Tra le novità della conversione in legge del cd. decreto Milleproroghe, segnaliamo in particolare quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 18, e cioè la proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità di ricorrere ad “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti le motivazioni stabilite dalla contrattazione collettiva
Questa la norma:
4-bis. All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
È da sottolineare come alcuni Ccnl, tra cui quello delle cooperative sociali, abbiano introdotto, in fase di rinnovo, le causali previste dall’art. 19 co. 1 lett. a) con la conseguenza che, per il settore di competenza di tali Ccnl, la proroga in esame non produce nessun effetto sostanziale. Questo perché la previsione delle causali di natura collettiva ha reso non più possibile alle parti individuare motivazioni legate ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.