Ai sensi dell’art. 2545-quater del Codice Civile, almeno il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di riserva legale ed un’ulteriore quota del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per gli utili non assegnati l’assemblea ne determina la destinazione secondo le previsioni statutarie. Vi sono, tuttavia, limitazioni nella destinazione degli utili sia per cooperative a mutualità prevalente che per quelle diverse. In linea generale, la distribuzione dei dividendi assume un significato limitato nell’ambito delle società cooperative laddove, in luogo dei dividendi, si utilizza più frequentemente l’istituto del ristorno quale modalità tipica di retrocessione dell’eccedenza dei ricavi, rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica, con addebito diretto al conto economico delle somme relative.
Da notare che l’art. 4, c. 6 della L. 59/1992 prevede che lo statuto possa stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili; comunque, il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci
Riserva legale
Almeno il 30% degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di riserva legale, qualunque sia
l’ammontare di tale fondo
Fondi mutualistici
Una quota di utili netti pari al 3% deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Cooperative a mutualità prevalente
Per le cooperative a mutualità prevalente vige il divieto di:
distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
remunerare gli strumenti finanziari dei soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
distribuire le riserve tra i soci cooperatori.
In caso di scioglimento, le cooperative a mutualità prevalente hanno l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Aumento gratuito del capitale sociale
Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
In tal caso, possono essere superati i limiti massimi stabiliti per la generalità delle cooperative per il possesso di quote e azioni dall’art. 2525 C.C., purché nei limiti delle variazioni Istat per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti
La rivalutazione deve essere calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, anche sovventori, comprendendo le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti
Ristorni
I ristorni rappresentano uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.
Può formare oggetto di ristorno ai soci il solo avanzo di gestione derivante dallo scambio mutualistico generato con i soci e, comunque, in misura tale che la predetta erogazione non determini una perdita di esercizio. Infatti, la distribuzione dei ristorni oltre i limiti consentiti, sia nell’ipotesi di distribuzione del risultato derivante dall’attività con i terzi, sia nell’ipotesi di distribuzione che generi una perdita coperta con riserve indivisibili, può configurare una surrettizia distribuzione di utili e, quindi, comportare la perdita dei benefici fiscali. Per le cooperative di lavoro il ristorno non può in ogni caso eccedere il limite del 30% dei tratta menti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori.
Il ristorno può configurarsi sotto diverse forme, a seconda della tipologia di scambio mutualistico presente tra la cooperativa ed i propri soci. Costituirà una riduzione del prezzo dei beni ceduti e dei servizi prestati ai soci, nelle cooperative di consumo e di utenza, mentre rappresenterà un’integrazione del valore di conferimento (di beni, servizi o prestazioni di lavoro), nelle cooperative agricole e nelle cooperative di produzione e lavoro.
La rappresentazione contabile del ristorno si realizza in due modi distinti, in funzione della presenza, in capo alla cooperativa, di un obbligo, o meno, alla erogazione del ristorno stesso in favore dei soci. Nel primo caso l’entità economica attribuita ai soci costituisce un costo di esercizio, da imputare al bilancio nell’esercizio in cui sono maturati gli elementi presi in considerazione per la determinazione del ristorno; in assenza del predetto obbligo, l’attribuzione del ristorno deve essere esposta nei documenti di bilancio in sede di destinazione dell’utile di esercizio.