DEDUCIBILITA’ IRAP DEI RISTORNI

DEDUCIBILITA’ IRAP DEI RISTORNI

di Marco Trittoni

 

Ai fini IRAP si applica il principio di derivazione generale dal bilancio e la base imponibile dunque calcolata come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) costi per il personale, 10), lett. c) e d) altre svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, 12) accantonamenti per rischi e 13) altri accantonamenti, quali risultano dal conto economico dell'esercizio redatto secondo corretti principi contabili, senza tenere conto delle limitazioni e forfetizzazioni applicate ai fini IRES.

lunedì 19 febbraio 2024

In caso in cui il ristorno venga imputato quale quota dell’utile, su un documento non pubblicato (consulenza giuridica n. 954-258/2016) l’Agenzia precisa quanto segue:

“Ai fini IRES, la deducibilità del ristorno avviene, in tale ipotesi, non sulla base del principio di derivazione (il ristorno, infatti non è imputato a conto economico), bensì ai sensi dell’art. 12 del DPR 601/73 … Per quanto concerne il trattamento fiscale ai fini IRAP, occorre evidenziare che – a differenza di quanto previsto ai fini IRES dal predetto articolo 12 – non esiste una espressa previsione normativa che prevede la deducibilità del ristorno in caso di destinazione dall’utile dell’esercizio”.

In altri termini, in caso di destinazione dall’utile dell’esercizio, il ristorno non assume rilevanza nel tributo regionale, non essendo prevista nella disciplina IRAP una disposizione normativa che ne prevede la deducibilità.

Anche nella circolare 35/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate non è trattata la rilevanza ai fini IRAP del ristorno, ma esclusivamente la necessità di assicurare ai fini IRES il medesimo trattamento fiscale indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione del ristorno.

Per le sole cooperative di lavoro, si potrebbe comunque sostenere che il costo del lavoro a tempo indeterminato sia comunque deducibile in base all’art. 11, comma 4-octies del D.Lgs. 446/1997, che tuttavia nomina esclusivamente il «… costo complessivo del personale dipendente …».

Quindi il dubbio rimane.