Con effetto a decorrere dall’1.1.2024, l'art. 26 della Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 della presente sezione.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 della presente sezione.
La 13ª si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e la 14ª al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero."