Con l’art. 18-bis della legge n. 191/2023 che ha convertito, con modificazioni il decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), è stato prorogato al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i “lavoratori fragili”, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.
Requisiti per il diritto al lavoro agile per i genitori di figli under 14
Il diritto scatta per il genitore (ed il datore di lavoro è tenuto a concederlo) solo ricorrendo le seguenti condizioni
- I genitori lavoratori debbono avere, all’atto della richiesta, almeno un figlio “under 14”:
- il diritto non può essere esercitato se uno dei due genitori fruisca di ammortizzatori sociali per sospensione o riduzione di orario o non lavori;
- il lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta presso il datore di lavoro privato, anche in un’ottica di previsione di modalità aziendali o definite da accordi collettivi applicati. Ciò significa che se la prestazione del genitore non è compatibile con il lavoro agile (perché si tratta, ad esempio, di una dipendente addetta al rifornimento degli scaffali nella grande distribuzione commerciale), il diritto non scatta;
- la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici che sono nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore.
Proroga anche per i lavoratori “fragili”
Il lavoro agile è riconosciuto, sulla base di valutazioni del medico competente (art. 83 del D.L.vo n. 81/2008) che nella valutazione del possibile rischio da contagio, deve tenere conto sia dell’età che delle condizioni derivanti da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità: la prestazione con modalità agile deve, comunque, essere compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta.
Nota bene
Al momento, invece, la disposizione non riguarda i dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori affetti da patologie croniche e con particolari connotazioni di gravità previste dal D.M. del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 e debitamente certificate.