Con il Decreto 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023, n. 288, il MEF ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Il tasso di interesse legale si riflette infine sulla determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione, tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, delle omissioni / irregolarità commesse con riferimento all’IVA, IRPEF, ritenute, ecc. Di fatto, la riduzione del tasso di interesse legale si traduce dall’1.1.2024 in un decremento del costo del ravvedimento.
Per la regolarizzazione nel 2024 di violazioni commesse nel 2023 gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura del 5% fino al 31.12.2023 e 2,50% dall’1.1.2024.
Esempio
Un datore di lavoro sostituto d’imposta, non ha versato entro il 18.12.2023 le ritenute Irpef pari a € 4.000. Si ipotizzi che lo stesso provveda a regolarizzare la violazione in data 31.01.2024.
Considerata la riduzione dal 30% al 15% della sanzione prevista per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta per la violazione in esame risulta pari all’1,67% (15% x 1/9).
- Oltre alle ritenute (€ 4.000), il contribuente dovrà quindi versare:
- la sanzione ridotta pari a € 66,80 (4.000 x 1,67%)
- gli interessi così calcolati:
4.000 x 5% x 13 gg / 365 gg € 7,12
4.000 x 2,50% x 31 gg / 365 gg € 16,99
Totale interessi € 24,11