*nota5: È, per esempio, il caso del volontario di ETS. Per un verso, quanto all’applicazione dell’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 112/2017, vedasi nota congiunta Mise - Ministero del lavoro, prot. 29103 del 31 gennaio 2019, secondo cui “con riferimento all’articolo 13, comma 2, riguardante la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991, rispettando le percentuali previste dalla stessa”. Per altro verso, in materia di rimborsi delle spese, “partendo dall’assunto che “seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore”, considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19, ben potendosi interpretare la stessa come integrativa della disciplina speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari” (nota Ministero del lavoro n. 10979 del 22 ottobre 2020).
*nota6: TAR Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 551/2010.
*nota7: Nota direttoriale Ministero del lavoro n. 2491 del 22 febbraio 2018.
*nota8: Idem, commento contenuto nella nota 7.
*nota9: A titolo di esempio, la L.R. 23/2006 del Veneto prevede attività di contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo (articolo 1, comma 2, lettera c); la gestione di servizi educativi anche in riferimento agli ambiti del ridetto articolo 1, comma 2, lettera c); le attività effettuate in ambito di programmi individuali, riabilitativi, educativi e formativi. È prevista ulteriormente “la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale”. A titolo di ulteriore esempio, la L.R. 12/2014 dell’Emilia Romagna, prevede servizi di contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, educativo (per la prima infanzia), nonché servizi di formazione professionale ed educazione permanente (di adulti), nonché di sviluppo dell'occupazione, tramite i quali favorisce il raccordo tra politiche regionali e cooperazione sociale.
*nota10: “L'ampliamento introdotto dall'articolo 17, comma 1 consente in tal modo di attualizzare, nell'ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di "servizi socio-sanitari ed educativi", contenuta nella legge n. 381/1991, all'evoluzione normativa susseguente alla stessa, riconducendola agli ambiti delineati dalle disposizioni inserite nel testo modificato (…) ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti (…) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al co. 4 del medesimo art. 2” (del D.Lgs. 112/2017, n.d.r.). La legge n. 328/2000, all'articolo 1, comma 2, riprende la definizione di servizi sociali espressa nell'articolo 128 del D.lgs n. 112/1998, ricomprendendovi, pertanto, “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente - nota direttoriale Ministero del lavoro n. 2491 del 22 febbraio 2018.
*nota11: Articolo 34, Costituzione.
*nota12: “Prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale”.
*nota13: La norma riprende la definizione di servizi sociali già espressa nell'articolo 128, D.Lgs.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.
*nota14: Articolo 38, comma 3, Costituzione.
*nota15: Articolo 35, comma 2, Costituzione.
*nota16: Dal quale restano ulteriormente escluse le attività d’impresa sociale, d’interesse civico e solidaristico, caratteristiche delle cooperative sociali di “tipo B”, incluse nelle rimanenti definizioni dell’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), m), n), o), q), r), t), u), v), D.Lgs. 112/2017. A meno che la cooperativa sociale, collocata nella categoria “mista” (A e B congiunte), preveda statutariamente di effettuare, in contemporanea, attività fra quelle integralmente previste dal ridetto D.Lgs. 112/2017, sempre che funzionalmente collegate (Ministero del lavoro, Circolare n. 153/1996).
*nota17: Articolo 5, D.Lgs. 117/2017
*nota18: D.Lgs. 112/2017.
*nota19: Articolo 5, commi 4 e 5, D.Lgs. 220/2002.
*nota20: Articolo 128, comma 2, D.Lgs. 112/1998.
*nota21: Articolo 2, D.Lgs. 112/2017. I menzionati servizi non devono essere confusi con quegli altri, caratteristici di cooperativa sociale di “tipo B”, che, ai sensi della L. 381/1991, articolo 1, comma 1, lettera b), può invece effettuare “lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
*nota22: Articolo 2, n. 99), Regolamento UE 651/2014, Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni.
*nota23: Articolo 112, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
*nota24: D.Lgs. 251/2007 e successive modificazioni.
*nota25: Iscritte nel registro previsto dall’articolo 2, comma 4, L. 1228/1954.
*nota26: I menzionati servizi non devono essere confusi con quegli altri, di “alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale” (articolo 2, comma 1, lettera q), D.Lgs. 112/2017, caratteristici, invece, delle cooperative sociali di “tipo B” o delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritte all'Albo nazionale.
*nota27: Articolo 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017, articolo 40, comma 3, D.Lgs. 117/2017. Vedasi, a riguardo, “Orientamenti societari – Comitato triveneto notai u.a. – imprese sociali – attività che costituiscono l’oggetto sociale – 1° pubbl. 9/21 – motivato 9/21”, secondo cui “l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017 dispone che le imprese sociali siano considerate enti del terzo settore in quanto ne condividono l’obiettivo diretto al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l’assenza dello scopo di lucro. le attività che costituiscono l’oggetto principale, per le imprese (fra cui le cooperative sociali, ndA) che intendono conseguire la qualifica “sociale” e che sono dirette al raggiungimento delle richiamate finalità di interesse generale, sono quelle indicate nell’art. 2 del d.lgs. 112 del 2017 e non quelle previste nell’art. 5 del d.lgs. 117 del 2017” (a eccezione delle “imprese che, ai fini del perseguimento delle finalità di interesse generale, occupano in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati”, ndA). “Motivazione - l’art. 4 del d.lgs. 117 del 2017 che disciplina in generale gli enti che appartengono al terzo settore, chiarisce che rientrano di diritto in tale ambito anche le imprese sociali (…). il succ. art. 5 precisa che gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali devono perseguire le dette finalità, esclusivamente mediante l’esercizio di una o più delle attività fra quelle dettagliatamente elencate nel medesimo art. 5; sono consentite, in via accessoria, anche altre attività, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. le imprese sociali (fra cui le cooperative sociali, n.d.r.) ne sono escluse, poiché, pur appartenendo al genere del terzo settore, sono regolate, quanto all’ambito di esercizio delle proprie attività, direttamente dal d.lgs. 112/17”.
*nota28: Presuppongono la condizione di vulnerabilità delle persone beneficiarie; la custodia di diritti tutelati dalla Costituzione; l’erogazione di servizi procurati anche a categorie di non soci (articolo 2520, cod. civ.).
*nota29: Il Consiglio nazionale specifica che le “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”, sono individuate in base a un “criterio di destinazione”, essendo destinate ad “associati e loro familiari; giovani fino all’età prevista per l’adempimento dell’obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le attività stesse non rientrino già nell’ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53; lavoratori, al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative; soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti; volontari; lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all’articolo 5; persone che intendano impegnarsi come lavoratori o volontari nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni; altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all’articolo 5 del d.lgs 117/2017”. Riguardo, invece, al tipo di attività, il Consiglio nazionale specifica che dette “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa” possono spaziare nelle “varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura, studio assistito, esercitate all’interno dei luoghi preposti all’istruzione primaria e secondaria, così come in qualunque luogo in cui gli ETS si trovino ad operare; la finalità educativa deve essere intesa in una interpretazione ampia, capace di adattarsi nello spazio e nel tempo a contesti, luoghi e culture differenti tra loro (…) (…) a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, formazione insegnanti di sostegno e di proprio personale; attività oratoriale; alfabetizzazione finanziaria, anche in funzione di contrasto alla discriminazione delle donne; formazione su valori mutualistici; formazione sui corretti stili di vita; formazione nell’ambito delle attività di interesse generale; formazione nell’ambito di università popolari”. Infine, a parere del Consiglio nazionale, la nozione di “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa può essere cercata anche nella prassi di fonte tributaria (cfr. circolare dell’agenzia delle entrate 22/e-2008, in materia di attività educative / didattiche / formative, esenti da iva). Potrebbero essere considerate attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quelle svolte da ETS nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del ministero della pubblica istruzione (es. attività corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua italiana, sport ed educazione fisica, educazione musicale…); quelle svolte da ets nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’amministrazione della pubblica istruzione (regioni, enti locali…) cui si aggiungeranno le attività culturali svolte nell’ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo vii del codice e, in genere, nell’ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la pa”.