Rinnovato il CCNL per le cooperative di consumo

Rinnovato il CCNL per le cooperative di consumo

Ipotesi d'accordo 29 marzo 2024. ANCC Coop, Confcooperative consumo e utenza e AGCI Agrital con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

martedì 30 aprile 2024

In data 29 marzo 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL distribuzione cooperativa. Oltre ai nuovi minimi tabellari e l’importo di una tantum, le principali novità riguardano le causali per contratti a termine, le clausole elastiche del part time e l’aumento del contributo mensile per l’assistenza integrativa.

 

Decorrenza e durata

Il contratto ha validità quadriennale, decorre dal 1° aprile 2023 e scade il 31 marzo 2027, sia per la parte economica che per quella normativa. Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche convenute dalle Parti decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo (29 marzo 2024).

 

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 240,00 euro lordi per il 4° livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 6 tranches:

  • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (si tratta dell’acconto su futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario 12 dicembre 2022);
  • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
  • 30,00 euro a partire dal 1° maggio 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° dicembre 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
  • 40,00 euro a partire dal 1° marzo 2027.

 

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

 

Livello

Aumenti da

01-apr-23 (*)

01-apr-24

01-mag-25

01-dic-25

01-nov-26

01-mar-27

Q

53,13

123,96

53,13

61,98

61,98

70,83

1

48,33

112,78

48,33

56,39

56,39

64,44

2

42,08

98,19

42,08

49,10

49,10

56,11

3S

37,50

87,50

37,50

43,75

43,75

50,00

3

34,79

81,18

34,79

40,59

40,59

46,39

4S

32,29

75,35

32,29

37,67

37,67

43,06

4

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

5

27,08

63,19

27,08

31,60

31,60

36,11

6

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

 

(*) Si tratta dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022.

 

 

Minimi retributivi

Per effetto degli incrementi retributivi concordati dalle Parti, i nuovi importi della paga base, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti.

Livello

Paga base da

01-04-23 (*)

01-apr-24

01-mag-25

01-dic-25

01-nov-26

01-mar-27

Q

1.950,45

2.074,41

2.127,54

2.189,52

2.251,50

2.322,33

1

1.774,53

1.887,31

1.935,64

1.992,03

2.048,42

2.112,86

2

1.545,06

1.643,25

1.685,33

1.734,43

1.783,53

1.839,64

3S

1.376,79

1.464,29

1.501,79

1.545,54

1.589,29

1.639,29

3

1.277,37

1.358,55

1.393,34

1.433,93

1.474,52

1.520,91

4S

1.185,58

1.260,93

1.293,22

1.330,89

1.368,56

1.411,62

4

1.101,43

1.171,43

1.201,43

1.236,43

1.271,43

1.311,43

5

994,33

1.057,52

1.084,60

1.116,20

1.147,80

1.183,91

6

764,87

813,48

834,31

858,62

882,93

910,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Si tratta della paga base comprensiva dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali (AFAC) concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella “paga base” con il presente rinnovo.

 

 

Tabella retributiva da aprile 2024

Conseguentemente la tabella retributiva da applicare a partire dal 1° aprile 2024 è la seguente

 

Livello

Minimo

Contingenza

Indennità Funzione

III elemento generale

Totale

Q

2.074,41

541,85

250,76

3,1

2.870,12

1

1.887,31

538,83

0

3,1

2.429,24

2

1.643,25

533,85

0

3,1

2.180,20

3S

1.464,29

529,98

0

3,1

1.997,37

3

1.358,55

528,28

0

3,1

1.889,93

4S

1.260,93

525,92

0

3,1

1.789,95

4

1.171,43

524,49

0

3,1

1.699,02

5

1.057,52

522,18

0

3,1

1.582,80

6

813,48

517,25

0

3,1

1.333,83

 

Una Tantum

Ad integrazione di quanto già definito con il Protocollo straordinario 12 dicembre 2022 in tema di acconto su futuri aumenti contrattuali ed a completamento dell’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è stata prevista la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum”, pari a 350,00 euro lordi per il 4° livello da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.

L’“una tantum” spetta solamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo in esame, quindi solamente ai lavoratori in forza al 29 marzo 2024.

L’importo (suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni) è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 e sarà erogato in due tranches:

  • 200,00 euro con la retribuzione di aprile 2024;
  • 150,00 euro con la retribuzione di aprile 2025.

 

Gli importi dell’“una tantum” spettanti nelle due decorrenze per ciascun livello sono i seguenti.

 

Livello

01-apr-24

01-apr-25

Q

354,17

265,63

1

322,22

241,67

2

280,56

210,42

3S

250,00

187,50

3

231,94

173,96

4S

215,28

161,46

4

200,00

150,00

5

180,56

135,42

6

138,89

104,17

 

I suddetti importi, riproporzionati per i lavoratori part-time, vanno riconosciuti ai lavoratori che risultino ancora in forza alla data dell’erogazione, e sono calcolati come segue:

  • in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2023;
  • pro quota secondo i mesi di anzianità di servizio maturata durante il suddetto periodo.

 

Inoltre, ai fini dell’anzianità:

  • saranno conteggiati , a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

 

  • non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto

 

Infine gli importi, come calcolati in base ai criteri summenzionati. :

  • sono esclusi ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e dalla base di calcolo del TFR.
  • potranno essere assoggettati al regime di tassazione separata, ex art. 17 TUIR, trattandosi di somme riferite ad annualità precedenti quella corrente

 

Classificazione del personale

In materia di inquadramento, l’accordo di rinnovo dispone l’inserimento:

  • nel 2° livello,
    • dei lavoratori in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa specifica relativa alla gestione di parafarmacie, i quali svolgono attività di vendita dei prodotti della parafarmacia sotto la direzione del responsabile diretto (ad esempio, farmacisti abilitati allo svolgimento dell’attività), nonché
    • dell’optometrista laureato in ottica e optometria con abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottica ai sensi dell’art. 6 del Decreto Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 o dell’art. 140 R.D. n. 1265/1934;
  • nel 3° livello, dei lavoratori in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa specifica relativa alla gestione dei reparti di ottica, i quali svolgono attività di vendita dei prodotti di ottica sotto la direzione del responsabile diretto (ad esempio, ottici abilitati).

 

Adibizione a mansioni superiori

Come prescrive l’art. 2103 del codice civile, il prestatore di lavoro va adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e di categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna

diminuzione della retribuzione. Nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori al lavoratore spetta il trattamento economico corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio dopo 3 mesi continuativi.

 

Aumento del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa

A partire dal 1° gennaio 2025 per il finanziamento del Fondo Coopersalute il contributo a carico azienda per tutto il personale assunto iscritto al Fondo viene elevato a 14,00 euro mensili (prima 11,00 euro mensili) per ciascun iscritto.

Le Parti hanno sancito che l’adesione al fondo costituisce obbligo inderogabile dell’azienda, che provvede all’iscrizione dei propri lavoratori. L’adesione volontaria dell’impresa ad altro fondo sanitario può avvenire solo in via integrativa e non alternativa alla adesione al Fondo Coopersalute, che resta il fondo a cui l’impresa deve essere iscritta.

 

Trattamento della malattia oncologica

Al lavoratore affetto da malattie oncologiche, a cui sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 50%, in caso di superamento del periodo di comporto verrà riconosciuta un’ulteriore mensilità aggiuntiva a carico dell’azienda.

 

Trattamento della maternità e della paternità

 

Congedo parentale

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Alla contrattazione collettiva di settore, anche di livello aziendale, è data la possibilità di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva aziendale delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione oraria e quella giornaliera.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

La madre ha diritto ai riposi per allattamento durante il congedo parentale del padre.

 

Ulteriore periodo di astensione per le lavoratrici madri

Alla lavoratrice madre che dopo l’astensione obbligatoria abbia goduto in modo continuativo dell’intero periodo di congedo parentale facoltativo viene data la possibilità di usufruire:

  • di un ulteriore mese di astensione facoltativa per maternità, in aggiunta a quella già usufruita, retribuita dal datore di lavoro con un’indennità pari al 30% della mensilità lorda;
  • di un ulteriore periodo di congedo non retribuito fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Le richieste vanno presentate con un preavviso minimo di almeno 30 giorni.

 

Prolungamento del congedo di paternità

In occasione della nascita del figlio sono concessi al padre lavoratore ulteriori 10 giorni usufruibili in modo continuativo o frazionato e retribuiti con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro. Tale congedo, da richiedere con un preavviso minimo di 5 giorni, va usufruito esclusivamente a giornate intere e, comunque, entro i primi cinque mesi di vita del bambino. Gli ulteriori giorni di congedo assorbiranno quelli allo stesso titolo, eventualmente già previsti dalla contrattazione di secondo livello.

 

Prolungamento del congedo parentale per il padre lavoratore

Per favorire il reinserimento della madre lavoratrice nel luogo di lavoro, al padre lavoratore che, in alternativa alla madre, usufruisce del congedo parentale, spetterà un ulteriore mese di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito dal datore con la stessa indennità prevista per legge.

La richiesta va presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni.

 

Congedi per fecondazione assistita

In aggiunta alle previsioni di legge in tema di fecondazione assistita, potranno essere riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori che ne facciano documentata richiesta (presentata con un preavviso minimo di 30 giorni), 30 giorni di permesso non retribuito per ogni evento di fecondazione.

Tali ulteriori giorni di permesso assorbiranno quelli allo stesso titolo, eventualmente già previsti dalla contrattazione di secondo livello.

 

Ricongiungimento familiare

Compatibilmente con le esigenze aziendali, il lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, potrà richiedere un periodo di congedo non retribuito fino ad un massimo di 30 giorni continuativi, per ricongiungimento con la famiglia di origine. La richiesta (da presentare al datore con un preavviso minimo di 30 giorni) va documentata tramite il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato da parte dello Sportello unico per l’Immigrazione.

 

Donne vittime di violenza di genere

Viene disciplinato il congedo per le donne vittime di violenza di genere, secondo le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 e s.m.i.

Nel particolare, alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati) è concessa (con preavviso al datore non inferiore a 7 giorni e indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo) l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In presenza delle condizioni di legge è ammessa la proroga del congedo per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del TFR.

Infine, la lavoratrice ha diritto:

  • alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa);
  • al trasferimento presso altra sede lavorativa, anche in diverso comune. L’azienda si impegna a trasferire la lavoratrice entro 7 giorni dalla richiesta;
  • a essere esonerata dall’effettuazione di turni disagiati per un periodo di un anno dal termine del percorso di protezione.

 

Lavoro a tempo parziale

  • Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di pari livello e categoria legale a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
  • I lavoratori studenti, assunti con contratto a tempo indeterminato della durata di 8 ore e, rispettivamente, di 16 ore settimanali hanno diritto, su richiesta, alla trasformazione del rapporto, al momento in cui cessa la condizione di studente, con riguardo al passaggio del proprio rapporto di lavoro a 20 ore settimanali, in caso di nuove assunzioni a tempo parziale e a tempo indeterminato con orario di lavoro settimanale di 20 ore.
  • Compatibilmente con le esigenze aziendali, fino a tredici anni di vita del bambino, il genitore può richiedere, secondo modalità e norme definite a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. Al termine del periodo il genitore riprenderà il lavoro a tempo pieno.

 

Clausole elastiche

La variazione della collocazione temporale della prestazione a tempo parziale può avvenire mediante la stipula nel contratto individuale di un patto avente ad oggetto una clausola elastica.

Si sottolinea che è demandata alla contrattazione collettiva di 2° livello, rispetto alla variazione in aumento e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa, la facoltà di stabilire:

  • il limite massimo di dette variabilità;
  • le specifiche compensazioni di carattere retributivo ovvero nelle diverse forme convenute;
  • le modalità con cui può procedersi alla variazione in aumento della durata della prestazione.

L’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche viene elevata a 155,00 euro, da corrispondere in quote mensili.

 

Contratto a tempo determinato

La disciplina di tale tipologia contrattuale è rivista alla luce del D.Lgs. n. 81/2025 e s.m.i. (artt. 19-29).

 

Limiti quantitativi

L’accordo precisa che nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori. Ferme restando tali esclusioni, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e i lavoratori impiegati previa stipulazione di contratto di somministrazione a tempo determinato, non potranno complessivamente superare il 22% annuo dell’organico in forza nella singola unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.

Fatte salve le misure indicate nelle disposizioni contrattuali, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero dei lavoratori assunti in altre unità produttive.

Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato o di lavoratori somministrati a tempo determinato non potranno comunque superare il 22% annuo dell’organico a tempo indeterminato e di apprendistato in forza nell’unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno.

 

Causali

In attuazione della delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, il rinnovo declina le causali per le quali è legittima la stipula di contratti a termine per una durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi, nonché il loro rinnovo e proroga. Le causali, che vanno specificatamente dettagliate nel contratto individuale, sono le seguenti:

  • festività natalizie: nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • festività pasquali: nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • nuove aperture e ristrutturazioni: nel periodo massimo di 24 mesi, a partire da 2 mesi precedenti alla nuova apertura di unità produttiva o nel periodo massimo di 24 mesi a partire da 2 mesi precedenti alla fase di ristrutturazione, intesa come ampliamento della superficie di vendita;
  • sostituzione ferie: le assunzioni a tempo determinato effettuate per la sostituzione di lavoratori in ferie.

Vengono ammessi il rinnovo e la proroga di contratti a tempo determinato, per una durata superiore ai 12 mesi, in caso di picco di attività in zone e/o unità produttive a vocazione turistica individuate a livello aziendale. A tale livello sarà anche definito il periodo in cui sarà possibile utilizzare lavoratori a tempo determinato in caso di picco di attività. Tale periodo non potrà essere complessivamente superiore a 5 mesi l’anno anche frazionati.

 

Diritto di precedenza

Il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni

già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. La contrattazione collettiva di secondo livello potrà aumentare il periodo di efficacia del diritto di precedenza. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro rispettivamente 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed entro 3 mesi nel caso di attività stagionali, e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.