Buoni per l’acquisto di carburante

Buoni per l’acquisto di carburante

Redazionale

 

La legge di Bilancio 2024 ha rimodulato, solo per l’anno 2024, il regime di esclusione dall’imposizione del reddito di lavoro dipendente di alcuni beni, in deroga all’articolo 51, comma 3 del Tuir fissando il limite di esenzione a 1.000 euro aumentato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico

martedì 30 aprile 2024

In riferimento a questi limiti di esenzione è stato chiesto se l’intero importo, rispetto alle due soglie (1.000 e 2.000 euro), possa essere costituito da card precaricata che il lavoratore può utilizzare per il rifornimento di carburante della propria automobile.

La risposta al quesito è affermativa, in quanto il buono per l’acquisto di carburante è pacificamente ricondotto alla nozione di fringe benefit prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, ovvero rientra nei beni e servizi in natura prestati dal datore di lavoro ai dipendenti. Pertanto, sarà possibile per il datore di lavoro concedere a titolo di fringe benefit esclusivamente tali buoni, i quali saranno esenti da imposizione contributiva e fiscale nel limite di € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e di € 1.000 per tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Analogo trattamento è riconosciuto, ad esempio, anche ad una card precaricata (o un voucher digitale scaricabile sullo smart-phone) per acquisti in negozi, fisici o virtuali, convenzionati.

 

Va, per contro, ricordato che in caso di superamento di tali limiti nel corso dell’anno, l’intero importo dovrà essere assoggettato a contribuzione e tassazione.