Il ristorno è l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la mutualità, cioè si concretizza il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed all’attività della cooperativa.
In pratica le cooperative, in caso di positivi risultati di gestione, potranno restituire ai propri soci determinate somme di denaro, realizzando pertanto in modo migliore il proprio scopo mutualistico, a beneficio dei soci stessi nel tetto massimo definito nell’avanzo di gestione generato dall’attività svolta con i soci.
Tali somme costituiranno una voce di costo per le cooperative deducibili ai fini delle imposte dirette.
Gli atti costitutivi devono determinare i criteri di ripartizione dei ristorni proporzionatamente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I ristorni, infatti, si concretizzano di regola in un risparmio di spesa nell’acquisto dei prodotti o servizi della cooperativa ovvero tramite un incremento della remunerazione del prodotto o del lavoro conferito dai soci.
L’assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio, o mediante erogazione diretta, o anche mediante aumento proporzionale delle relative quote di capitale sociale (art. 2545-sexies c.c.).
Con specifico riferimento alla tassazione dei ristorni in capo ai soci percipienti, fiscalmente il trattamento è diversificato in ragione delle modalità di erogazione.
Nel caso in cui i ristorni siano distribuiti mediante aumento di capitale sociale, si applica il regime di sospensione d’imposta, come introdotto dall’art. 6, c. 2, D.L. 63/2002, in base al quale “le somme (…) destinate ad aumento del capitale sociale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell’art. 7, c. 3, della l. 59/1992”, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta con aliquota al 26%.
I commi 42 e 43 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 intervengono proprio su tale ultimo aspetto della disciplina della tassazione dei ristorni in capo al socio di società cooperative, aggiungendo alcuni periodi alla fine del comma 2 dell’art. 6 D.L. 63/2002 e riconoscendo alla cooperativa la possibilità di applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta.
La novella introduce un regime alternativo in sostituzione al meccanismo della sospensione e della tassazione al 26%, consentendo l’immediato assoggettamento ad imposta delle somme destinate ad aumento del capitale sociale (quindi all’atto della loro attribuzione), ma con l’applicazione di una ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d’imposta.
Si evidenzia che la ritenuta a titolo di imposta, in quanto imposizione sostitutiva sul reddito, si applica in via esclusiva al ristorno che costituisce “reddito”, quindi il ristorno percepito, per esempio, dal consumatore/utente, in quanto privo di natura reddituale, non sarà assoggettato ad alcuna forma di tassazione, anche se imputato a capitale.
Il regime alternativo della tassazione immediata è facoltativo essendo rimesso alle decisioni dell’organo assembleare della cooperativa. Una volta assunta la delibera assembleare, però, essa è vincolante per tutti i soci persone fisiche.
Nel caso in cui i ristorni siano distribuiti sotto forma di integrazione delle retribuzioni, regolarmente corrisposti in busta paga successivamente alla delibera assembleare di approvazione del ristorno, sono assoggettati a tassazione in base alle aliquote IRPEF proporzionali vigenti nell’anno di erogazione, quindi non a tassazione separata.
Il ristorno ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro (ex art. 1 L. 142/2001), però, potrebbe rientrare tra le erogazioni che possono usufruire della detassazione prevista dalla circolare Agenzia Entrate n. 28/2016.
In tal caso la cooperativa è tenuta a depositare telematicamente nell’area dedicata del sito ministeriale https://servizi.lavoro.gov.it/ entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni unitamente al Modello di dichiarazione allegato al Decreto interministeriale 25/03/2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa.
In merito al termine per il deposito, l’Agenzia Entrate con circolare n. 05/2018 specifica che “…tale termine è da intendersi quale ordinatorio fermo restando che i premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati…”, quindi si ammette il deposito oltre i 30 giorni a condizione che avvenga prima dell’erogazione del ristorno.
Per l’anno 2024, per i dipendenti che non hanno percepito oltre 80.000 euro di redditi nell’anno precedente, la tassazione del ristorno è del 5% purché l’importo non ecceda i 3.000 euro lordi annui.