Esonero contributivo per le lavoratrici madri
D. Lo sgravio 6-7% è automaticamente riconosciuto dal datore di lavoro. Per l’esonero per donne madri in caso che la lavoratrice non dica nulla (per ignoranza della normativa o altre ragioni), come si comporta il datore di lavoro?
R. L’esonero per le lavoratrici madri che ne hanno diritto ex alternativo alla decontribuzione dei 6-7 punti percentuali. Per usufruirne la lavoratrice deve fornire i codici fiscali dei figli.
D. L’esonero inps madri spetta anche per le apprendiste?
R. L’esonero contributivo per le madri, in presenza dei requisiti soggettivi, spetta anche a quelle che hanno un rapporto di apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo.
D. Per l’applicazione dell’esonero le lavoratrici madri devono fare richiesta?
R. La lavoratrice deve richiedere l’esonero fornendo al datore di lavoro apposita autocertificazione con la quale comunica i nominativi dei figli, anche affidatari o in adozione, con i relativi codici fiscali.
D. L’agevolazione delle lavoratrici madri con due figli solo per il 2024 spetta anche a coloro che hanno già in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o vale per le nuove assunzioni?
R. Vale per tutte le lavoratrici in forza a tempo indeterminato. Per quelle di nuova assunzione che presentano i requisiti previsti, valgono dal mese dell’assunzione (v. circolare n. 27/2024 INPS).
D. Se il secondo figlio nasce il 20 giugno e la lavoratrice ha un altro figlio minore, lo sgravio per il mese di giugno e dal 20 o dal 1° giugno?
In base alla circolare n. 27/2024 dell’Inps l’esonero è riconosciuto per tutto il mese.
D. È possibile fare degli esempi sull’applicazione dell’esonero?
R. Nella seguente tabella vengono esposti i casi inseriti nella circolare n. 27/2024 dell’INPS
SITUAZIONE
|
DECORRENZA ESONERO
|
TERMINE ESONERO
|
Al 1° gennaio 2024,3 figli; il più piccolo compie 18 anni il 19 ottobre 2025
|
1° gennaio 2024
|
31 ottobre 2025
|
Al 1° gennaio 2024,2 figli; il più piccolo compie 10 anni il 18 luglio 2024
|
1° gennaio 2024
|
31 luglio 2024
|
Al 1° gennaio 2024,1 figlio; il 2° figlio nascerà l’11 giugno 2024
|
1° giugno 2024
|
31 dicembre 2024
|
Al 1° gennaio 2024,3 figli; tutti hanno più di 18 anni
|
No esonero
|
–
|
Al 1° agosto 2024, 2 figli almeno 1 con meno di 10 anni; il 3° figlio nascerà il 2 marzo 2025
|
1° agosto 2024
|
31 dicembre 2024
|
1° marzo 2025
|
31 dicembre 2026
|
D. Il datore di lavoro riconosce lo sgravio alla madre solo da quando viene a conoscenza della presenza dei figli o, se la comunicazione avviene in corso d’anno, bisogna riconoscere gli arretrati?
R. L’esonero spetta dal momento in cui sussiste l‘elemento legittimante (vedi tabella precedente). Potrà quindi verificarsi la situazione in cui alla lavoratrice spettino gli arretrati.
D. Per la decontribuzione mamme e’ sufficiente che la lavoratrice abbia il numero di figli indicati, sia madre, senza che gli stessi siano a suo carico?
R. Si, è sufficiente.
2. Maggiorazione dell’indennità per congedo parentale
D. Il congedo parentale all’80 per cento previsto dalla legge di bilancio del mese scorso, per una lavoratrice che ha terminato la maternità obbligatoria a dicembre 2023 può essere usufruito anche a gennaio 2024?
R. No. Il periodo obbligatorio deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2023 e non prima.
D. Quale congedo di paternità che termina dopo il 31/12/23 deve prendersi in considerazione per stabilire il diritto al secondo mese all’80%? Quello alternativo o anche quello dei 10 giorni?
R. La norma non fa distinzioni: quindi, sono entrambi validi.
- Fringe benefit 2024
D. In merito ai fringe benefit, se nel 2023 un dipendente ha dichiarato di avere il figlio a carico, ma nel 2024 a seguito della ricezione della cu del figlio, si accorge che il figlio non aveva un reddito per considerarlo a carico, cosa succede?
R. Il lavoratore dovrà conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi.
D. Rispetto ai fringe benefit: l’importo di 1000/2000€ può essere solo riferito ad utenze/spese affitto e interessi mutuo prima casa e non ad altre somme di denaro. E’ corretto?
R. Oltre alla cessione di beni o servizi, al rimborso di utenze domestiche, al rimborso delle spese per affitto o mutuo prima casa, la soglia di esenzione può essere riferito anche ad altre voci come ad esempio la concessione di un autoveicolo ad uso promiscuo, l’alloggio concesso al dipendente, il costo di una assicurazione di tipo extraprofessionale. Quello che rileva è il non superamento della soglia individuale annuale di 1.000 euro (2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico). Attenzione! Solo i rimborsi come sopra individuati possono essere erogati in denaro. Il resto dei fringe benefit deve essere erogato come bene o servizio anche in forma di voucher.
D. Mi pare di avere inteso che il figlio debba essere a carico, ma non necessariamente del lavoratore che ottiene il benefit. In sede di dichiarazione può essere l’altro genitore a indicare il carico al 100%?
R. Per il fringe benefit il figlio può essere a carico di entrambi i genitori quindi l’aumento della soglia a 2.000 euro può essere ottenuto anche dal genitore che pur avendo in carico il figlio, non utilizza la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi lasciandola appannaggio dell’altro genitore.
D. È possibile il riconoscimento dei fringe benefit all’amministratore che percepisce il compenso?
R. In linea generale se l’amministratore ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’impresa è possibile l’erogazione di fringe benefit. In ogni caso, va verificata la sua posizione all’interno della società. Se l’amministratore “incarna” (cd. immedesimazione organica dell’amministratore con la società) l’azienda come nel caso dell’amministratore unico o delegato, non è possibile.
D. Il buono benzina è ricompreso all’interno delle 1.000/2.000 euro o può essere aggiuntivo alle 1.000/2.000 euro?
R. Per il 2024 tutte le erogazioni in natura riconosciute dal datore di lavoro rientrano nelle soglie di esenzione di 1.000/2.000 euro. Ricordiamo che il bonus carburante che era stato previsto nel 2022 e nel 2023 nel 2024 è stato soppresso.
D. In tema di fringe benefit, possono essere rimborsate al lavoratore le utenze domestiche se le stesse sono state sostenute -pagate dal coniuge convivente?
R. Sì, è possibile. Ovviamente se il coniuge è dipendente, non ne può usufruire a sua volta.
D. In alcuni CCNL (ad esempio quelli metalmeccanica industria e della formazione professionale) è prevista una cifra da erogare in welfare: normalmente le aziende li erogano tramite buoni carburante-buoni spesa ecc. Anche questa cifra va sommata a quella eventualmente erogata in fringe benefit?
R. Sì. Tali erogazioni rientrano tra i fringe benefit.
D. Se ai fini della corresponsione dei fringe benefit l’azienda non ha la rappresentanza sindacale essendo di piccole dimensioni, per l’applicazione dei benefici irpef è comunque obbligata a fare la comunicazione alle sigle sindacali più rappresentative?
R. No, in quanto l’obbligo è soltanto nei confronti della RSU, se costituita.
D. Che sanzione abbiamo se non avvisiamo l’R.S.U che elargiamo dei fringe benefit superiori a 258 euro?
R. La norma non prevede sanzioni ma, in caso di accesso ispettivo, potrebbe essere emessa una disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004 con invito ad adempiere in tempi brevi. L’inottemperanza ala disposizione è punita con una sanzione compresa tra 500 e 3000 euro.
- Detassazione premi produzione
D. Mi sembra di capire quindi che se il premio non proviene da un accordo aziendale ma da una politica interna aziendale non venga detassato. Giusto?
R. Deve essere il risultato di un accordo aziendale.
D. Ma serve che l’accordo per il Premio di risultato sia almeno biennale?
R. La norma non prevede una durata: ovviamente essa deve essere congrua alfine di poter verificare il raggiungimento o meno dei risultati.
D. Con l’interpello n. 284/2023, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che possono essere ammessi al beneficio della detassazione anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di stabilità del 2016. I ristorni vengono considerati profitti netti e quindi considerati partecipazione agli utili dell’impresa. In caso di erogazione la tassazione dovrebbe essere del 5%. Si chiede se si deve rispettare il limite dei 3.000 € annuali previsti per i premi di risultato ?
R. Il limite dei 3.000 euro ha una valenza generale e si applica anche ai soci lavoratori delle cooperative.
D. Il premio di risultato è anche decontribuito?
R. Il premio di risultato beneficia di una tassazione pari al 5% fino al massimo di 3000 euro. Ricordiamo che tale limite è portato a 4.000 a condizione che l’impresa coinvolga pariteticamente i dipendenti.
Se l’azienda rispetta, oltre alle altre, anche quest’ultima condizione, è prevista anche la decontribuzione che consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità, Vecchiaia, Superstiti) a carico del datore di lavoro e nel completo esonero dai contributi a carico del lavoratore. Tale agevolazione però è applicabile su massimo 800 euro annui.
Fa eccezione a tale norma, la disciplina previdenziale dei ristorni ai soci lavoratori che resta regolata dall’art. 4 co. 2 della Legge 142/2001.