Incremento economico
È stato definito, con l’art. 75, un incremento economico dei minimi conglobati (art. 75) al livello C1 – Parametro 114 - di 120 euro. Tale incremento sarà corrisposto in tre tranche:
- febbraio 2024
- ottobre 2024
- ottobre 2025
Gli incrementi e i minimi sono riepilogati nella seguente tabella
Livello
|
Parametro
|
Minimi dal
|
Aumento dal
|
Minimi dal
|
Aumento dal
|
Minimi dal
|
Aumento dal
|
Minimi dal
|
Aumento complessivo
|
01-set-20
|
01-feb-24
|
01-feb-24
|
01-ott-24
|
01-ott-24
|
01-ott-25
|
01-ott-25
|
A1
|
100
|
1.254,59
|
52,63
|
1.307,22
|
26,32
|
1.333,54
|
26,32
|
1.359,85
|
105,26
|
A2
|
101
|
1.266,21
|
53,16
|
1.319,37
|
26,58
|
1.345,95
|
26,58
|
1.372,53
|
106,32
|
B1
|
106
|
1.325,21
|
55,79
|
1.381,00
|
27,89
|
1.408,89
|
27,89
|
1.436,78
|
111,57
|
C1
|
114
|
1.425,21
|
60,00
|
1.485,21
|
30,00
|
1.515,21
|
30,00
|
1.545,21
|
120,00
|
C2
|
117
|
1.467,90
|
61,58
|
1.529,48
|
30,79
|
1.560,27
|
30,79
|
1.591,06
|
123,16
|
C3-D1
|
120
|
1.511,25
|
63,16
|
1.574,41
|
31,58
|
1.605,99
|
31,58
|
1.637,57
|
126,32
|
D2
|
127
|
1.594,15
|
66,84
|
1.660,99
|
33,42
|
1.694,41
|
33,42
|
1.727,83
|
133,68
|
D3-E1
|
135
|
1.697,04
|
71,05
|
1.768,09
|
35,53
|
1.803,62
|
35,53
|
1.839,15
|
142,11
|
E2
|
146
|
1.831,74
|
76,84
|
1.908,58
|
38,42
|
1.947,00
|
38,42
|
1.985,42
|
153,68
|
F1
|
161
|
2.023,07
|
84,74
|
2.107,81
|
42,37
|
2.150,18
|
42,37
|
2.192,55
|
169,48
|
F2
|
184
|
2.310,41
|
96,84
|
2.407,25
|
48,42
|
2.455,67
|
48,42
|
2.504,09
|
193,68
|
Nota bene. Non è stata prevista l’erogazione di alcuna una-tantum.
Quattordicesima mensilità
Con l’art. 79 bis le parti hanno introdotto l’istituto della quattordicesima mensilità che inizierà a maturare in ratei mensili a partire dal 1° gennaio 2025, per un importo pari alla metà della retribuzione mensile in vigore nel mese corresponsione e che, in prima istanza, sarà erogata a giugno 2025.
Tutela della maternità
A partire dall’1.1.2024, le cooperative provvederanno, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria (5 mesi), fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
Assistenza sanitaria
Il contributo mensile a carico del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2025, sarà incrementato di 5 euro mensili per lavoratore e conseguentemente diventerà pari a 10 euro mensili . Un Comitato Misto Paritetico Nazionale dovrà aggiornare, entro il 1à luglio 2024, le Linee Guida per la progettazione dei piani sanitari.
Rapporti di lavoro a termine
Alla luce delle modifiche normative intervenute sulla materia (in particolare quelle del Decreto Legge 48/2023) sono state introdotte nell’articolo 25, una serie di causali che permettono, “in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio”, di estendere la durata del contratto oltre i 12 mesi ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 :
- punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art. 1 del presente Contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
- per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
- per l’effettuazione di nuove attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale non ordinarie in collaborazione con Asl, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti di durata predefinita fino alla strutturazione definitiva delle attività stesse;
- per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
- in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
- per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all’art. 1 L. n. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
È stata altresì aumentata al 25% la percentuale di contratti a termine che devono essere trasformati per poter accedere alla possibilità di ricorrere alle maggiori durate del contratto a termine (36 mesi per tutti i lavoratori, 40 mesi per i lavoratori svantaggiati).
Inquadramento degli educatori
In riferimento alle diverse figure di educatore presenti nella legislazione nazionale e regionale, è stata prevista dalle parti una specifica regolamentazione della relativa qualifica.
A questo scopo, in prima battuta, è stato definito un “elemento temporaneo della retribuzione” per
- gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia cosi come specificati dal D.M. 378 del 9.5.2018 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 65 del 13.4.2017 e
- gli educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica cosi come definita dal comma 597 della legge 27.12.2017, n. 205;
inquadrati al profilo D1 come definito all’art.47 del Ccnl.
L’ elemento temporaneo della retribuzione, del valore di euro 41,00, verrà corrisposto a far data dall’1.1.2025 e sarà ulteriormente incrementato a partire dall’1.9.2025 di euro 41,00.
La nuova regolamentazione contrattuale della figura di educatore troverà compimento definitivo a far data dall’1.1.2026, quando gli educatori transiteranno al livello D2 del contratto senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
Nuove qualifiche contrattuali
Sono stati poi inseriti cinque nuovi profili nell’art. 47 soprattutto a sostegno della cooperazione sociale di inserimento lavorativo:
- Addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane – B1,
- Giardiniera/e, operaia/o agricola/o qualificata/o – B1,
- Necroforo – B1, Agronomo – E2,
- Agronomo – E2,
- Referente operativa/o D2.
Reperibilità con vincolo di permanenza in struttura
L’articolo 57 è stato riscritto come segue.
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura secondo un’apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di euro 77,47.
Laddove il servizio preveda la presenza dell’operatore nelle ore notturne si specifica che, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, il servizio si articola come di seguito:
- si considera orario di lavoro retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 51 comma 1, dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00 al di là della prestazione di servizio effettivo;
- oltre a quanto previsto nel primo comma, è riconosciuta un'indennità di 20 euro per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità ricomprese dalle ore 24.00 alle ore 07.00.
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall’art. 53.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, l'individuazione delle attività e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura, nonché il numero di presenze notturne massime, vengono definiti nell’ambito del rapporto tra le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in Accordi aziendali e territoriali.
Tempi di vestizione
A partire dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L., per i lavoratori obbligati ad indossare un abito da lavoro fornito dalla cooperativa, il tempo di vestizione e svestizione riconosciuto come orario di lavoro è di complessivi 15 minuti. Le operazioni di vestizione e svestizione dovranno svolgersi all'interno o all'esterno dell'orario o del turno di lavoro, anche nei servizi dove è necessaria la continuità assistenziale.
Webinar
A seguito della sottoscrizione del verbale di accordo, Confcooperative Federsolidarietà Veneto ha organizzato un webinar per illustrare alle Cooperative associate gli aspetti principali del rinnovo contrattuale per giovedì 8 febbraio 2024 dalle 10:00 alle 12:00.
Per effettuare l’iscrizione clicca qui.