Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

martedì 30 aprile 2024

Va risarcito lo stagionale non informato sul diritto di precedenza

Corte di cassazione. Ordinanza 9444/2024

 

La mancata informazione circa l’esistenza del diritto di precedenza fa sorgere il capo al lavoratore stagionale il diritto al risarcimento del danno. Con questo principio la Corte ha dato ragione ad un lavoratore assunto con contratto a termine stagionale da un’azienda che aveva omesso di informarlo, nel contratto, circa la sussistenza del diritto di precedenza in caso di assunzione per mansioni analoghe. I lavoratori a termine (sia quelli ordinari, sia quelli stagionali) hanno diritto di precedenza rispetto a mansioni analoghe e devono essere informati con atto scritto (in base all’articolo 24 del Dlgs 81/2015) circa la possibilità di esercitare tale diritto.

Secondo la Suprema Corte, la violazione di tale obbligo comporta due conseguenze che, consistono nell’impossibilità, per il datore, di opporre il mancato esercizio del diritto stesso e, soprattutto, nella necessità di risarcire il danno in base all’articolo 1218 del Codice civile.

 

Attenzione, quindi, a un adempimento troppo spesso dimenticato: nel contratto a termine, che sia ordinario o stagionale, deve esserci un’informativa circa la possibilità di esercitare il diritto di precedenza, alle condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo.

 

Apprendistato: il contratto decade se il piano formativo non è in forma scritta

Corte di Cassazione. Sentenza n. 6704 del 13 marzo 2024.

 

La Corte di Cassazione ha sancito che la mancanza del piano formativo predisposto per iscritto (e fatto sottoscrivere al lavoratore) determina la decadenza del contratto di apprendistato. La Corte ha affermato che “deve conclusivamente ritenersi, come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale ma formale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso, che tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità ancorché non prevista espressamente, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale”.