Servizi educativi per cooperativa sociale di "Tipo A"

Servizi educativi per cooperativa sociale di "Tipo A"

di Enrico Maria Lovaglio

mercoledì 15 maggio 2024

Cooperative sociali di “tipo A

La “disciplina delle cooperative sociali”, prevista dalla L. 381/1991, nonché integrata più recentemente dalle norme di “revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all’articolo 1, L. 381/1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 112/2017”, affida alle cooperative sociali la funzione pubblica di perseguire l’interesse generale della comunità tramite attività contrassegnate in ogni caso dai requisiti principali dell’interesse generale e dell’utilità sociale.
 

Le norme vigenti prevedono una separazione netta fra i 2 ambiti principali d’intervento (“tipo A” e “tipo B”) caratteristici delle cooperative sociali. Con riguardo, nello specifico, al “tipo A”, la “disciplina delle cooperative sociali” prevede l’erogazione di “servizi sociosanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p)”, D.Lgs. 112/2017 (*nota1).

 

Constatato, poi, che ai sensi del D.Lgs. 112/2017, articolo 1, comma 4, “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali” – assumendo, pertanto, il titolo simultaneo di “enti del Terzo settore” (ETS), disciplinati più in generale dal D.Lgs. 117/2017 (*nota2) – e, in secondo luogo, che “alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1, L. 381/1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”, è appropriato rilevare, per entrare ulteriormente in argomento, che, in base a una espressa previsione normativa del Codice del Terzo settore (*nota3) (CTS), alle cooperative sociali non è applicata la normativa generale degli ETS.

 

Non secondariamente, ai sensi del CTS, le corrispondenti disposizioni “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (*nota4)”. Da quest’altro punto di osservazione, allora, è bene che il contesto specifico della cooperativa sociale comporti l’effettuazione di una disamina più elaborata in rapporto alla disciplina degli ETS, allo

scopo di verificare i possibili spazi applicativi entro i quali, fattispecie non concretamente disciplinate dalla normativa speciale potrebbero, altrimenti, schiudere varchi a interpretazioni non appropriate (*nota5).
 

Cooperative sociali di tipo A – I servizi “educativi

La nozione di servizio” “educativo” è “talmente ampia”, “in quanto comprensiva di qualunque attività diretta a promuovere” “la formazione umana (*nota6)”, da comportare verosimili dubbi di “perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere (*nota7)”.

 

In primo luogo, i richiamati servizi “educativi” sono stati inclusi, dal D.Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, fra quelli previsti dalla “disciplina delle cooperative sociali”; in secondo luogo, gli interventi normativi conseguenti alla L. 381/199 hanno costituito l’argomento di svariati interventi riassunti in note e circolari interpretative.

 

Ebbene, tali servizi “inclusi” disegnerebbero, stando alla lettera del D.Lgs. 112/2017, una porzione limitata, ancorché meglio specificata, di tutti i possibili servizi “educativi” previsti inizialmente dalla “disciplina delle cooperative sociali”, su cui, pertanto, è quasi istintivo interrogarsi nel tentativo di assegnare preliminarmente un significato compiuto al termine, “educativo”, che, in origine ne ha definito l’oggetto.

 

Senonché, “l’ampliamento introdotto dall'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112/2017, consente di attualizzare, nell'ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di servizi socio-sanitari ed educativi, contenuta nella legge n. 381/1991” (*nota8), la quale, integrata ai sensi della disciplina di “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, ne dettaglia – tramite i numerosi rinvii alle norme nazionali e regionali (*nota9) – i contenuti, e ne dettaglia anche le categorie di persone beneficiate dall’intervento “educativo” sopra citato.

 

Di fatto, detti servizi, “inclusi” nella L. 381/1991 a opera del ripetuto articolo 17, comma 1, D.Lgs. 112/2017 “attualizzano” talmente l’intervento “educativo” della cooperativa, sociale di “tipo A”, da pervaderne sostanzialmente ciascuno degli ambiti di pertinenza (*nota10), nei quali, in sintesi, la cooperativa sociale di “tipo A” accetta la responsabilità civile di operare, svolgendo:

- attività "educativa", "in materia di istruzione e formazione professionale", ai sensi della L. 53/2008, richiamata dal D.Lgs. 112/2017, articolo 2 (lo studio, essendo un diritto garantito dalla Costituzione (*nota11), ha chiaramente rilevanza “sociale”, indipendentemente dai beneficiari, i quali, nondimeno, possono eventualmente appartenere a categorie “vulnerabili”);

- attività "socio-educativa", ai sendi della L. 328/2000, (articolo 22, lettera h) (*nota12), analogamente richiamata dal D.Lgs. 112/2017, articolo 2; destinata, in sé, alle categorie "vulnerabili" di persone, beneficiate, a causa di una condizione di disagio sociale, da tutele di rango costituzionale che prevedono un intervento sociale, constatato il bisogno riconosciuto dallo Stato;

- attività “sociale”, ai sensi della L. 328/2000, articolo 1, comma 2 (*nota13), , analogamente richiamata dal D.Lgs. 112/2017, articolo 2, ove è verosimile ricomprendere quegli interventi di sostegno “educativo” o “formativo” effettuati a beneficio di persone “vulnerabili”, delle quali, a causa di una condizione di disagio sociale, la legge favorisce l’attivazione di programmi di inserimento o di reinserimento sociale (*nota14), o di sviluppo delle capacità funzionali, che possono contribuirne l’avvio al lavoro (*nota15).

 

L’impresa sociale – I servizi “educativi

L’evoluzione del contesto politico, economico, sociale, ha, finalmente, sollecitato il Legislatore ad adeguare, con l’ampliamento delle categorie normative, sia gli ambiti sia i beneficiari degli interventi d’utilità generale e d’interesse sociale, in rapporto ai quali le cooperative sociali, imprese sociali “di diritto”, assumono per libera volontà la funzione pubblica di effettuare stabilmente un’attività d’impresa diretta alla cura dei fabbisogni “sociali”.

 

Non guasta precisare, che, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, articolo 17, comma 1, l’intervento della cooperativa sociale di “tipo A” (*nota16) deve, tuttavia, restare – anche per quanto concerne gli specifici interventi di carattere “educativo” – debitamente circoscritto agli ambiti di pura pertinenza mutualistica. L’architrave normativa che regge il sistema del “Terzo settore” esige, infatti, massimo rigore per distinguere, fra tutti gli ambiti d’intervento “sociale” legalmente previsti ed entro i quali è definita l’attività degli ETS (*nota17), quella porzione, relativamente meno ampia, in cui è definito l’insieme delle attività dell’impresa sociale, dal quale, poi, selezionare la porzione significativa dell’attività “educativa " (*nota18).

 

Diversamente, la cooperativa sociale di “tipo A” è esposta al rischio di scostamento dalla linea che ne demarca il perimetro di gestione mutualistica, entro il quale, soltanto, riesce a conservare intatta l’inclinazione naturale all’impiego di energie favorevolmente destinate alla comunità. Infatti, l’allontanamento dagli obiettivi mutualistici, connaturati allo schema legale, produrrebbe conseguenze di rilievo (*nota19).

 

Ebbene, l’ambito di intervento “educativo” della cooperativa sociale di “tipo A” può essere rinvenuto ai sensi del D.Lgs. 112/2017, articolo 17, comma 1, nel precedente articolo 2, declinato come segue:

- “a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (…) ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112”. Appurato che, “per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di Amministrazione della giustizia"  (*nota20) è verosimile collocare, fra quei “servizi sociali”, anche gli “interventi” effettuati nei contesti “educativi” (ulteriori a quelli strettamente definiti dalla L. 328/2000, articolo 22, lettera h), in cui la legge favorisce l’assistenza e l’integrazione sociale di persone disabili, o affette da gravi disabilità, eventualmente prive di sostegno familiare;

- “d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”, che, all’articolo 2, comma 1, lettera h) D.Lgs. 112/2017, disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione, tramite la previsione secondo cui “ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello. Detta attività è orientata, inequivocabilmente, ad allievi, anche di età superiore a quella legalmente prevista per l’obbligo scolastico, indipendentemente da una eventuale condizione, sociale o familiare, di vulnerabilità arrecata, per esempio, da disabilità, anche grave, o da privazione del sostegno familiare;

- “l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo”; destinata, chiaramente, ad allievi in età scolastica, indipendentemente da una eventuale condizione di vulnerabilità sociale o familiare.

La norma prevede ulteriormente, tra le attività di “formazione extra-scolastica”, quella “finalizzata” al contrasto della povertà educativa”; destinata, quindi, ad allievi in età scolastica, nonché, a persone adulte, anche maggiorenni, le quali, per esempio, hanno scelto di frequentare un corso serale di recupero degli anni di scuola media inferiore o un corso serale di recupero degli anni di scuola superiore per conseguire il diploma;

- “p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 (*nota21); destinati, chiaramente, a persone molto svantaggiate (*nota22), a persone svantaggiate o con disabilità (*nota23), a persone beneficiarie di protezione internazionale (*nota24), a persone prive di fissa dimora (*nota25), le quali, eventualmente, si trovino in una condizione di povertà tale da non essere in grado di reperire, né di mantenere in autonomia, un’abitazione (*nota26). Nondimeno, questi potrebbero beneficiare di interventi a carattere specificamente “socio-educativo”, supponendone la contestuale appartenenza alle categorie previste dall’articolo 22, lettera h), L. 328/2000.

 


“Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”
Nonostante l’inapplicabilità della normativa propria degli ETS (*nota27), la cooperativa sociale di “tipo A” può ugualmente intervenire nell’ambito della “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni”, nonché nell’ambito delle “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”. Queste attività possono, infatti, essere effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 112/2017.


Ciononostante, in rapporto alle specifiche “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”, la cooperativa sociale di “tipo A” ha, in più, l’esigenza particolare di verificarne prudenzialmente i caratteri di pertinenza mutualistica (*nota28) della nozione qualificante, affermata dal Ministero del lavoro, previo parere conforme espresso dal Consiglio nazionale del Terzo settore (*nota29).

 

Appurato ciò, la cooperativa in questione può effettuare, per esempio, anche attività riguardanti le “varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura”, a condizione che, analogamente alla generalità degli ETS, siano “esercitate all’interno dei luoghi preposti all’istruzione primaria e secondaria”. O, indipendentemente da ciò, a condizione che la comunità servita non abbia sistemi alternativi per poterne beneficiare, oppure i beneficiari si trovino in condizione, sociale o familiare, di vulnerabilità arrecata, per esempio, da disabilità, anche grave, o da privazione del sostegno familiare.

 

Ulteriormente, può effettuare, ad esempio, anche attività di “formazione insegnanti di sostegno e di proprio personale”, oppure “attività corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua italiana, sport ed educazione fisica, educazione musicale”, pure al di fuori “dei luoghi preposti all’istruzione primaria e secondaria”, supponendo analogamente che la comunità servita non abbia sistemi alternativi per poterne beneficiare; o, indipendentemente, da ciò, a condizione che i beneficiari si trovino parimenti in condizione, sociale o familiare, di vulnerabilità.

 

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*nota1: “Circa le attività esercitabili, le cooperative sociali di tipo A possono svolgere solo quelle indicate nell’art. 1, comma 1, lett. a, l. n. 381/91, (cui sono da aggiungere vuoi quelle richiamate nell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/17 che non siano già contemplate in tale lett. a, vuoi quelle previste espressamente da ulteriori disposizioni legislative contenute nell'ordinamento vigente”) in “Le nuove leggi civili commentate”, n. 2, 1° marzo 2021, pag. 267, commento alla normativa (E. Cusa).

 

*nota2: I requisiti qualificanti gli ETS sono lo svolgimento di attività d’interesse generale (articolo 5, D.Lgs. 117/2017); l’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (articoli 11 e 45-54, D.Lgs 117/2017); l’assenza di scopo di lucro (non è tale se resta entro i limiti strettamente previsti dall’articolo 8, D.Lgs. 117/2017).

 

*nota3: D.Lgs. 117/2017, articolo 40, comma 3.

 

*nota4: D.Lgs. 117/2017, articolo 3, comma 1.

 

*nota5: È, per esempio, il caso del volontario di ETS. Per un verso, quanto all’applicazione dell’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 112/2017, vedasi nota congiunta Mise - Ministero del lavoro, prot. 29103 del 31 gennaio 2019, secondo cui “con riferimento all’articolo 13, comma 2, riguardante la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991, rispettando le percentuali previste dalla stessa”. Per altro verso, in materia di rimborsi delle spese, “partendo dall’assunto che “seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore”, considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19, ben potendosi interpretare la stessa come integrativa della disciplina speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari” (nota Ministero del lavoro n. 10979 del 22 ottobre 2020).

 

*nota6: TAR Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 551/2010.

 

*nota7: Nota direttoriale Ministero del lavoro n. 2491 del 22 febbraio 2018.

 

*nota8: Idem, commento contenuto nella nota 7.

 

*nota9: A titolo di esempio, la L.R. 23/2006 del Veneto prevede attività di contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo (articolo 1, comma 2, lettera c); la gestione di servizi educativi anche in riferimento agli ambiti del ridetto articolo 1, comma 2, lettera c); le attività effettuate in ambito di programmi individuali, riabilitativi, educativi e formativi. È prevista ulteriormente “la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale”. A titolo di ulteriore esempio, la L.R. 12/2014 dell’Emilia Romagna, prevede servizi di contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, educativo (per la prima infanzia), nonché servizi di formazione professionale ed educazione permanente (di adulti), nonché di sviluppo dell'occupazione, tramite i quali favorisce il raccordo tra politiche regionali e cooperazione sociale.

 

*nota10: “L'ampliamento introdotto dall'articolo 17, comma 1 consente in tal modo di attualizzare, nell'ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di "servizi socio-sanitari ed educativi", contenuta nella legge n. 381/1991, all'evoluzione normativa susseguente alla stessa, riconducendola agli ambiti delineati dalle disposizioni inserite nel testo modificato (…) ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti (…) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al co. 4 del medesimo art. 2” (del D.Lgs. 112/2017, n.d.r.). La legge n. 328/2000, all'articolo 1, comma 2, riprende la definizione di servizi sociali espressa nell'articolo 128 del D.lgs n. 112/1998, ricomprendendovi, pertanto, “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente - nota direttoriale Ministero del lavoro n. 2491 del 22 febbraio 2018.

 

*nota11: Articolo 34, Costituzione.

 

*nota12: “Prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale”.

 

*nota13: La norma riprende la definizione di servizi sociali già espressa nell'articolo 128, D.Lgs.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

 

*nota14: Articolo 38, comma 3, Costituzione.

 

*nota15: Articolo 35, comma 2, Costituzione.

 

*nota16: Dal quale restano ulteriormente escluse le attività d’impresa sociale, d’interesse civico e solidaristico, caratteristiche delle cooperative sociali di “tipo B”, incluse nelle rimanenti definizioni dell’articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), m), n), o), q), r), t), u), v), D.Lgs. 112/2017. A meno che la cooperativa sociale, collocata nella categoria “mista” (A e B congiunte), preveda statutariamente di effettuare, in contemporanea, attività fra quelle integralmente previste dal ridetto D.Lgs. 112/2017, sempre che funzionalmente collegate (Ministero del lavoro, Circolare n. 153/1996). 

 

*nota17: Articolo 5, D.Lgs. 117/2017

 

*nota18: D.Lgs. 112/2017.

 

*nota19: Articolo 5, commi 4 e 5, D.Lgs. 220/2002. 

 

*nota20: Articolo 128, comma 2, D.Lgs. 112/1998. 

 

*nota21: Articolo 2, D.Lgs. 112/2017. I menzionati servizi non devono essere confusi con quegli altri, caratteristici di cooperativa sociale di “tipo B”, che, ai sensi della L. 381/1991, articolo 1, comma 1, lettera b), può invece effettuare “lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

 

*nota22: Articolo 2, n. 99), Regolamento UE 651/2014, Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni. 

 

*nota23: Articolo 112, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

 

*nota24: D.Lgs. 251/2007 e successive modificazioni.

 

*nota25: Iscritte nel registro previsto dall’articolo 2, comma 4, L. 1228/1954. 

 

*nota26: I menzionati servizi non devono essere confusi con quegli altri, di “alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale” (articolo 2, comma 1, lettera q), D.Lgs. 112/2017, caratteristici, invece, delle cooperative sociali di “tipo B” o delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritte all'Albo nazionale.

 

*nota27: Articolo 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017, articolo 40, comma 3, D.Lgs. 117/2017. Vedasi, a riguardo, “Orientamenti societari – Comitato triveneto notai u.a. – imprese sociali – attività che costituiscono l’oggetto sociale – 1° pubbl. 9/21 – motivato 9/21”, secondo cui “l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017 dispone che le imprese sociali siano considerate enti del terzo settore in quanto ne condividono l’obiettivo diretto al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l’assenza dello scopo di lucro. le attività che costituiscono l’oggetto principale, per le imprese (fra cui le cooperative sociali, ndA) che intendono conseguire la qualifica “sociale” e che sono dirette al raggiungimento delle richiamate finalità di interesse generale, sono quelle indicate nell’art. 2 del d.lgs. 112 del 2017 e non quelle previste nell’art. 5 del d.lgs. 117 del 2017” (a eccezione delle “imprese che, ai fini del perseguimento delle finalità di interesse generale, occupano in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati”, ndA). “Motivazione - l’art. 4 del d.lgs. 117 del 2017 che disciplina in generale gli enti che appartengono al terzo settore, chiarisce che rientrano di diritto in tale ambito anche le imprese sociali (…). il succ. art. 5 precisa che gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali devono perseguire le dette finalità, esclusivamente mediante l’esercizio di una o più delle attività fra quelle dettagliatamente elencate nel medesimo art. 5; sono consentite, in via accessoria, anche altre attività, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. le imprese sociali (fra cui le cooperative sociali, n.d.r.) ne sono escluse, poiché, pur appartenendo al genere del terzo settore, sono regolate, quanto all’ambito di esercizio delle proprie attività, direttamente dal d.lgs. 112/17

 

*nota28: Presuppongono la condizione di vulnerabilità delle persone beneficiarie; la custodia di diritti tutelati dalla Costituzione; l’erogazione di servizi procurati anche a categorie di non soci (articolo 2520, cod. civ.).

 

*nota29: Il Consiglio nazionale specifica che le “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”, sono individuate in base a un “criterio di destinazione”, essendo destinate ad “associati e loro familiari; giovani fino all’età prevista per l’adempimento dell’obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le attività stesse non rientrino già nell’ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53; lavoratori, al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative; soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti; volontari; lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all’articolo 5; persone che intendano impegnarsi come lavoratori o volontari nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni; altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all’articolo 5 del d.lgs 117/2017”. Riguardo, invece, al tipo di attività, il Consiglio nazionale specifica che dette “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa” possono spaziare nelle “varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura, studio assistito, esercitate all’interno dei luoghi preposti all’istruzione primaria e secondaria, così come in qualunque luogo in cui gli ETS si trovino ad operare; la finalità educativa deve essere intesa in una interpretazione ampia, capace di adattarsi nello spazio e nel tempo a contesti, luoghi e culture differenti tra loro (…) (…) a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, formazione insegnanti di sostegno e di proprio personale; attività oratoriale; alfabetizzazione finanziaria, anche in funzione di contrasto alla discriminazione delle donne; formazione su valori mutualistici; formazione sui corretti stili di vita; formazione nell’ambito delle attività di interesse generale; formazione nell’ambito di università popolari”. Infine, a parere del Consiglio nazionale, la nozione di “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa può essere cercata anche nella prassi di fonte tributaria (cfr. circolare dell’agenzia delle entrate 22/e-2008, in materia di attività educative / didattiche / formative, esenti da iva). Potrebbero essere considerate attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quelle svolte da ETS nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del ministero della pubblica istruzione (es. attività corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua italiana, sport ed educazione fisica, educazione musicale…); quelle svolte da ets nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’amministrazione della pubblica istruzione (regioni, enti locali…) cui si aggiungeranno le attività culturali svolte nell’ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo vii del codice e, in genere, nell’ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la pa”.