Blocco all'utilizzo del credito d'imposta 4.0

Blocco all'utilizzo del credito d'imposta 4.0

di Marco Trittoni

mercoledì 15 maggio 2024

Il DL 39/2024, con l’art.6 del D.L. 39/2024, denominato “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0”, ha introdotto un nuovo adempimento di monitoraggio preventivo, anche in relazione agli investimenti già effettuati, per l’utilizzo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni 4.0.
 

L’art. 6 summenzionato, ha disposto in sostanza che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta derivanti da investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, le imprese dovranno comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito e,
  • le modalità di fruizione.


Detta comunicazione (ex ante), come è previsto nel comma 1, dovrà essere “aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo.” (comunicazione ex post).

Si ricorda che quest’ultima comunicazione, dovrà essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29/03/2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).

 

Sempre l’art.6, al comma 3, stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.
 

Pertanto, in relazione agli investimenti in beni 4.0 relativi al 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato all’invio della suddetta comunicazione (ex post).

 

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39 sopra riassunte, l’Agenzia delle Entrata con Risoluzione n. 19/2024 ha sospeso l’utilizzo, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge, n. 178/2020), in compensazione mediante modello F24.

In particolare, per i crediti d’imposta in argomento, è sospeso l’utilizzo in compensazione per i codici tributo:

  • 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento” 2023 o 2024;

 

Con FAQ pubblicata il 16/04/2024, l’Agenzia delle Entrate integra la risoluzione n. 19, chiarendo che il blocco non riguarda i crediti per investimenti realizzati nel 2022 (o in anni precedenti), ma interconnessi (o conclusi) nel 2023. Pertanto se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

 

Con il Decreto Direttoriale 24 aprile 2024 emanato dal MIMIT (sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del DL 39/2024), sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni, per l'applicazione dei crediti d'imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

 

Sulla base del testo del decreto del MIMIT, il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, si compone:

  • di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e,
  • da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta.

Tale modello dovrà essere trasmesso in via preventiva al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30/03/2024 e la ripartizione (presunta) negli anni del credito. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti (comunicazione ex-post), al fine di aggiornare le informazioni comunicate preventivamente (comunicazione ex-ante).

 

Si ricorda che, per gli investimenti in beni 4.0 effettuati dall’1/01/2023 al 29/03/2024, il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

La trasmissione del modello, come precisato nel comma 7 art.1 del decreto direttoriale, costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta in questione.