Visita medica al rientro dopo lunga malattia

Visita medica al rientro dopo lunga malattia

Ministero del Lavoro. Risposta a interpello n. 1/2024 del 6 febbraio 2024

 

La Commissione del Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello, ha fornito indicazioni in ordine alla sussistenza o meno di obblighi di visita medica in caso di rientro al lavoro del dipendente dopo una lunga assenza continuativa per motivi di salute, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza.

martedì 5 marzo 2024

La Commissione ha espresso la propria posizione in ordine alla eventuale obbligatorietà della visita per “... un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT).

Le norme di riferimento sono:

  • l’art. 18, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce che il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori ha l’obbligo di «tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza», e la lett. bb) che prevede, altresì, che il medesimo ha anche l’obbligo di: «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità».
  • l’art. 41, lett. c. 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede in particolare che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, anche una visita medica «precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione».

 

Tenuto conto della normativa vigente, la Commissione ha concluso «... che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione».

Pertanto, secondo la Commissione, l’obbligo in questione interessa unicamente i lavoratori che sono assoggettati al controllo sanitario, a cura del medico competente, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (come, ad esempio, attività con esposizione alla movimentazione manuale dei carichi, ad agenti cancerogeni e mutageni, a vibrazioni, etc.) e qualora richiesto dal Documento di valutazione dei rischi.

L’obbligo della visita per il rientro in servizio non tocca quindi i lavoratori che non sono esposti a rischi derivanti dalla particolare posizione o mansione a cui gli stessi saranno destinati.