Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, donne che siano contemporaneamente:
- disoccupate
- vittime di violenza beneficiarie del cd. Reddito di Libertà
è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione, l’agevolazione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023.
Qualora l'assunzione sia effettuata
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione
- con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione.
Se il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione (a termine).
Per tutte le altre indicazioni fornite dall’INPS è possibile consultare la circolare cliccando qui.