Decreto legge 19/2024. Misure per il contrasto del lavoro irregolare e sulle violazioni contributive

Decreto legge 19/2024. Misure per il contrasto del lavoro irregolare e sulle violazioni contributive

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - (G.U. n. 52 del 2 marzo 2024)

 

Il Decreto-legge 19/2024 adottato anche alla luce degli ultimi incidenti sul lavoro mortali, ha previsto un pacchetto di misure particolarmente significativo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e rafforzamento dell’attività di accertamento delle violazioni in ambito contributivo.

mercoledì 3 aprile 2024

Gli articoli 29 e 30 hanno introdotto norme di grande impatto in materia di appalti/subappalti, distacchi e somministrazione di personale oltre che in ambito sanzionatorio. Va evidenziato in via preliminare che alcune disposizioni risultano già in vigore mentre per altre è indicata una decorrenza posticipata.

 

Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare

(art. 29 Comma 1) – in vigore

 

  • Viene riformulata la norma (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) secondo cui i benefici normativi e contributivi sono subordinati al rispetto da parte dei datori di lavoro degli obblighi di legge, al possesso del DURC regolare e all’applicazione della contrattazione collettiva leader vincolandoli espressamente, quale condizione per fruirne, all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con un prossimo DM Lavoro.
  • La stessa norma viene integrata (comma 1175-bis) con la precisazione che i benefici saranno comunque fruibili in caso di successiva regolarizzazione, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, degli obblighi contributivi e assicurativi o delle violazioni accertate, fatto salvo che in presenza di violazioni amministrative non regolarizzabili la perdita per un datore di lavoro di benefici già eventualmente erogati non potrà superare il doppio dell’ammontare della sanzione.

 

Trattamento economico obbligatorio negli appalti e subappalti

(art. 29 Comma 2) – in vigore

 

  • Nell’ambito di un appalto/subappalto di opere e servizi si introduce l’obbligo di corrispondere ai lavoratori impiegati un trattamento economico complessivo non inferiore a quanto previsto dal CCNL e dal contratto territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Riteniamo opportuno evidenziare come tale nuova disciplina andrà di fatto riferita ai soli appalti di natura privata, dovendosi invece considerare che l’art. 11 del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore), con una formulazione apparentemente analoga, ma sostanzialmente diversa e più impegnativa, prescrive per il personale impiegato in lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni  il rispetto integrale  del contratto collettivo nazionale e territoriale leader in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
  • Viene estesa la fattispecie della responsabilità solidalein tutti i casi di appalti o distacchi illeciti e più specificatamente anche nelle ipotesi di ricorso alla somministrazione di lavoratori da parte di soggetti non autorizzabili o comunque al di fuori dei limiti previsti nonché in presenza di appalti o distacchi privi dei requisiti previsti rispettivamente dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 (cd. Legge Biagi). Ricordiamo che tale istituto, come previsto dall’art. 29, comma 2 del medesimo decreto, prevede che ilcommittente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

 

Inasprimento sanzioni in caso di somministrazione, appalto e distacco non genuini

(art. 29, comma 4 e 5) – in vigore

 

In materia di somministrazione, appalto e distacco di personale irregolari vengono modificate le sanzioni previste dall’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, e, soprattutto, si prevede la reintroduzione della rilevanza penale delle sanzioni.

 

Violazione

Nuova sanzione

Vecchia sanzione

Esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione

 

arresto fino a 1 mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni

giornata di lavoro

ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni

giornata di lavoro

Esercizio non autorizzato di attività di somministrazione, se non vi è scopo di lucro

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 600 a 3.000 euro

ammenda da 250 a 1250 euro

Esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione personale e di supporto alla ricollocazione professionale

arresto fino a tre mesi

o ammenda da 900 a 4.500 euro

ammenda da 750 a 3750 euro

Utilizzatore che ricorra a somministrazione da soggetti non autorizzati o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti

arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (se sfruttamento minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo

Appalto illecito, distacco illecito (utilizzatore e somministratore)

arresto fino a 1 mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (se sfruttamento minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo)

Somministrazione di lavoro per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (somministratore e utilizzatore)

 

arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione

 

Nota bene

Gli Importi delle sanzioni sono aumentati del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti

In ogni caso l’importo delle sanzioni non può essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro.

 

Lista di conformità INL

(art. 29, commi 7, 8 e 9) – in vigore

 

Si introduce un meccanismo di esonero per 12 mesi da verifiche ispettive sulle stesse materie da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per quei datori di lavoro che, a fronte di accertamenti ispettivi senza riscontrate violazioni e irregolarità, ricevano un attestato in tal senso e vengano iscritte con il loro assenso nell’elenco “lista di conformità INLpredisposto dall’Ispettorato e consultabile pubblicamente. Le verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sempre e comunque attivabili così come eventuali richieste di intervento o attività di indagine disposte dalle Procure. In caso di violazioni e irregolarità accertate tramite elementi di prova acquisiti successivamente, si provvede alla cancellazione del datore di lavoro nella lista.

 

Appalti in edilizia – Durc di congruità

(art. 29  Commi 10-14) – in vigore

 

Si introduce un obbligo di richiesta del certificato durc di congruità, già regolato ai sensi del d.m. lavoro 143/2021, prima del versamento del saldo finale per i lavori edili declinandolo nel seguente modo:

  • negli appalti pubblici con un valore almeno pari a 150 mila euro il versamento  del saldo finale ad opera del responsabile del progetto in assenza di un esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria dei lavori, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile ed eventuali interventi dell’ANAC a cui viene opportunamente comunicata tale violazione, rileverà ai fini della valutazione della performance dello stesso da parte della stazione appaltante;
  • negli appalti privati con un valore almeno pari a 500 mila euro sul committente che versi il saldo finale in assenza di un esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa graverà una sanzione compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

 

Patente a punti imprese che operano in cantieri temporanei e mobili

(art. 29 Comma 19)– dal 1° ottobre 2024

 

Viene introdotta la patente a punti quale sistema di qualificazione tramite crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili  di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Va chiarito che, per questo nuovo strumento, dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo  che decorrerà dal prossimo mese di ottobre “all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso con una sezione dedicata”. Esso non ricorre per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, obbligatoria per la partecipazione a bandi pubblici sopra 150 mila euro.

Inoltre, resta l’ipotesi, prevista peraltro anche dalla precedente versione dell’art. 27 del T.U. 81/2008, ora completamente riformulata, che la disciplina sulla patente a punti possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con un DM Lavoro, sulla base di eventuali accordi stipulati a livello nazionale dalle parti sociali comparativamente più rappresentative.

 

Regime sanzionatorio in caso di violazioni contributive

(art. 30 Comma 1 e 2) - dal 1° settembre 2024

 

Viene modificato il sistema delle sanzioni civili nei casi di omissione o evasione contributiva per incentivare il processo di regolarizzazione andando a calibrare la misura delle sanzioni in funzione della tempistica di pagamento rispetto a quella prevista per legge o notificata. In particolare, queste le novità introdotte:

  • nei casi di omissione contributiva la sanzione civile viene ridotta non applicandosi la maggiorazione di 5,5 punti, fino ad oggi prevista in aggiunta al tasso ufficiale di riferimento, qualora il versamento di quanto denunciato sia effettuato entro 120 giorni dal termine legale di pagamento;
  • nei casi di evasione contributiva (dove deve essere presente “una volontà dolosa in collegamento con l’occultamento di fatti o notizie rilevanti ai fini dell’obbligo contributivo”) si aggiunge la fattispecie per cui, in caso di denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni degli enti si paga una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti (al momento c’era solo una maggiorazione di 5,5 punti se si pagava entro 30 giorni dalla denuncia, fatto salvo che in assenza di denuncia spontanea vive e rimane una sanzione civile in ragione d’anno pari al 30%);
  • in presenza di accertamenti d’ufficio da parte degli enti o a seguito di verifiche ispettive, le sanzioni civili ordinarie di cui sopra sono ridotte al 50% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.
  • Nei casi di ritardato o mancato pagamento di contributi e premi derivanti da oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o ammnistrativi, al posto della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti si pagheranno esclusivamente gli interessi legali, meccanismo che rimane attivabile da parte di INPS e INAIL in presenza di determinate condizioni quali crisi, riconversioni o ristrutturazioni aziendali che determinino trattamenti di integrazione salariale straordinari e comunque di crisi con particolare rilevanza e probabile rischio di insolvenza.

 

Regime sanzionatorio agevolato

(art. 30 commi 5-9)dal 1° settembre 2024

 

Per favorire uno scambio collaborativo tra INPS e datori di lavoro rispetto a profili rilevanti ai fini dell’assolvimento contributivo, si introduce un regime sanzionatorio agevolato ad esso correlato, che dovrà essere meglio e puntualmente declinato a livello operativo dall’INPS anche rispetto ai termini entro cui pagare, con sanzioni civile che vengono fissate:

  • per l’omissione contributiva in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, non applicandosi la maggiorazione di 5,5 punti, altrimenti prevista;
  • per l’evasione contributiva in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, in luogo del 30 per cento altrimenti previsto.