Rinnovo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio

Rinnovo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio

Accordo di rinnovo del 22 marzo 2024

 

Il 22 marzo 2024, Confcommercio e Organizzazioni sindacali hanno stipulato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019. Essendo un contratto applicato anche da alcune cooperative si fornisce un’analisi delle novità.

mercoledì 3 aprile 2024

Decorrenza e durata

Il contratto collettivo ha pertanto validità quadriennale fino al 31 marzo 2027 e decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica, dal 1° aprile 2024 (ferme restando le particolari decorrenze per singoli istituti) per le modifiche normative.

 

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 6 tranches:

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti.

 

Livello

Aumenti da

01/04/2023*

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

Q

52,09

121,54

52,09

60,77

60,77

69,44

I

46,92

109,48

46,92

54,74

54,74

62,55

II

40,59

94,7

40,59

47,35

47,35

54,11

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

V

27,1

63,24

27,1

31,62

31,62

36,14

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,45

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

(*) acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022.

 

Per gli operatori di vendita:

Cat.

Aumenti da

01/04/2023*

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

I

28,32

66,08

28,32

33,04

33,04

37,76

II

23,78

55,48

23,78

27,74

27,74

31,7

(*) acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022.

 

Minimi retributivi

Per effetto degli incrementi retributivi concordati dalle Parti, i nuovi importi della paga base, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti.

Livello

Paga base  dal

01/04/2023*

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

Q

1.948,73

2.070,27

2.122,36

2.183,13

2.243,90

2.313,34

I

1.755,41

1.864,89

1.911,81

1.966,55

2.021,29

2.083,84

II

1.518,43

1.613,13

1.653,72

1.701,07

1.748,42

1.802,53

III

1.297,84

1.378,78

1.413,47

1.453,94

1.494,41

1.540,66

IV

1.122,46

1.192,46

1.222,46

1.257,46

1.292,46

1.332,46

V

1.014,11

1.077,35

1.104,45

1.136,07

1.167,69

1.203,83

VI

910,44

967,22

991,55

1.019,94

1.048,33

1.080,78

VII

779,47

828,08

848,91

873,22

897,53

925,31

(*)paga base comprensiva dell'acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella "paga base" con il presente rinnovo.

 

Per gli operatori di vendita

Cat.

Paga base a partire dal

01/04/2023*

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

I

1.059,56

1.125,64

1.153,96

1.187,00

1.220,04

1.257,80

II

887,96

943,44

967,22

994,96

1.022,70

1.054,40

(*)paga base comprensiva dell'acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella "paga base" con il presente rinnovo.

 

Di conseguenza, salvo rettifiche in fase di scrittura definitiva del rinnovo, le tabelle retributive per a partire dal 1° aprile 2024 saranno le seguenti

Livello

Minimo dal 01/01/2024

Contingenza

Terzo elemento (*)

Altri elementi (**)

Totale

Q

2.070,27

540,37

2,07

260,76

2.873,47

1

1.864,89

537,52

2,07

 

2.404,48

2

1.613,13

532,54

2,07

 

2.147,74

3

1.378,78

527,90

2,07

 

1.908,75

4

1.192,46

524,22

2,07

 

1.718,75

5

1.077,35

521,94

2,07

 

1.601,36

6

967,22

519,76

2,07

 

1.489,05

7

828,08

517,51

2,07

5,16

1.352,82

 

(*) Il Terzo elemento è pari a 2,07 solo in assenza di contrattazione integrativa provinciale che preveda valori superiori.

(**) Quadri: indennità di funzione. Livello 7: Edr

 

Per gli operatori di vendita:

Categoria

Minimo dal 01/01/2024

Contingenza

Altri elementi

Totale

I

1.125,64

530,04

 

1.655,68

II

943,44

526,11

 

1.469,55

 

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale, le Parti firmatarie hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario "una tantum", pari a 350,00 euro lordi per il IV livello da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.

L'"una tantum" spetta solamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in esame, quindi solamente ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024.

L'importo, suddivisibile in 15 rate mensili, è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all'effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

L'importo di "una tantum" sarà erogato in due tranches, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza luglio 2024 e luglio 2025.

Agli apprendisti in forza al 22 marzo 2024, l'importo di "una tantum" sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 luglio 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'importo di "una tantum", inoltre:

  • deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa;
  • non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.

 

Trattandosi di un importo riferito ad annualità precedenti quella corrente, l'"una tantum" potrà essere assoggettata al regime di tassazione separata, ex art. 17 TUIR.

L'"una tantum" potrà essere assorbita da eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, che secondo prassi negoziale consolidata tra le Parti possono essere considerati a tutti gli effetti delle anticipazioni degli importi "una tantum". Pertanto, gli importi erogati dal 1° gennaio 2022 a tale titolo possono essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Gli importi dell'"una tantum" spettanti nelle due decorrenze per ciascun livello sono i seguenti.

 

Livello

Una tantum - tranche

01/07/2024

01/07/2025

Q

303,81

303,81

I

273,67

273,67

II

236,73

236,73

III

202,34

202,34

IV

175

175

V

158,11

158,11

VI

141,95

141,95

VII

121,53

121,53

 

Per gli operatori di vendita

Cat.

Una tantum - tranche

01/07/2024

01/07/2025

I

165,2

165,2

II

138,69

138,69

 

Assorbimenti

Il rinnovo precisa che gli aumenti che non siano "di merito" e a titolo di scatti di anzianità, concessi dalle aziende indipendentemente dalla contrattazione collettiva, possono essere assobiti in tutto o in parte, nel caso di aumento dei minimi tabellari, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

 

Finanziamento enti bilaterali

Viene precisato che il contributo a finanziamento degli enti bilaterali territoriali, dovuto nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolati su paga base e contingenza, è dovuto per quattordici mensilità.

La contribuzione anzidetta è comprensiva del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, previste in seno agli Enti Bilaterali stessi.

Parimenti, anche l'elemento distinto della retribuzione (0,30% di paga base e contingenza), dovuto ai lavoratori dalle aziende che omettono la contribuzione all'ente bilaterale, spetta ai lavoratori per quattordici mensilità.

 

Contratto a tempo determinato

Le causali, che vanno specificatamente dettagliate nel contratto individuale, sono le seguenti:

  • saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
  • fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
  • festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
  • terziario avanzato: lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell'ambito del terziario avanzato;
  • digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttiva/operativa, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. In tal caso [...] saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
  • incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

 

Resta fermo che, per la fase di inizio/avvio di nuove attività , continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 76 del CCNL, secondo la quale i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

 

Stagionalità nelle località turistiche

Nell'ambito degli accordi territoriali volti ad individuare le località a prevalente vocazione turistica, nelle quali è legittimo il ricorso ai contratti a termine di tipo stagionale, le Parti sono tenute ad individuare anche le connesse attività e i relativi periodi in cui tale stagionalità si realizza.

 

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST è incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST da parte del datore di lavoro sarà pari a 15,00 euro mensili.