Presenza del lavoratore beneficiario. Spostata al 4 gennaio 2021
L’istituto considerato che, in taluni ambiti - e, in particolar modo, nel settore agricolo - le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Nuova Causale
Tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID - 19 L. 178/20”.
Limite dimensionale per l’accesso al FIS
L’INPS ricorda che è applicata la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione