Garante Privacy. In caso di richiesta del dipendente di accesso ai dati, bisogna sempre dare riscontro

Garante Privacy. In caso di richiesta del dipendente di accesso ai dati, bisogna sempre dare riscontro

accesso ai dati, bisogna sempre dare riscontro

Garante della privacy. Provvedimenti 16 novembre 2023, n. 529 e 530.

 

L’azienda titolare del trattamento dei dati deve sempre dare riscontro, anche eventualmente con un diniego, alle istanze di accesso ai propri dati personali presentate dai dipendenti. È il contenuto di due distinti provvedimenti adottati dal Garante della privacy

domenica 14 gennaio 2024

Nel primo caso i dipendenti avevano chiesto inutilmente alla azienda di aver accesso ai propri fascicoli personali, alle buste paga nonché ad una serie di dati relativi al calcolo del proprio Tfr. Il mancato riscontro, secondo le delucidazioni fornite successivamente dal datore di lavoro, era motivato sulla base del fatto che i dipendenti avrebbero potuto accedere ai dati richiesti utilizzando autonomamente la piattaforma informativa a tali fini dedicata. Tale comportamento, tuttavia, è stato considerato illecito dalla Autorità Garante perché la società avrebbe dovuto comunque rispondere alle istanze indicando tale possibilità, anche eventualmente con un diniego, non limitandosi alla assenza di un qualsiasi riscontro.

Anche nel secondo caso, la società aveva omesso di rispondere tempestivamente alla richiesta di accesso ai dati avanzate da alcuni dipendenti. Questo perché la società aveva riscontrato una sostanziale difficoltà organizzativa a fare fronte alla quantità notevole e in costante aumento delle richieste di accesso non solo da parte di dipendenti, ma anche di ex dipendenti, anche per la vastità e genericità delle informazioni richieste, tali da rendere oltremodo difficile circostanziare il riscontro. Tali giustificazioni non sono valse a impedire la sanzione successivamente irrogata dal Garante perché, a fronte della asserita difficoltà di evadere la richiesta di esercizio dei diritti nei termini previsti dalla normativa, la Società ben poteva avvalersi della facoltà riconosciuta dal Regolamento di rivolgere all’interessato le opportune specificazioni, né ha provveduto a informare l’istante circa i motivi del ritardo nel riscontro.