CCNL cooperative di trasformazione prodotti agricoli. Accordo di rinnovo.

CCNL cooperative di trasformazione prodotti agricoli. Accordo di rinnovo.

Verbale di accordo del 14 maggio 2024.

 

In data 14 maggio 2024  è stato siglato dalle centrali cooperative e dalle organizzazioni sindacali di settore, l’accordo di rinnovo del CCNL cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari. Nell’articolo si esaminano le principali novità.

lunedì 3 giugno 2024

Decorrenza e durata

 

L’accordo ha una vigenza quadriennale: dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2027.

 

Parte economica

 

L’accordo prevede un aumento dei minimi tabellari, suddiviso in sei tranches, di cui la prima a decorrere dal 1° dicembre 2023. Gli aumenti per il periodo 2023-2027 sono così scaglionati:

 

Livelli

Minimi al 30.11.2023

Aumenti da 1.12.2023

Nuovi minimi da

1.12.2023

Aumenti da 1.9.2024

Nuovi minimi da 1.9.2024

Aumenti da 1.1.2025

Nuovi minimi da 1.1.2025

Aumenti da 1.1.2026

Nuovi minimi da 1.1.2026

Aumenti da 1.1.2027

Nuovi minimi da 1.1.2027

1S

2.477,05

33,58

2.510,63

58,76

2.569,39

100,73

2.670,12

100,73

2.770,85

65,47

2.836,32

1

2.153,93

29,2

2.183,13

51,09

2.234,22

87,59

2.321,81

87,59

2.409,40

56,93

2.466.34

2

1.777,03

24,09

1.801,12

42,15

1.843,27

72,26

1.915,53

72,26

1.987,80

46,97

2.034,77

3A

1.561,62

21,17

1.582,79

37,04

1.619,83

63,5

1.683,34

63,5

1.746,84

41,28

1.788,12

3

1.400,10

18,98

1.419,08

33,21

1.452,29

56,93

1.509,22

56,93

1.566,16

37,01

1.603,17

4

1.292,37

17,52

1.309,89

30,66

1.340,55

52,55

1.393,10

52,55

1.445,65

34,16

1.479,82

5

1.184,70

16,06

1.200,76

28,1

1.228,86

48,18

1.277,04

48,18

1.325,21

31,31

1.356,52

6

1.077,00

14,6

1.091,60

25,55

1.117,15

43,8

1.160,94

43,8

1.204,74

28,47

1.233,20

 

Incremento aggiuntivo della retribuzione

È stato anche previsto un aumento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione (IAR) in due tranches: la prima con decorrenza 1° dicembre 2023 e la seconda con decorrenza 1° settembre 2027.

Livelli

IAR al 30.11.2023

Aumenti

da 1/12/2023

Nuovo IAR dal 1/12/2023

Aumenti dal 1/9/2027

Nuovo IAR dal 1/09/2027

1S

58,77

92,34

151,11

18,47

169,57

1

51,1

80,29

131,39

16,06

147,45

2

42,16

66,24

108,4

13,25

121,65

3A

37,05

58,21

95,26

11,64

106,9

3

33,22

52,19

85,41

10,44

95,85

4

30,66

48,18

78,84

9,64

88,47

5

28,11

44,16

72,27

8,83

81,1

6

25,55

40,15

65,7

8,03

73,73

 

 

Corresponsione degli arretrati

L’Accordo stabilisce che gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° dicembre 2023 saranno corrisposti con la retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Dette somme sono da intendersi comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per 13esima, 14esima e TFR e non richiedono il ricalcolo dei cedolini già elaborati.

 

Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello

 

Viene aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’indennità dovuta dalle cooperative che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi (articolo 5, lettera c).

 

Livelli

Trattamento economico per la mancata contrattazione di secondo livello

1S

75,55

1

65,69

2

54,2

3A

47,63

3

42,7

4

39,42

5

36,13

6

32,85

 

Tali importi sono erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni con funzione analoga. Si ricorda, inoltre, che i suddetti importi:

  • non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto definiti in senso omnicomprensivo tenendo conto in sede di quantificazione di qualsiasi incidenza;
  • sono esclusi dal computo del TFR.

 

Assistenza sanitaria integrativa

 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti a Filcoop Sanitario i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.

A partire dal 1° gennaio 2025, il contributo a carico azienda viene elevato a 15,00 euro mensili (prima 13,50 euro mensili), per 12 mensilità, al fine del miglioramento delle prestazioni integrative. A far data dal 1° giugno 2029 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2,00 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

 

Bilateralità

 

In merito al finanziamento della bilateralità, a partire dal 1° gennaio 2025, è prevista, a carico azienda e attraverso Filcoop Sanitario, una contribuzione mensile (per 12 mensilità) pari a:

  • 1,50 euro per ciascun lavoratore, per la promozione della formazione aziendale, della salute e sicurezza sul lavoro e per l’avvio di collaborazioni con gli ITS;
  • 0,50 euro per ciascun lavoratore, per il sostegno economico per le vittime di violenza di genere;
  • 2,00 euro per ciascun operaio, per l’attivazione di una copertura assicurativa di tipo collettivo per il rischio morte (simile alla tutela per gli impiegati ai quali viene garantita una copertura attraverso il Fondo Enpaia).

 

Previdenza complementare

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare da 1,20%  a 1,50% commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

 

Permessi e congedi

Queste le principali novità:

  • Al genitore unico viene concesso un mese in più di congedo parentale (da dieci a undici mesi).
  • A favore della lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, è prevista la possibilità della richiesta di fruizione di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
  • La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, potrà usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili

per l’inserimento all’asilo nido/infanzia del figlio di età fino a 4 anni (prima, 36 mesi).

  • Ai genitori, alternativamente, è riconosciuto il diritto all’astensione dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, di cui 1 giorno retribuito ed i restanti non retribuiti e fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere (compatibilmente con le esigenze organizzative), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 12 anni.
  • Per le vittime di violenza è previsto il mantenimento delle medesime condizioni economiche e normative nel caso di un necessario cambio di mansioni e la possibilità di utilizzare il welfare integrativo.
  • I permessi retribuiti per l’assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) sono innalzati a 3 mezze giornate (prima 2 mezze giornate) annue. Si ricorda che tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex Legge 104 per l’assistenza al medesimo soggetto.

 

Contratto a tempo determinato

 

L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (artt. 19 - 29, D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.), integrata dalle norme contrattuali e tenuto conto della natura giuridica dell’impresa.

 

Durata. Per tutte le ipotesi di contratto a termine opera il limite di legge dei 24 mesi, con le esclusioni previste dal D.Lgs. n. 81/2015, o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva.

Limiti quantitativi. Dal 1° luglio 2024 il limite del 25% di utilizzo dei contratti a tempo determinato in tutti i casi di assunzioni a termine è da calcolarsi sulla base dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione o, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

Fatto salvo per il lavoro stagionale, la stipula di contratti a termine e somministrazione (a termine e a tempo indeterminato) non potrà superare complessivamente la percentuale del 25%, nei limiti stabiliti dalla legge vigente per i singoli istituti.

Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale è arrotondata all’unità intera superiore.

Causali. Conformemente alle previsioni dell’art. 19, comma 1 , lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., il contratto a tempo determinato, non in somministrazione, può avere una durata superiore a 12 mesi fino al completamento dei progetti e comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esecuzione di un progetto, di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
  • realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica);
  • variazioni temporanee delle quantità di prodotti conferiti in cooperativa a causa di ingresso/uscita di soci conferitori previo confronto con le RSU laddove costituite.

 

È utile ricordare che la norma attualmente vigente consente alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello di prevedere specifiche causali per l’attivazione di contratti a termine (articolo 19 e articolo 51 del d.lgs. 81/2015) in aggiunta a quanto previsto dalla legge o dal CCNL utilizzato.

 

L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo.

 

Periodo di prova

 

Viene stabilito l’innalzamento dei seguenti periodi di prova:

  • 1 mese e mezzo (prima 1 mese) per i livelli 4 e 5;
  • 18 giorni lavorativi (prima 12 giorni lavorativi) per il 6° livello.

In caso di sopravvenienza di assenze per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, congedi facoltativi, il periodo di prova è prolungato in misura pari alla durata dell’assenza.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2022, per i lavoratori a termine il periodo di prova dovrà essere riproporzionato alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere.

 

Riduzione orario lavoro (R.O.L.)

 

Riguardo l’orario di lavoro (articolo 27) dal 1° gennaio 2027 il monte ore di riduzione viene elevato da 76 ore a 80 ore come riposi individuali, e, a partire dal 1° gennaio 2026, un aumento di 4 ore di riposi individuali per i turnisti.

Per il personale impiegatizio, ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all’utilizzazione degli impianti, le ROL maturate a partire dal 01.01.2024 dovranno essere fruite entro l’anno. Nell’ipotesi di permessi non goduti entro tale periodo i medesimi potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione; ad eccezione dell’uso collettivo o di diverse pattuizioni in essere, i permessi eventualmente residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31/12 dell’anno di maturazione.

 

Malattia ed infortunio non sul luogo di lavoro

Conservazione del posto. Dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo (14 maggio 2024), in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, al lavoratore non in prova spetta la conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:

  • 186 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni compiuti;
  • 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni.

 

I suddetti periodi di conservazione del posto sono aumentati di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999, indipendentemente dalla riconducibilità dell’assenza per malattia alla patologia invalidante. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.

 

L’azienda almeno 48 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, e in ogni caso

48 ore prima dell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, deve informare il lavoratore.

 

Trattamento economico. Durante l’evento malattia ai lavoratori va riconosciuto il seguente trattamento economico.

 

Anzianità di servizio

Durata assenza

% Retribuzione

Fino a 5 anni compiuti

Primi 186 giorni di calendario

100%

Oltre i 5 anni

Primi 186 giorni di calendario

100%

Successivi 179 giorni di calendario

50%

 

Diritto allo studio

 

Si precisa che ai lavoratori che intendano frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ), spetta la fruizione di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 10 ore annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.

Viene confermato che i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 200 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

 

Patto formativo

 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore avanzi la richiesta della partecipazione a corsi di specializzazione per l’acquisizione di competenze riferibili alle attività aziendali (anche se non immediatamente collegate alle mansioni svolte) o l’azienda intenda far frequentare al lavoratore un corso per l’acquisizione di competenze difficilmente reperibili sul mercato, sussiste la possibilità della concessione di specifici permessi retribuiti fino ad un massimo di 40 ore, a fronte dell’impegno da parte del lavoratore alla permanenza in azienda per un periodo di 2 anni seguenti il termine del corso. In caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa conseguenti a trasferimento oltre 50 km o mancata corresponsione delle retribuzioni, in occasione della cessazione del rapporto, l’azienda provvederà al recupero delle ore di formazione dal monte residuo di ROL, ex-festività e ferie.

In caso di incapienza, l’azienda tratterrà una somma pari all’importo retributivo orario equivalente.