

Come analizzato nella Newsletter n. 06/2024, il legislatore è intervenuto sull'articolo 29 del Dlgs 276/2003 che definisce le condizioni per la regolarità degli appalti privati di ogni settore.

 

Il DL 19/2024 aveva inserito il comma 1bis relativamente al trattamento da assicurare ai dipendenti in caso di appalto e subappalto. In sede di conversione, il comma è però stato modificato in un elemento sostanziale e di notevole appesantimento. Il nuovo testo prevede:

1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.

 

In sostanza si obbligano le imprese a garantire al personale impiegato in appalti e subappalti di opere o servizi non più soltanto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti, ma anche il trattamento normativo complessivamente analogo.

 

Il contratto collettivo deve essere quello del settore oggetto dell’attività dell’appalto (in questo senso non vi sono modifiche). La previsione è stata estesa anche ai subappalti. In questo modo si garantisce la corretta applicazione contrattuale in caso di subappalti di attività specialistiche diverse da quelle dell’appalto.

Il caso tipico è quello di un appalto per la costruzione di un immobile: il riferimento richiesto dalla norma in esame deve essere al contratto collettivo dell’edilizia (in quanto contratto strettamente connesso all’oggetto dell’appalto). Tuttavia, in caso di subappalto di lavori specialistici, (es. elettrici, idraulici), con la nuova formulazione, adesso è possibile applicare la specifica contrattazione (ad esempio il Ccnl degli impiantisti maggiormente rappresentativo).

 

La normativa sulla responsabilità solidale (Dlgs 276/2003 articolo 29 comma 2) è estesa anche all’utilizzazione di lavoratori in caso di somministrazione di lavoratori da parte di soggetti non autorizzati o comunque al di fuori dei limiti di legge, nonché in caso di appalto e di distacco, privi dei rispettivi requisiti di genuinità.