In base agli articoli 9, 10 e 15 del Dlgs 22/2015, la percezione della Naspi e della Dis-coll (indennità di disoccupazione per i cococo) è compatibile con attività lavorativa purché il reddito derivante da quest’ultima non superi la soglia di esenzione dall’imposizione fiscale (cosiddetta no tax area). Con la circolare 2/2024 l’agenzia delle Entrate ha stabilito che nel 2024 la no tax area, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati è pari a 8.500 euro all’anno, valore pari a quello già in vigore per i pensionati.
Il messaggio 1414/2024 dell’Inps ricorda che
- la Naspi è compatibile con redditi derivanti da attività lavorativa subordinata o parasubordinata, mentre
- la Dis-coll con redditi da attività parasubordinata o autonoma.
Di conseguenza gli importi soglia di riferimento per l’anno 2024 sono i seguenti:
- reddito da lavoro dipendente o parasubordinato: 8.500 euro (nel 2022 e 2023: 8.173,91 euro)
- reddito da lavoro autonomo: 5.500 euro (invariato dal 2022 al 2024).
Qualora il beneficiario di Naspi o Dis-coll percepisca redditi di questo tipo è tenuto a comunicare all’Inps il reddito annuo presunto, affinché le prestazioni di disoccupazione vengano ridotte secondo quanto previsto dal Dlgs 22/2015.
Invece nessuna comunicazione è dovuta nel caso si svolgano prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del Dl 50/2017) con relativo reddito annuo non superiore a 5mila euro.