In riferimento a questi limiti di esenzione è stato chiesto se l’intero importo, rispetto alle due soglie (1.000 e 2.000 euro), possa essere costituito da card precaricata che il lavoratore può utilizzare per il rifornimento di carburante della propria automobile.
La risposta al quesito è affermativa, in quanto il buono per l’acquisto di carburante è pacificamente ricondotto alla nozione di fringe benefit prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, ovvero rientra nei beni e servizi in natura prestati dal datore di lavoro ai dipendenti. Pertanto, sarà possibile per il datore di lavoro concedere a titolo di fringe benefit esclusivamente tali buoni, i quali saranno esenti da imposizione contributiva e fiscale nel limite di € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e di € 1.000 per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Analogo trattamento è riconosciuto, ad esempio, anche ad una card precaricata (o un voucher digitale scaricabile sullo smart-phone) per acquisti in negozi, fisici o virtuali, convenzionati.
Va, per contro, ricordato che in caso di superamento di tali limiti nel corso dell’anno, l’intero importo dovrà essere assoggettato a contribuzione e tassazione.