Ammortizzatori Covid 19. Alcune importanti modifiche

Ammortizzatori Covid 19. Alcune importanti modifiche

L’Inps con la circolare n. 28 analizza numerosi passaggi retavi agli ammortizzatori Covid. In questa sede affrontiamo solo gli aspetti di novità.

lunedì 8 marzo 2021

Presenza del lavoratore beneficiario. Spostata al 4 gennaio 2021

L’istituto considerato che, in taluni ambiti - e, in particolar modo, nel settore agricolo - le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

 

Nuova Causale

Tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID - 19 L. 178/20”.

 

Limite dimensionale per l’accesso al FIS

L’INPS ricorda che è applicata la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione