Lavoro agile: le novità

Lavoro agile: le novità

Legge n. 191/2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023

 

La legge di conversione del decreto Anticipi proroga al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli under 14 ed anche per quella sotto-categoria di lavoratori fragili che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

domenica 14 gennaio 2024

Con l’art. 18-bis della legge n. 191/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), è stato prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i “lavoratori fragili”, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

 

Requisiti per il diritto al lavoro agile per i genitori di figli under 14

Il diritto scatta per il genitore (ed il datore di lavoro è tenuto a concederlo) solo ricorrendo le seguenti condizioni

  • I genitori lavoratori debbono avere, all’atto della richiesta, almeno un figlio “under 14”:
  • il diritto non può essere esercitato se uno dei due genitori fruisca di ammortizzatori sociali per sospensione o riduzione di orario o non lavori;
  • il lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta presso il datore di lavoro privato, anche in un’ottica di previsione di modalità aziendali o definite da accordi collettivi applicati. Ciò significa che se la prestazione del genitore non è compatibile con il lavoro agile (perché si tratta, ad esempio, di una dipendente addetta al rifornimento degli scaffali nella grande distribuzione commerciale), il diritto non scatta;
  • la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici che sono nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore.

 

Proroga anche per i lavoratori “fragili”

Il lavoro agile è riconosciuto, sulla base di valutazioni del medico competente (art. 83 del D.L.vo n. 81/2008) che nella valutazione del possibile rischio da contagio, deve tenere conto sia dell’età che delle condizioni derivanti da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità: la prestazione con modalità agile deve, comunque, essere compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta.

 

Nota bene

Al momento, invece, la disposizione non riguarda i dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori affetti da patologie croniche e con particolari connotazioni di gravità previste dal D.M. del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 e debitamente certificate.