Aumento soglia del “de minimis”. Regolamento UE 2023/2831

Aumento soglia del “de minimis”. Regolamento UE 2023/2831

Regolamento UE n. 2023/2831. GUEU del 13.12.2023

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il nuovo Regolamento De Minimis (Regolamento UE n. 2023/2831), applicabile dal 1.1.2024, che aumenta da euro 200.000 a euro 300.000 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere, nell’arco di tre anni, da parte di uno stato membro.

martedì 23 gennaio 2024

Il nuovo regolamento, applicabile dall’1.1.2024 al 31.12.2030, aumenta da euro 200.000 a euro 300.000 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere, nell’arco di tre anni, da parte di uno stato membro.

Ricordiamo che Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

 

Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:

  • il "de minimis" è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile. Esempio:il triennio rispetto ad un aiuto concesso, per ipotesi, il 13 maggio 2023, si computa retroattivamente, senza soluzione di continuità, fino ad arrivare al 13 maggio 2020.
  • gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti - tipicamente il decreto di concessione - indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi
  • la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond "de minimis" non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.