Conversione in legge del decreto Milleproroghe

Conversione in legge del decreto Milleproroghe

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), contenente, tra le altre, alcune significative novità per i datori di lavoro.

lunedì 8 marzo 2021

Di seguito vengono analizzate le principali novità per i datori di lavoro introdotte dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe.

 

  • Art. 11, comma 9

È disposta la sospensione, dal 31 dicembre 2020fino al 30 giugno 2021, della prescrizione quinquennale di tutti i contributi previdenziali. I termini di prescrizione riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Il Legislatore precisa che qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021), l’inizio è differito al 1° luglio 2021.

 

La prescrizione dei contributi previdenziali è disciplinata dall’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 che, dal 1° gennaio 1996, ha unificato in cinque anni i termini di prescrizione di tutti i contributi previdenziali. Tuttavia nell’ipotesi in cui sia il lavoratore (o i suoi superstiti) a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro la prescrizione resta decennale.

 

  • Art. 12, comma 1

La possibilità (in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge) di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L’obiettivo di questa norma è di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

 

  • Art. 11, commi 10-bis e 10-ter

Rinvio al 31 marzo 2021 dei termini posti a pena di decadenza e scaduti entro il 2020 per chiedere a INPS l’accesso agli ammortizzatori con causale COVID-19 (CIGO, FIS, CIGD e CISOA) o per trasmettere i dati necessari al pagamento/saldo dei trattamenti (modello SR41), permettendo così di garantire una tutela anche a lavoratori inseriti quali beneficiari delle diverse proroghe solo in un secondo momento;

 

  • Art. 19

Rimodulazione al 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo fissato precedentemente) di tutta una serie di proroghe connesse al protrarsi dello stato di emergenza stabilito anch’esso fino al mese di aprile, tra cui:

possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al Lavoro Agile in Forma Semplificata e quindi in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge

obbligo di sorveglianza straordinaria che già da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (lavoratori cd. fragili) e in relazione al quale le imprese possono incaricare – anche se non obbligate – il proprio medico competente o ricorrere alternativamente a medici del lavoro messi a disposizione da INAIL.