Autoliquidazione premi Inail 2023-2024

Autoliquidazione premi Inail 2023-2024

INAIL. Istruzioni operative 27 dicembre 2023

 

L’Inail ha definito adempimenti e scadenze per l’autoliquidazione 2023/2024. Il termine per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata, in caso di pagamento rateale, è fissato il 16 febbraio 2024. Il 29 febbraio è ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni dell’anno 2023 e del modello OT23.

martedì 23 gennaio 2024

Riepilogo scadenze pagamenti e rateazioni autoliquidazione

 

  • 16 febbraio 2024 - versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e  contributi associativi  in unica soluzione 
  • 29 febbraio 2024  - presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023

 

L’Istituto ricorda che i datori di lavoro titolari posizioni assicurative territoriali (Pat) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online” e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Rende noto, inoltre, che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è 902024.

Una procedura diversa è invece prevista per datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan, che devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.

 

Versamento rateale

Per chi decide il pagamento frazionato, sono previste come sempre quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la scelta con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati in base al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal Mef e pari allo 3,76%1. Pertanto il valore di ogni rata a partire dalla seconda andrà moltiplicato per il coefficiente presente nella tabella sottostante.

 

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16/02/2024

16/02/2024

0

16/05/2024

16/05/2024

0,00927123

16/08/2024

20/08/2024

0,01874849

16/11/2024

18/11/2024

0,02822575

 

Riduzione di presunto

Nel documento si forniscono anche le istruzioni per i datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nel 2023, come può avvenire in caso di previsione di una riduzione o addirittura di una cessazione dell’attività il prossimo anno. In questo caso gli interessati devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per mezzo del servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024. Stessa operazione a cui sono tenuti gli armatori entro la stessa data con lo specifico servizio a loro dedicato.

 

Riduzioni del premio assicurativo

La seconda parte delle istruzioni riguarda, invece, i casi specifici in cui è prevista la riduzione del premio assicurativo. Per quanto riguarda l’ambito cooperativo si tratta degli sgravi per la riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari; degli sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera; degli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo; della riduzione per le imprese artigiane; della riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; della riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; degli incentivi per le assunzioni in base all’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 (assunzioni con contratto di lavoro dipendente, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi).

 

A cosa fare attenzione

Per le modalità di gestione del calcolo dei premi e dell’invio delle denunce si rinvia alla lettura delle istruzioni operative, sottolineando che non vi sono particolari novità rispetto agli anni precedenti. Poniamo invece l’attenzione delle cooperative su alcune situazioni che vanno gestite in maniera particolare.

 

Soci volontari di cooperative sociali

Per i soci che prestano in modo non occasionale e gratuitamente la loro attività (art. 2 della Legge 381/1991) il premio è dovuto sulla retribuzione convenzionale giornaliera per ogni giorno di effettivo servizio (euro 53,95 per il 2023).

 

Particolari tipologie di lavoratori e tirocini

Nella tabella sottostante si riporta la retribuzione convenzionale per l’anno 2023 applicata per giornata effettiva presenza per le seguenti categorie

  • Detenuti e internati;
  • Allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
  • Lavoratori impegnati in tirocini formativi o di orientamento;
  • Dipendenti sospesi dal lavoro ed impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale

 

periodo

Retribuzioni giornaliere

01/01/2023 - 30/06/2023   

59,27

01/07/2023 - 31/12/2023

64,07

 

Lavoratori parasubordinati (Co.co.co) e amministratori di società

Il premio è calcolato sul compenso effettivo con la previsione di un massimale e di un minimale (annuo/mensile) è riepilogato nella seguente tabella

 

periodo

Retribuzioni mensili

01/01/2023 - 30/06/2023   

Minimale

1.481,73

Massimale

2.751,78

01/07/2023 - 31/12/2023

Minimale

1.601,78

Massimale

2.974,73

 

Nota Bene: l’unità minima di determinazione dell’imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di co.co.co inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l’intera mensilità; non è dunque possibile utilizzare valori giornalieri.

Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023, sono assoggettati all’obbligo assicurativo Inail anche i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività verso un corrispettivo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita con unità minima di determinazione fissata nell’imponibile mensile.

 

periodo

Retribuzioni mensili

01/07/2023 - 31/12/2023

Minimale

1.601,78

Massimale

2.974,73

 

Modello OT23

Per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, è possibile presentare all’INAIL una domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa (modello OT23). Questo consente una riduzione del premio Inail da pagare.

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione, il modello OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell’INAIL, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

Tutte le regole, i criteri e le istruzioni per la redazione della domanda OT23 sono consultabili al seguente link .

Normalmente la predisposizione del modello è di competenza dei consulenti aziendali per la sicurezza, mentre la trasmissione telematica viene effettuata dagli intermediari abilitati (centri servizi delle associazioni di categoria, consulenti del lavoro, ecc.).