La destinazione utile nelle cooperative

La destinazione utile nelle cooperative

di Marco Baldin

mercoledì 15 maggio 2024

Ai sensi dell’art. 2545-quater del Codice Civile, almeno il 30% degli utili netti annuali  deve essere destinato al fondo di riserva legale ed un’ulteriore quota del 3% ai fondi  mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per gli utili non  assegnati l’assemblea ne determina la destinazione secondo le previsioni statutarie. Vi sono, tuttavia, limitazioni nella destinazione degli utili sia per cooperative a  mutualità prevalente che per quelle diverse. In linea generale, la distribuzione dei  dividendi assume un significato limitato nell’ambito delle società cooperative laddove, in luogo dei dividendi, si utilizza più frequentemente l’istituto del ristorno  quale modalità tipica di retrocessione dell’eccedenza dei ricavi, rispetto ai costi  derivanti dalla gestione mutualistica, con addebito diretto al conto economico delle  somme relative.

Da notare che l’art. 4, c. 6 della L. 59/1992 prevede che lo statuto possa stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili; comunque, il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore  al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci

 

Riserva legale

Almeno il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di riserva legale, qualunque sia

l’ammontare di tale fondo

 

Fondi mutualistici

Una quota di utili netti pari al 3% deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Cooperative a mutualità prevalente

Per le cooperative a mutualità prevalente vige il divieto di:

distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei  buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al  capitale effettivamente versato;

remunerare gli strumenti finanziari dei soci cooperatori in misura  superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

 

In caso di scioglimento, le cooperative a mutualità prevalente hanno l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Aumento gratuito del capitale sociale

Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

In tal caso, possono essere superati i limiti massimi stabiliti per la generalità delle cooperative per il possesso di quote e azioni dall’art. 2525 C.C., purché nei limiti delle  variazioni Istat per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli  utili stessi sono stati prodotti

 

La rivalutazione deve essere calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai  soci, anche sovventori, comprendendo le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi  precedenti

 

Ristorni

I ristorni rappresentano uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

Può formare oggetto di ristorno ai soci il solo avanzo di gestione derivante dallo scambio  mutualistico generato con i soci e, comunque, in misura tale che la predetta erogazione non  determini una perdita di esercizio. Infatti, la distribuzione dei ristorni oltre i limiti consentiti,  sia nell’ipotesi di distribuzione del risultato derivante dall’attività con i terzi, sia nell’ipotesi  di distribuzione che generi una perdita coperta con riserve indivisibili, può configurare una  surrettizia distribuzione di utili e, quindi, comportare la perdita dei benefici fiscali. Per le  cooperative di lavoro il ristorno non può in ogni caso eccedere il limite del 30% dei tratta menti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori.

Il ristorno può configurarsi sotto diverse forme, a seconda della tipologia di scambio mutualistico presente tra la cooperativa ed i propri soci. Costituirà una riduzione del prezzo dei  beni ceduti e dei servizi prestati ai soci, nelle cooperative di consumo e di utenza, mentre  rappresenterà un’integrazione del valore di conferimento (di beni, servizi o prestazioni di  lavoro), nelle cooperative agricole e nelle cooperative di produzione e lavoro.

La rappresentazione contabile del ristorno si realizza in due modi distinti, in funzione della  presenza, in capo alla cooperativa, di un obbligo, o meno, alla erogazione del ristorno stesso  in favore dei soci. Nel primo caso l’entità economica attribuita ai soci costituisce un costo  di esercizio, da imputare al bilancio nell’esercizio in cui sono maturati gli elementi presi in considerazione per la determinazione del ristorno; in assenza del predetto obbligo, l’attribuzione del ristorno deve essere esposta nei documenti di bilancio in sede di destinazione dell’utile di esercizio.