Ticket di licenziamento

Ticket di licenziamento

Art. 2, Legge n. 92/2012

 

La Riforma Fornero (art. 2, Legge n. 92/2012) prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, a carico del datore è posto un contributo di licenziamento (cd. ticket) la cui misura varia ogni anno, in relazione all’incremento del massimale mensile della NASpI.

martedì 5 marzo 2024

L’onere a carico del datore di lavoro è determinato, per il 2024, nella seguente misura:

  • Per ogni mese di durata del rapporto di lavoro: 52,97 euro
  • Per durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 36 mesi: 1.907,01 euro.

 

Fermo restando che il contributo è dovuto nei soli casi della fine di un rapporto a tempo indeterminato, e che i datori vi sono tenuti in tutti i casi in cui tale cessazione generi in capo al lavoratore (che ha perso involontariamente la propria occupazione) il teorico diritto alla NASpI (a prescindere dalla sua effettiva fruizione), preme ricordare che il versamento è obbligatorio nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
  • licenziamento discriminatorio, orale e/o nullo;
  • recesso del datore durante o al termine del periodo di prova;
  • recesso del datore durante o al termine del periodo formativo dell’apprendista;
  • dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del cod. civ.;
  • dimissioni (di fatto equiparate a quelle per giusta causa) nel periodo tutelato di maternità e paternità;
  • dimissioni a seguito dell’avvenuto trasferimento d’azienda;
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede dell’azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, come pure nel caso di trasferimento ingiustificato, ossia non sorretto dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ.;
  • risoluzione consensuale a seguito della riuscita del “Tentativo obbligatorio di conciliazione”, esperito ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, ove il datore intenda recedere per giustificato motivo oggettivo, in quanto – in tal caso – il lavoratore ha diritto alla NASpI;
  • risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura relativa alla cd. offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 23/2015;
  • licenziamento del lavoratore intermittente, se assunto a tempo indeterminato;
  • licenziamento collettivo, con le particolarità evidenziate a parte;
  • licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, ex art. 2110 cod. civ;
  • ipotesi previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs n. 14/2019.